Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
IRAP AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03587/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2849/7/2022 depositata il 4/7/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Nel 2018 NOME COGNOME presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, Dir. Provinciale I di Milano, dell’Irap versata nelle annualità dal 2014 al 2017, per euro 54.898,20. In particolare, NOME COGNOME assumeva di ottenere i suoi redditi di lavoro pressoché in via esclusiva dalle proprie prestazioni professionali rese a favore della società di revisione RAGIONE_SOCIALE
Con l’istanza chiedeva la restituzione dei tributi versati deducendo l’assenza di «autonoma organizzazione», presupposto indefettibile per l’assoggettabilità ad IRAP. L’Ufficio adito non rispondeva all’istanza e si formava il silenzio rifiuto.
Il contribuente impugnava il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo la condanna della Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme versate a titolo di Irap. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 1068/1/21, depositata il 9/3/2021, rigettava il ricorso, ritenendo sussistenti nella posizione professionale di NOME COGNOME i presupposti della autonoma organizzazione anche perché questi sarebbe socio e si potrebbe avvalere della struttura organizzativa della RAGIONE_SOCIALE
Avverso detta sentenza proponeva appello il ricorrente; l’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 2849/7/2022 depositata il 4/7/2022 rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME con impugnazione affidata ad un solo motivo. Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la difesa di NOME COGNOME deduce violazione dell’art. 2, d.lgs. 15/12/1997, n. 446, per avere la sentenza impugnata stabilito la soggezione ad Irap violando i canoni stabiliti dalla Corte di cassazione per l’accertamento della «autonoma organizzazione» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). In
particolare il ricorrente critica la decisione gravata per avere ritenuto sussistenti il presupposto di imputabilità Irap in ragione dal fatto che il ricorrente dirigesse, in posizione qualificata di socio, un insieme di fattori della produzione, messi a disposizione di RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento della attività della stessa società; che l’attività di revisione e direzione (svolta per conto di RAGIONE_SOCIALE e rivolta ai clienti di quest’ultima) fosse valorizzata dall’utilizzo della rilevante organizzazione facente capo alla stessa società RAGIONE_SOCIALE La sentenza avrebbe, secondo il ricorrente, dovuto tenere conto del fatto che l’organizzazione fosse riferibile ad un altro soggetto giuridico e cioè alla RAGIONE_SOCIALE e che di essa il ricorrente fosse socio solo in misura minimale, senza avere dipendenti né organizzazione propria.
2. Il motivo è fondato. In proposito assume rilievo l’orientamento della Corte circa la necessaria riferibilità della autonoma organizzazione, quale presupposto di imponibilità ai fini IRAP, alla persona del contribuente piuttosto che ad un soggetto terzo, orientamento di recente riaffermato in una fattispecie del tutto analoga. Si è chiarito che in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi, non essendo invece soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti ad IRAP i compensi percepiti da un commercialista, per le attività svolte avvalendosi dell’apparato strumentale della committente società di revisione, di cui era socio) (Cass. 14/10/2024, n. 26702).
La decisione della Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi ed è viziata; il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 (settemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge. Spese compensate per le fasi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 28 novembre