Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27651 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 20603/2022, proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici domicilia in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
sentenza n. 509/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 15
avverso la febbraio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Con diverse istanze presentate fra il 16 luglio 2010 e il 22 novembre 2016, NOME COGNOME chiese all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata negli anni compresi fra il 2005 e il 2014, deducendo di aver svolto la propria attività di designer industriale in difetto del requisito di autonoma organizzazione.
Il silenzio-rifiuto erariale fu impugnato dal contribuente con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che ne riconobbe le ragioni.
L’Amministrazione propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia.
I giudici regionali accolsero il gravame, osservando che il COGNOME aveva operato «quasi esclusivamente in regime di monocommittenza» per tale società RAGIONE_SOCIALE, della quale deteneva il 16,67% delle quote, impiegando i beni strumentali di tale società, ed era, inoltre, socio e amministratore, munito del potere di firma e di delega bancaria all’incasso e al prelievo, con conseguente integrazione del presupposto impositivo.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’Amministrazione resiste con controricorso.
Considerato che:
L’unico mezzo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 2697 cod. civ.
Il ricorrente osserva che la documentazione da lui prodotta attesta con chiarezza che, negli anni di imposta ai quali si riferisce l’istanza di rimborso, egli aveva utilizzato solo i beni strumentali costituenti il minimo indispensabile per l’esercizio della sua attività, senza avvalersi né di personale, né della collaborazione di terzi.
Censura quindi la sentenza d’appello nella parte in cui ha attribuito rilievo al fatto che egli fosse socio amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, osservando che lo stesso documento utilizzato in tal senso dalla CTR evidenziava che egli aveva assunto tale incarico a far data dall’8 gennaio 2019, e quindi in epoca successiva alle annua lità interessate dall’istanza di rimborso.
Preliminarmente va dato atto che il ricorrente, dopo aver impugnato per revocazione la sentenza d’appello, ha depositato un’istanza di rinvio onde consentire che la decisione sul presenta ricorso segua il giudizio di impugnazione straordinaria.
L’istanza può essere disattesa in quanto il presente, per quanto si dirà in seguito, appare prontamente decidibile.
Il ricorso è fondato.
3 .1. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/2016) hanno chiarito che il requisito dell ‘ autonoma organizzazione ai fini Irap ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione -e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse -e impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
In continuità con tale impostazione, è stato ulteriormente affermato (Cass. n. 4576/2019; Cass. n. 19327/2016), con specifico riguardo al caso in cui l’attività del contribuente viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, che anche in tal caso il presupposto impositivo sussiste ove si accerti, in fatto, l’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione.
Non vi è, in particolare, nessun necessario automatismo che, in conseguenza dell’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall’imposizione il professionista, sul quale grava l’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo (così, ancora, Cass. n. 4576/2019).
3.2. Nella presente fattispecie, la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione offerta dal contribuente, donde emergeva l’impiego dei soli beni strettamente indispensabili all’esercizio dell’attività professionale, fosse superata dall’accertata qualità di socio e amministratore della compagine per la quale egli espletava pressoché per intero detta attività.
Così statuendo, i giudici d’appello si sono discostati dai richiamati principi, in particolare laddove hanno ravvisato la sussistenza di un automatismo fra la carica di amministratore della società e la sussistenza del presupposto impositivo; su tale ultima circostanza, inoltre, il lamentato errore valutativo sussiste con
maggiore evidenza ove si consideri che la documentazione apprezzata si riferisce ad epoca ampiamente successiva, e perciò estranea, a quella interessata dal rimborso.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia -sezione staccata di Brescia, affinché decida conformandosi agli indicati principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia -sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.