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Autonoma organizzazione IRAP: socio esente se usa la Srl

Un consulente aziendale, socio di una grande società di consulenza, ha richiesto il rimborso dell’IRAP, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che l’utilizzo della struttura societaria da parte del socio non costituisce il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione IRAP, poiché quest’ultima è attribuibile alla società come entità giuridica distinta, già soggetta al tributo.

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Pubblicato il 17 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Autonoma Organizzazione IRAP: il Socio non Paga se Utilizza la Struttura della Società

La questione della soggezione a IRAP per professionisti e lavoratori autonomi ruota da sempre attorno a un concetto cruciale: la presenza di un’autonoma organizzazione IRAP. Senza di essa, il tributo non è dovuto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 589/2024, ha fornito un chiarimento fondamentale per i professionisti che operano come soci all’interno di società di servizi, stabilendo che l’utilizzo della struttura aziendale non implica automaticamente l’esistenza di tale presupposto impositivo.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso IRAP

Un consulente aziendale, socio di una nota società di consulenza facente parte di un network multinazionale, aveva presentato istanza di rimborso per l’IRAP versata per diversi anni d’imposta. La sua tesi era semplice: la sua attività veniva svolta esclusivamente a favore della società, utilizzando la struttura organizzativa messa a disposizione da quest’ultima. Di conseguenza, egli non disponeva di un’organizzazione propria e autonoma in grado di potenziare la sua attività, elemento indispensabile per l’applicazione dell’imposta.

Mentre la Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente dato ragione al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione. Secondo i giudici d’appello, il fatto stesso di essere socio attribuiva al professionista una posizione di preminenza e una concreta disponibilità della struttura, la quale aveva incrementato la sua attività fornendogli clientela e supporti. Il caso è quindi approdato in Corte di Cassazione.

Il Principio dell’Autonoma Organizzazione IRAP per i Soci

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del professionista, ribadendo e consolidando un principio di diritto ormai consolidato. L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione di una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione IRAP.

Il punto centrale è che l’organizzazione, per essere fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta, deve essere riferibile direttamente al professionista. Egli deve esserne il “responsabile”, ovvero colui che ne ha il controllo e la guida. Quando il professionista si inserisce in una struttura organizzativa che fa capo a un altro soggetto giuridico – la società – non si può parlare di organizzazione autonoma del singolo. La struttura appartiene alla società, la quale è un’entità distinta dal socio e, peraltro, già autonomamente soggetta a IRAP sul valore della produzione che genera.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha smontato la tesi dei giudici di secondo grado, evidenziando l’errore logico e giuridico nel loro ragionamento. Imputare l’organizzazione della società al singolo socio significherebbe, di fatto, considerare la società una mera “interposta fittizia”, uno schermo dietro cui opererebbe il professionista. Questo approccio è contrario ai principi fondamentali del diritto societario, che riconoscono alle società una propria autonomia giuridica, decisionale ed operativa.

La sentenza ha chiarito che il responsabile dell’organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida e organizza i fattori produttivi (capitali e lavoro) in modo da generare un valore aggiunto superiore a quello derivante dal semplice lavoro personale. Nel caso di specie, l’organizzatore era la società, non il singolo socio che prestava la sua opera professionale al suo interno. Il fatto che il professionista fosse socio è stato ritenuto irrilevante, così come eventuali ruoli formali ricoperti all’interno dell’organigramma societario. L’organizzazione non era sua, ma altrui.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Professionisti Soci di Società

Questa pronuncia rafforza la posizione di migliaia di professionisti che operano all’interno di studi associati, società tra professionisti o società di servizi. La decisione della Cassazione conferma che, per essere esenti da IRAP, è determinante dimostrare che l’attività è svolta avvalendosi di una struttura organizzata e diretta da un soggetto terzo (la società), senza disporre di un’organizzazione personale che ecceda il minimo indispensabile. L’onere della prova in caso di richiesta di rimborso grava sul contribuente, ma il principio guida è ora ancora più solido: l’organizzazione della società non si trasferisce automaticamente al socio.

Un professionista socio di una società di consulenza è soggetto a IRAP se svolge la sua attività utilizzando la struttura della società?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’utilizzo della struttura organizzativa di una società di cui si è soci non realizza il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto tale struttura è riferibile alla società come entità giuridica distinta, e non al singolo professionista.

Cosa si intende per “autonoma organizzazione” ai fini IRAP?
Si intende un complesso di beni strumentali e/o lavoro altrui, eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, di cui il contribuente sia il responsabile e che sia in grado di potenziare la sua capacità di produrre valore aggiunto. L’organizzazione deve fare capo al professionista e non a soggetti terzi.

Il fatto di essere socio di una società attribuisce automaticamente al professionista la responsabilità dell’organizzazione aziendale ai fini IRAP?
No. La sentenza chiarisce che la qualifica di socio, anche con ruoli formali di gestione, non è di per sé sufficiente a imputare l’organizzazione della società al singolo professionista. L’organizzazione rimane un asset della società, che è un soggetto giuridico distinto e autonomo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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