Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36242 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28615/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1374/2021 depositata il 08/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
Il contribuente NOME COGNOME svolge la professione di revisore legale all’interno di RAGIONE_SOCIALE, facente parte della rete RAGIONE_SOCIALE, di cui è socio prestatore d’opera. Ritenendo pertanto di non essere dotato di autonoma organizzazione, richiedeva il rimborso dell’Irap corrisposta negli anni 2013 -2015. I gradi di merito erano sfavorevoli al contribuente che ricorre per cassazione spiegando tre motivi, cui replica il patrono pubblico con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per aver i collegi di merito averi ritenuto sufficiente la qualifica di socio di RAGIONE_SOCIALE ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione;
Con il secondo motivo si profila ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione in base ad unico elemento indiziario, ovvero il presunto potenziamento dell’attività professionale connessa alla partecipazione al sodalizio professionale;
Con il terzo motivo si avanza censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di atto decisivo, consistente nella mancata valutazione del contratto stipulato fra contribuente e società di cui è socio.
Questa Corte è intervenuta anche di recente su analoga questione (cfr. Cass. VI-5 n. 11140/2021). In particolare, per quanto attiene il primo motivo, in tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cass. n. 21906 del 2020; Cass. n. 9811 del 2019; Cass. n. 9786 del 2018); per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all’imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità: Cass. n. 21906 del 2020; Cass. 16 febbraio 2017, n. 4080; Cass. 9 aprile 2019, n. 9811). Peraltro, per quanto più attiene al caso qui in esame, in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (fattispecie relativa ad un socio della società di revisione RAGIONE_SOCIALE, presso la quale svolgeva la propria attività: Cass. n. 15746 del 2010).
Va quindi rilevato che la sentenza della CTR per la Lombardia qui in scrutinio non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha irragionevolmente tratto un argomento a favore della sussistenza di una autonoma organizzazione dalla circostanza che il
contribuente era socio della RAGIONE_SOCIALE e si avvaleva della struttura di quest’ultima, prescindendo da un’analisi circa una sua propria attività di organizzazione.
Pertanto, è fondato il primo motivo di impugnazione e assorbiti il secondo ed il terzo, donde il ricorso della parte contribuente merita accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.