Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3622  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16589/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. della Lombardia n. 4747/2021 depositata il 27/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  impugna  la  sentenza  della  C.T.R. della Lombardia che ha respinto l’appello dal medesimo proposto avverso  la  sentenza  della  C.T.P.  di  Brescia,  con  la  quale  era stato rigettato il ricorso per l’annullamento della cartella esattoriale relativa al pagamento dell’IRAP, per l’anno di imposta 2014,  nella  misura  di  euro  19.646,42,  in  quanto  dovuta  dal professionista che esercita l’attività con autonoma organizzazione.
La RAGIONE_SOCIALE, dato atto che la sentenza di prima cura aveva riconosciuto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, ciò desumendosi dalle dichiarazioni del contribuente relative all’acquisto di beni strumentali e dall’elencazione dei costi affrontati per retribuire i lavoratori dipendenti, ne conferma la ricostruzione, sottolineando che la contemporanea presenza di più dipendenti e di beni strumentali eccedenti gli standard minimi è ragione di esclusione dall’esenzione di imposta.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, formulando eccezione in ordine alla sottoscrizione della procura alle liti rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione.
Con memoria del 25 novembre 2024, parte ricorrente, in replica all’eccezione svolta , sottolinea che il ricorso in originale, notificato a controparte a mezzo  posta,  reca la sottoscrizione del ricorrente e l’autentica della firma, sottoscritta dal difensore, ribadendo le conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME  formula un unico articolato motivo di ricorso.
Con la doglianza lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 lett. c) del d.lgs n. 446/1997. Richiamate le censure alla cartella esattoriale formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e con l’appello, nonché la motivazione della sentenza della C.T.R., riprende i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9451 del 10/05/2016, osservando che i requisiti dell’autonoma organizzazione non ricorrono nel caso di specie, né in relazione alla dotazione di beni strumentali, né in relazione al numero dei dipendenti impiegati. Quanto ai primi, infatti, l’elenco risultante dal modello NUMERO_DOCUMENTO, comprendente quattro computer acquistati fra il 1995 ed il 2005, tre scrivanie e quattro sedie, dimostra che detti beni non sono eccedenti le minime necessità per lo svolgimento della professione di avvocato. Quanto ai secondi, ricorda di avere evidenziato in giudizio che le segretarie impiegate erano assunte part-time, che le sovrapposizioni avevano riguardato brevi periodi, mentre gli altri dipendenti erano impiegati in mansioni meramente esecutive, non avendo ciò comportato alcun aumento della capacità produttiva del professionista, come previsto dal presupposto di imposta.
Va  preliminarmente  rilevato  che  l’eccezione  formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo è infondata. Dalla consultazione dell’originale in atti emerge, infatti, che l’atto è sottoscritto dalla parte e che la sua sottoscrizione è autenticata dal difensore.
La doglianza proposta con il ricorso è infondata.
Per  dare  soluzione  al  quesito  posto  con  la  censura occorre  partire  dal  principio  enunciato  dalle  Sezioni  unite  di questa  Corte,  secondo  il  quale:  ‘In  tema  di  imposta  regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione”  richiesto  dall’art.  2  del  d.lgs.  n.  446  del  1997
non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi). (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; cfr. di recente: Sez. 5, Ordinanza n. 11107 del 24/04/2024).
6. E’ stato inoltre chiarito da questa Sezione che: ‘In tema di IRAP, sussiste il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga dell’opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate “part time”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26293 del 20/12/2016). Ed ancorché sia stato diversamente ritenuto che ‘In tema di IRAP, ai fini del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, due unità lavorative “part time” sono tendenzialmente equivalenti ad una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l’autonoma organizzazione di un esercente la professione medica per essersi avvalso di due lavoratori “part time” svolgenti mansioni di segreteria, omettendo di verificare se, in concreto, gli stessi fossero equivalenti ad un lavoratore tempo pieno). (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23466 del 06/10/2017), vi è che, in questo caso, l’accertamento in concreto è stato operato dalla sentenza impugnata ed appare sostenuto da adeguata motivazione.
Ed invero, la RAGIONE_SOCIALE.T.R., ha considerato integrato il presupposto di  imposta  tenendo  conto  che  le  tre  dipendenti  impiegate nell’anno  2014  ‘hanno  prestato  attività  per  n.  228  giornate  a tempo pieno e per n. 232 giornate a tempo parziale’.
La valutazione circa l’apporto fornito dal collaboratore, o dai collaboratori, quale eccedente l’ausilio minimo indispensabile, secondo l’ id quod plerumque accidit , per lo svolgimento di una determinate attività professionale, compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se, come in questo caso, congruamente motivato (così Sez. 6 – 5, Sentenza n. 26991 del 19/12/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 4492 del 21/03/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8556 del 14/04/2011, Sez. 5, Sentenza n. 3677 del 16/02/2007).
Alla  reiezione  del  ricorso  consegue  la  condanna  alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento,  da  parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024