Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27158 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
DINIEGO RIMBORSO -IRAP 2014.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4665/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio del AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3170/01/2022, depositata il 22 luglio 2022;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME presentava presso l’RAGIONE_SOCIALE, istanza d i rimborso dell’IRAP versata a titolo di ‘primo acconto’ per l’anno d’imposta 2014 , per un importo pari ad € 130,40.
Nell’istanza in questione il contribuente deduceva di avere svolto, nell’anno in questione, la propria attività professionale di consulente nell’àmbito della più ampia struttura organizzativa costituita dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (facente parte del RAGIONE_SOCIALE mondiale RAGIONE_SOCIALE) di cui era socio; che RAGIONE_SOCIALE era il suo unico committente, e pertanto tutto il reddito professionale da lui dichiarato proveniva dalla suddetta attività; che nell’espletamento degli incarichi che gli venivano assegnati svolgeva l’attività in assenza di una propria autonoma organizzazione; che pertanto non sussisteva il presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Formatosi il silenziorifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 844/01/2021, pronunciata in data 9 febbraio 2021 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2021, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3170/01/2022, pronunciata il 9 maggio 2022 e depositata in
segreteria il 22 luglio 2022, rigettava l’appello, condannando il contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 21 febbraio 2023).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 , in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva attribuito rilievo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell”autonoma organizzazione’, non già alle dotazioni di personale e capitale facenti capo al ricorrente (sostanzialmente nulle), bensì al personale ed alle strutture organizzative riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, ossia il committente dei servizi del AVV_NOTAIO COGNOME e dal quale quest’ultimo traeva tutti i suoi compensi professionali.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il contribuente che la sentenza impugnata appariva contraddittoria, in quanto, da un lato, affermava che il contribuente svolgeva la propria attività avvalendosi dell’apparato strumentale della RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, che lo stesso professionista era tenuto a dimostrare, ai fini della non applicabilità dell’IRAP, di non fruire dei vantaggi organizzativi che l’adesione allo studio/RAGIONE_SOCIALE comportava, pur avendo la stessa sentenza riconosciuto l’assenza, per il cont ribuente, di proventi diversi da quelli ottenuto dalla committente RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto assoggettabile ad IRAP l’attività del contribuente, in quanto il compenso era deducibile, per la RAGIONE_SOCIALE, ai fini IRAP, posto che l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, esplicitamente consentiva la deduzione dei costi per lavoro autonomo, nonostante il fatto che qualsiasi provento di lavoro autonomo ottenuto senza una ‘autonoma organizzazione’ non fosse soggetto ad IRAP.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), il requisito dell”autonoma organizzazione’ di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’IRAP , ricorre quando il contribuente: a ) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b ) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive (v. anche Cass. 25 maggio 2019, n. 12111; Cass. 19 aprile 2018, n. 9786).
Orbene, affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile (Cass. 16 giugno 2022, n. 19397).
Nella fattispecie in esame è incontroverso che il contribuente, pur essendo un lavoratore autonomo, non occupasse alcun collaboratore alle proprie dipendenze e, quanto ai beni strumentali, non disponesse di una propria organizzazione, ma fosse invece inserito stabilmente in una organizzazione facente capo ad un distinto soggetto giuridico, e cioè la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che ne è l’unica responsabile organizzativa.
A nulla rileva, pertanto, che il contribuente si avvalesse di tale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP , è che il contribuente sia il titolare ed il responsabile di tale organizzazione. Peraltro, non essendo il ricorrente a sostenere i costi per i collaboratori e dipendenti, non si vede come egli avrebbe potuto assumere decisioni sulla gestione di tale personale, al di là RAGIONE_SOCIALE singole e specifiche direttive impartite nell’àmbito del singolo incarico
di RAGIONE_SOCIALE di volta in volta svolto (sul punto, Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).
Questa Corte, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia ‘ autonoma ‘ , cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (v. Cass. 13 giugno 2012, n. 9692, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri).
Tale principio ha trovato plurime attuazioni in tema di professionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propria attività per RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in casi del tutto analoghi al presente, ove il professionista svolge un’attività di RAGIONE_SOCIALE per una RAGIONE_SOCIALE, di cui è socio, peraltro in misura molto ridotta (Cass. 28 aprile 2023, n. 11238; Cass. 16 giugno 2022, n. 19397; Cass. 28 aprile 2021, n. 11140); in tali arresti è stato affermato il principio per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una RAGIONE_SOCIALE di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma
organizzazione (da ultimo, v. Cass. 25 luglio 2023, n. 22266; Cass. 5 maggio 2023, n. 11924).
Irrilevante è, poi, a tal fine, la circostanza che il contribuente detenesse all’epoca un a quota di partecipazione nel capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: infatti, in ogni caso la titolarità e la responsabilità di tale autonoma organizzazione faceva comunque capo ad un soggetto (la RAGIONE_SOCIALE) diverso dal contribuente (nello stesso senso, per fattispecie analoghe, v. Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).
2. Escluso il requisito dell”autonoma organizzazione’ ai fini IRAP, il secondo motivo è da ritenere assorbito.
2.3. Fondato è anche il terzo motivo del ricorso.
La deducibilità, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dalla base imponibile IRAP di qualsiasi addebito proveniente da altri lavoratori autonomi che ben potrebbero non essere assoggettati ad IRAP non rappresenta affatto un’anomalia, essendo perfettamente connaturale alla na tura dell’imposta, che non ha natura indiretta sul valore aggiunto su qualsiasi fase della produzione del valore, ma un tributo che grava sui proventi prodotti da entità ‘organizzate’ in termini di capitale o lavoro, e quindi, in questo caso, sulla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Consegue l’accoglimento del ricorso , con l’affermazione del seguente principio di diritto: «l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una RAGIONE_SOCIALE di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia
‘autonoma’, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata».
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Spese compensate per le fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da COGNOME NOME.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquida in € 500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Spese compensate per le fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.