Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4292 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4292 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18059/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2966 del 2020, depositata il 22 dicembre 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 7 gennaio 2010, emessa ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per il mancato versamento, nell’esercizio dell’attività professionale, dell’ IRAP relativa all’anno di imposta 2006, nonostante la compilazione del quadro relativo all’imposta della dichiarazione fiscale, ove aveva indicato una base imponibile di euro 17.073.
La CTP di Taranto aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente rideterminando le sanzioni ma lo aveva respinto nella parte in cui tendeva a dimostrare la mancanza del presupposto impositivo dell’esercizio dell’attività professionale con autonoma organizzazione in ragione dell’esiguità dei ricavi e dell’inesistenza di beni strumentali di rilievo, ritenendo l’irretrattabilità della dichiarazione fiscale.
La CTR della Puglia, adita dal contribuente in appello, aveva respinto il gravame ritenendo che non avesse assolto all’onere della prova contraria rispetto alla presunzione di sussistenza del presupposto impositivo rinvenibile nella sua stessa dichiarazione al fisco.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. censurando l ‘illogica e contraddittoria motivazione della CTR sulla documentazione probatoria depositata dal ricorrente, acquisita agli atti del procedimento e non contestata dalla parte resistente costituita. La CTR
avrebbe, in particolare, richiamato la giurisprudenza della Corte in tema di ritrattabilità della dichiarazione fiscale da parte del contribuente ma avrebbe, poi, fatto confusione nella ripartizione dell’onere della prova , regolata da ll’art. 2697 c.c., ponendo un’inesistente presunzione di legge sul contenuto della dichiarazione ritrattata ed errando nella valutazione della prova documentale del fatto impeditivo dell’obbligazione , offerta dal contribuente e non contestata dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il ricorrente ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla valutazione della prova documentale da lui offerta ma non coglie il senso della motivazione della sentenza impugnata. La CTR, infatti, ha semplicemente richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte secondo cui il contribuente che ritratta è onerato di provare l’assenza del presupposto impositivo e, in particolare, l’assenza della organizzazione autonoma ed ha concluso, poi, che il quadro probatorio offerto dalla documentazione prodotta dal contribuente era incerto e, quindi, insufficiente ed inidoneo a fornire la prova in questione.
1.3. L’orientamento della giurisprudenza della Corte in materia è consolidato nell’affermare che la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (Cass. sez. un. 30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015, n. 21968); e ove ciò accada, in applicazione RAGIONE_SOCIALE regole generali sulla ripartizione dell’onere della prova stabilite dall’art. 2697 c.c., spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria. In particolare, afferma al riguardo la Corte che « In tema di IRAP, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,
spetta al contribuente, che “ritratta” la propria dichiarazione, fornire la prova, in applicazione dell’art. 2697 c.c., del fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all’imposta ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono il versamento.» (Cass. n. 27127 del 2016; Cass. n. 18998 del 2021; Cass. n. 6239 del 2020).
1.4. La CTR ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte laddove ha gravato il ricorrente che ha ritrattato la sua dichiarazione fiscale IRAP dell’onere di provare l’assenza di organizzazione autonoma nell’esercizio della sua professione e, quando ha definito incerto e poco chiaro il quadro probatorio risultante dalla documentazione offerta dal contribuente dei costi e spese sostenute e dei compensi versati a terzi, ha compiuto una valutazione del materiale probatorio liberamente apprezzabile, insindacabile in sede di legittimità.
1.5. Il ricorrente pare, in proposito, desumere dall’art. 115 c.p.c. il principio secondo cui il giudice sarebbe vincolato a trarre senz’altro dalla documentazione non contestata la prova dei fatti dedotti dalla parte che l’ha prodotta mentre la norma gli impone semplicemente di valutarne e apprezzarne liberamente le risultanze non contestate. Ed è quanto ha fatto la CTR nel valutare le risultanze istruttorie in ordine alle spese sostenute e ai compensi versati a terzi di cui il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa, sollecitando, nel giudizio di legittimità, un inammissibile riesame del merito della controversia.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, 4, 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 446 del 1997 censurando l’errata, contraddittoria ed illegittima motivazione della
pronuncia della CTR e il travisamento di fatti rilevanti in relazione alla ravvisata ma inesistente incertezza della posizione del contribuente che legittimamente aveva ritrattato la dichiarazione resa nella compilazione del modello, all’epoca obbligata dallo schema di modulo disponibile , e alla presunta mancanza di ‘ chiarezza ‘ RAGIONE_SOCIALE altre spese documentate, dichiarate in euro 12.263,00 come da istruzioni per la compilazione del modello 2007.
2.1. Il motivo è inammissibile perché contiene la confusa esposizione di una molteplicità di censure, alcune RAGIONE_SOCIALE quali tra loro incompatibili sul piano logico -giuridico, in violazione della previsione dell’art. 366, comma 1 n. 4 c.p.c. che esige, a pena di inammissibilità, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
2.2. Con riguardo, in particolare, alla sovrapposizione di una pluralità di censure in relazione alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 comma 1 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che « In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.» (Cass. n. 3397 2024; Cass. 26874 del 2018 Cass. n. 19443 del 2011).
2.3. Nel caso di specie il motivo contiene una pluralità inestricabile di censure svolte sotto profili fra loro incompatibili come il vizio di difetto di
motivazione ed il vizio di violazione di norme sostanziali o come il vizio di violazione di legge ed il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, senza, peraltro, neanche individuare il fatto storico che la CTR avrebbe trascurato di valutare.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti della controricorrente RAGIONE_SOCIALE. Non devono, invece, essere regolate le spese del presente giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NOME COGNOME al pagamento a favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1415 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 9.01.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME