Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29682/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente –
CONTRO
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME del foro di Pisa e NOME COGNOME del foro di Roma, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 412/08/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 16.4.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 7.5.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, esercente la professione di ingegnere, impugnava il silenzio rigetto su due istanze di rimborso IRAP, presentate rispettivamente per l’anno di imposta 2004 e per gli
IRAP -attività libero professionale -istanza di rimborso -onere della prova- compensi erogati a terzi.
anni dal 2005 al 2008, assumendo l’insussistenza del presupposto impositivo per difetto di autonoma organizzazione.
La C.T.P. di Lucca, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso per difetto di prova di compensi erogati a terzi. 3.La C.T.R. della Toscana, adita dall’Agenzia delle Entrate – la quale deduceva che l’onere della prova ricadeva sul contribuente e produceva le dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate -, previa ammissione della documentazione prodotta, rigettava il gravame, ritenendo che i mezzi impiegati per l’esercizio dell’attività professionale non eccedevano quelli normali e che i compensi erogati a terzi non erano di per sé sufficienti a far emergere un’autonoma organizzazione in capo all’appellato.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto con ordinanza di questa Corte n. 17697/2019.
La C.T.R. della Toscana, quale giudice del rinvio, confermava il rigetto del gravame dell’Agenzia delle Entrate con la sentenza riportata in epigrafe.
Avverso quest’ultima l’Agenzia delle Entrate ha proposto (nuovamente) ricorso per cassazione affidato a due motivi.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 7.5.2025, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato « violazione art. 384, comma 2, c.p.c ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », l’Agenzia delle Entrate assume che il giudice del rinvio non si è uniformato al principio di diritto espresso nell’ordinanza (la n. 17697/2019) resa all’esito della precedente fase di legittimità d a questa Corte, che gli aveva demandato il compito di ‘ provvedere alla necessaria disamina in ordine alla natura dei compensi erogati a terzi ed alla tipologia delle prestazioni ad esse riferite ‘, in correlazione con il principio di diritto, secondo cui il requisito dell’autonoma
organizzazione ‘ può anche essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo di imposta (cfr. Cass., sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423) ‘. Di contro, la C.T.R. ha affermato che ‘ per quanto concerne lo specifico profilo dei compensi professionali erogati a terzi la più recente giurisprudenza ha chiarito che l’ausilio per competenze professionali di collaboratori esterni non fa scattare il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal legislatore al fine del pagamento dell’imposta (cass. n. 263/2012, cass. n. 1136/2017, cass. ord. n. 223/19).
In tal modo, la C.T.R., oltre a non svolgere l’accertamento circa la concreta inerenza e non occasionalità delle collaborazioni esterne che gli era stato demandato da codesta Corte, avrebbe palesemente contraddetto l’assunto, dal quale l’intero ragionamento decisorio esposto nella prima pronuncia di legittimità aveva preso le mosse. La conclusione raggiunta resterebbe ferma anche ove fosse effettivamente ravvisabile un mutamento di orientamento giurisprudenziale, posto che solo il vero e proprio ius superveniens sarebbe in grado di superare il principio di diritto affermato in sede di annullamento con rinvio.
2. Con il secondo subordinato motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. C) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », l’Agenzia delle Entrate assume che l’affermazione della C.T.R. circa l’irrilevanza dei compensi professionali erogati a terzi contrasta con il consolidato orientamento affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, come con la sentenza n. 23847/2019 ed altre conformi (Cass. 27423/2018, Cass. 1820/2017, Cass. n. 22674/2014). Peraltro, la stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate 45/E del
2008, impropriamente menzionata dalla C.T.R., esprimeva un orientamento ben diverso.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. n. 8000/2024), ha ricordato che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della SRAGIONE_SOCIALE si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti
argomentativi riscontrati» (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2652 del 2 febbraio 2018).
3.2. Tanto premesso, nell’ordinanza n. 17697/2019, questa Corte aveva affermato: Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d. Igs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP pur a fronte di cospicui compensi a terzi, corrisposti in modo non occasionale per tutto l’arco temporale di riferimento, considerati dalla CTR come «non costituenti espressione di un’attività organizzativa di lavoro altrui, tale da distinguersi dall’attività professionale personale, bensì da qualificarsi come puro sussidio della stessa, non produttiva di ricchezza aggiuntiva a quella prodotta dall’attività personale»; di modo che, secondo quanto ancora statuito dal giudice tributario d’appello, il valore aggiunto di tale attività era «interamente da imputarsi al contenuto d’impegno intellettuale e professionale del COGNOME, a sostegno del quale le dotazioni hanno avuto comunque una funzione meramente servile». Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451) hanno affermato il principio secondo cui «Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero
meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate». 1.2. Segnatamente con riferimento all’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha chiarito che esso può anche essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423). 1.3. Ciò presuppone la necessità di un’indagine da parte del giudice di merito sulla tipologia delle spese (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 10marzo 2018, n. 4851; Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22839) proprio perché possano essere riconosciute correlate o meno allo svolgimento di prestazioni non occasionali afferenti propriamente all’esercizio dell’attività professionale del soggetto passivo. 1.4. Nel caso di specie la sentenza impugnata, senza che alcun accertamento di tale natura risulti essere stato compiuto, a fronte di cospicui e costanti per ciascun anno compensi corrisposti a terzi (euro 62.080,00 per il 2004; euro 49.739,00 per il 2005; euro 40.412,00 per il 2006; euro 50.200,00 per il 2007; euro 41.320,00 per il 2008), ha affermato che detti esborsi per compensi corrisposti a terzi dovessero qualificarsi come puro sussidio dell’attività professionale del contribuente. 1.5. In tal modo pertanto la sentenza impugnata non risulta aver fatto corretta applicazione del succitato principio di diritto come enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte. 2. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso erariale, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà alla necessaria disamina in ordine alla natura di detti compensi ed alla tipologia delle prestazioni ad esse riferite. 3. Il giudice di rinvio
provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità .
3.3. La C.T.R., anziché procedere -nella sentenza qui impugnata adottata all’esito del giudizio di rinvio – alla demandata disamina in ordine alla natura dei cospicui e costanti compensi erogati a terzi negli anni in contestazione ed alla tipologia delle prestazioni ad esse riferite, al fine di verificare se attenessero all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta e, dunque, costituissero elemento significativo dell’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, li ha ritenuti irrilevanti, richiamandosi ad un presunto diverso orientamento giurisprudenziale più recente, peraltro citando pronunce di epoca antecedente a quella che ha disposto la cassazione con rinvio, che in ogni caso, quand’anche esistente, sarebbe stato ininfluente.
3.4. A norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., infatti, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità ed anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di “jus superveniens”, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale ( cfr. Cass. n. 27155/2017).
Il secondo motivo rimane assorbito.
La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Toscana, in diversa composizione, che dovrà provvedere alla
disamina della natura di detti compensi e della tipologia delle prestazioni ad esse riferite, nel rispetto del principio di diritto già affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 17697/2019, secondo cui, con riferimento all’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, esso può anche essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta.
Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2025.