Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33533 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3806/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura
allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale indicato in controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza n. 2942/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 12/7/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE e gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME per il controricorrente;
Fatto
Il contribuente NOME COGNOME presentò in data 6/7/2018 un’ istanza di rimborso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Irap versata per gli anni 2013 e 2014 (primo acconto), e in data 29/11/2019 una seconda istanza per l’Irap versata dal secondo acconto 2014 al secondo acconto 2017, deducendo di essere un revisore dei conti sulla base di un contratto di collaborazione con RAGIONE_SOCIALE, della quale era socio, e che tutti i compensi da lui percepiti erano erogati da RAGIONE_SOCIALE o da società appartenente al network di RAGIONE_SOCIALE.
Contro il diniego dell’amministrazione insorse il contribuente dinanzi alla C.T.P. di Como, sostenendo la spettanza del diritto al rimborso per l’inesistenza in capo a lui dell’autonoma organizzazione come presupposto dell’Irap.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE respinse l’appello proposto dall’Ufficio.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione/falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ‘ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che negli anni d’imposta in esame lo COGNOME ha prestato la sua attività professionale a favore della RAGIONE_SOCIALE, della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della ‘autonoma organizzazione’ quale presupposto impositivo ai fini Irap, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997.
Per l’RAGIONE_SOCIALE, l’organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest’ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicché il requisito della ‘autonoma organizzazione’ dovrebbe ascriversi in capo a lui.
Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionale nell’ambito della società cui partecipa.
Egli avrebbe svolto la sua attività professionale anche in favore di un altro soggetto, avvalendosi di un secondo studio in Como.
Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d’imposta, in quanto neanche la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile , tra l’altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci.
1.1. Il motivo è infondato.
Può dirsi ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass.
n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023).
Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’ese rcizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva.
Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’auto noma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l’individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire RAGIONE_SOCIALE deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un’imposta.
La disponibilità di un secondo studio è irrilevante nel caso di specie, visto che lo studio milanese apparteneva alla società di consulenza, sicché il complesso di beni strumentali non era imputabile all’organizzazione propria del professionista, bensì a quella della società, mentre la disponibilità di uno studio professionale personale del contribuente non è idonea di per sé a costituire il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap, rappresentando essa la minima dotazione strumentale per lo svolgimento della libera professione.
Né tantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all’interno della società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo
esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socioprofessionista, soggetto passivo dell’Irap.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro settemila per onorari ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 2023.