Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10422 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME
– intimata
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2085/2019/10 depositata il 3 aprile 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La contribuente impugnava una cartella notificatale a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36 -bis d.p.r. n. 600/1973, relativamente all’anno d’imposta 2004. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non dovuta l’IRAP e la CTR, adìta in grado d’appello dall’Agenzia, respingeva il gravame.
L’Agenzia propone allora ricorso in cassazione affidato ad un unico complesso motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica avvenuta in data 29 aprile 2020.
Irap 2004 – Autonoma organizzazione.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e inoltre degli artt. 36 bis, d.p.r. n. 600/73 e 54 bis d.p.r. n. 633/72, in rapporto all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
1.1. Sotto un primo profilo si denuncia omessa pronuncia in relazione all’eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dall’Agenzia per tardività del ricorso in primo grado, essendo la cartella stata asseritamente notificata in data 7 aprile 2008 mentre il ricorso in primo grado venne inviato in data 29 luglio 2008.
1.1.1. Il motivo non è fondato poiché la CTR aveva presente tale eccezione, infatti indicata compiutamente nella parte in fatto della sentenza, ed avendo la stessa deciso nel merito essa deve intendersi implicitamente rigettata.
Né risultano elementi da comportare il rilievo d’ufficio della questione, non essendo stata provata l’intempestività della notifica del ricorso in primo grado, mancando qualsiasi elemento da cui ricavare la data della notifica della cartella, risultando peraltro la notifica del ricorso introduttivo al 29 luglio 2008, come dimostrato dalla data di deposito del ricorso e da quanto attestato all’interno della stessa sentenza di primo grado.
1.2. Quanto al secondo profilo, lo stesso è invece fondato poiché la CTR giustifica l’esclusione dell’autonoma organizzazione in capo alla contribuente sulla base della rilevata assenza di dipendenti e della disponibilità di beni strumentali minimi.
Va premesso che il profilo, come si ricava dal relativo sviluppo e dalla riportata rubrica, attiene a violazione di legge, relativa a errore di sussunzione della fattispecie da parte della CTR, la quale ha concluso per l’assenza di autonoma organizzazione in mancanza di costi significativi e di personale dipendente. Il giudice d’appello però non ha considerato che l’autonoma organizzazione può anche essere individuata in presenza di terzi non dipendenti ma
remunerati, i quali apportino all’attività professionale il loro contributo. Nella specie l’Agenzia ha sempre dedotto (cfr. anche l’atto d’appello) che nell’anno d’imposta la contribuente aveva corrisposto a terzi, per la loro collaborazione per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale e artistica, l’importo di € 25.778,00.
Il ricorso dev’essere quindi accolto nei limiti suddetti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Sicilia, sez. staccata di Messina che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025