Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
Tributi
–
rimborso
irap
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4053/2024 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, domiciliata ope legis in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 795/14/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia – Romagna, depositata il 19.7.23, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro NOME COGNOME che è rimasto intimato, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap per quattro annualità (dal 2012 al 2015) avanzata dal contribuente, medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Riteneva la C.g.t. che il contribuente avesse dimostrato l ‘insussistenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap.
Il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione, ravvisata la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato, ai sensi dell’ art. 380bis, comma 1, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la ricorrente ha chiesto la decisione.
La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. 1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.
Si denuncia la motivazione meramente apparente della sentenza della C.g.t., per aver compiuto valutazioni, indagini ed accertamenti non
pertinenti n é conferenti, con ci ò rendendo non percepibile il fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento.
1.2. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata è provvista di una motivazione effettiva ed immediatamente comprensibile, fondata sulla considerazione che il contribuente avesse dimostrato l’insussistenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione ai fini dell’applicazione dell’Irap.
2.1. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 447/1997, nonch é dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, I comma, n.3) cpc,), s i denuncia l’errata decisione della C .g.t. di aver accolto il ricorso del contribuente nonostante quest’ultimo, cui incombeva l’onere trattandosi di istanza di rimborso, non a vesse dimostrato le concrete modalit à di svolgimento della sua attivit à , ovvero di aver espletato la professione di medico senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa .
2.2. Il motivo è infondato.
Nella specie, non è contestato che il contribuente, medico di base specialista in medicina interna, esercitasse l’attività medica convenzionata di gruppo, secondo le modalità disciplinate dal vigente del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ex art. 8 D.Lgs n. 205/92, in un centro medico messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, attrezzato con la strumentazione medica necessaria.
Nell’esercizio di tale attività si avvaleva, unitamente agli altri colleghi, di una segretaria, con mansioni meramente esecutive, e di un’infermiera per un orario part time di sette ore settimanali.
Il giudice di appello, sulla base di tali pacifiche circostanze di fatto, ha ritenuto che il contribuente non si avvalesse di un’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività medica convenzionata di gruppo.
In particolare, la C.t.r. ha affermato che <>.
Il giudice di appello ha anche espressamente confermato sul punto la sentenza di primo grado, nella quale si legge: <>.
La sentenza impugnata risulta conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui <> (Cass. S.U. n. 7291/2016).
Nella citata sentenza le Sezioni Unite rilevano che <>.
Inoltre, questa Corte, con particolare riferimento ai soggetti esercenti la professione medica, non ha mancato di evidenziare che <> (Cass. n. 20859/2023, che richiama Cass. n. 14193/2023, Cass. n. 13048/2012). E’ stato, altresì, precisato che <> (Cass. n. 20859/2023, citata). Infine, con riferimento all’utilizzo di collaboratori, è stato rilevato che <> (Cass. n. 3963/2017).
La sentenza impugnata, dunque, non è incorsa nella denunziata violazione di legge e risulta -nell’aver escluso il presupposto della necessaria sussistenza di attività organizzata autonoma ai fini del pagamento dell’irap – conforme ai principi enunciati da questa Corte . 3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.
A mente dell’art. 380 -bis , ultimo comma, seconda parte, c.p.c., quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta formulata dal Presidente della Sezione o da un Consigliere da questi delegato, si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 dello stesso codice .
Sennonchè, il terzo comma del citato art. 96 non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in quanto la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte può essere pronunciata soltanto nei confronti della parte soccombente che sia stata condannata alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 91.
Rimane, invece, in ogni caso, applicabile il quarto comma dello stesso art. 96, onde la ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, nella misura stabilita in dispositivo nell’osservanza dei limiti edittali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27195/2023).
R ilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025