Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36467 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36467 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24962/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 717/2018 depositata il 13/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
La contribuente rag. NOME COGNOME svolge professione di commercialista in agro estense e richiedeva il rimborso IRAP per gli anni di imposta 1998-2003, esperendo tutti gradi di merito avverso il diniego che la portavano da Ferrara alla CTR per l’Emilia Romagna, fino a raggiungere questa Suprema Corte di legittimità che rinviava perché fosse accertata la natura qualitativa dell’apporto del collaboratore presente in sede, per verificare se trattarsi di mansioni meramente esecutive che non integrano l’autonoma organizzazione presupposto dell’IRAP, ovvero più pregiato contributo tale da far assurgere lo studio professionale della contribuente fra quelli di maggior prestigio e soggetti alla prefata imposta regionale sulle attività produttive.
Il giudizio rescissorio prendeva in esame i documenti della sezione circoscrizionale per l’impiego, da dove risultava che l’impiegata COGNOME NOME svolgeva lavoro part time, ma con un numero d’ore, 25 settimanali, maggiore a quello del part time, aggiungendo che risultavano erogate somme rilevanti, indice di un non limitato apporto lavorativo.
Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente commercialista, spiegando tre motivi, mentre l’Avvocatura pubblica si è riservata di spiegare difese in udienza.
In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., nella
sostanza affermando la violazione del principio di diritto enunciato dal questa Corte in sede rescindente, laddove aveva demandato al giudice di merito la verifica se il contributo della dipendente dovesse ritenersi meramente esecutivo o meno, mentre il collegio del rescissorio si è espresso sul monte ore, maggiore dell’usuale part time, nonché sul denaro alla dipendente corrisposto.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36, secondo comma, n. 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando non siasi dato atto in sentenza che lo stesso Ufficio abbia ammesso la debenza del rimborso per l’anno 1999.
Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, relativo al riconoscimento dell’Ufficio della debenza per l’anno 1999 e degli analoghi presupposti per l’anno 1998.
Il primo motivo è fondato ed assorbente. Infatti, con sentenza 27303/2016, questa Corte aveva cassato la pronuncia della CTR per l’Emilia -Romagna, commettendo al giudice del rescissorio l’accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dalla dipendente part time, con valutazione nel merito (inibita a questa Corte di legittimità) se dovessero intendersi come meramente esecutive o meno. A contrario, con la sentenza qui in scrutinio, il collegio di merito ha fatto riferimento al centro per l’impiego, rilevando un numero di ore maggiore all’usuale, seppure l’impegno settimanale, pari a 25 ore, resti comunque ampiamente nel margine del part time. Altresì, il giudice del rinvio svolge apprezzamento sulla quantità di denaro corrisposta per dipendenti, desumendone un ruolo non marginale nello studio della contribuente. Un tanto non assolve il compito assegnato nel giudizio rescindente, che aveva demandato una valutazione qualitativa sulle mansioni, mentre ne è stata fatta una valutazione quantitativa che non scioglie la sussistenza o meno dell’autonoma
organizzazione in capo alla contribuente, peraltro violando l’oggetto del giudizio di rinvio che è ‘chiuso’. Ed infatti, a norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di “jus superveniens”, comprensivo sia dell’emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. Cass. VI-1, n. 27155/2017).
Peraltro, sul punto specifico che qui interessa, le Sezioni unite di questa Corte, hanno statuito che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi) (Cass. S.U. n. 9451/2016).
La sentenza in scrutinio ha ecceduto l’oggetto del giudizio assegnatole nella fase rescindente del giudizio di legittimità, donde merita di essere cassata con rinvio, affinché il giudice di merito si adegui alle indicazioni statuite.
I motivi secondo e terzo restano assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria per l’Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.