Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36191 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5496/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5038/2016 depositata il 01/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
Il contribuente svolge la professione di avvocato, all’epoca dei fatti in assenza di struttura, di segretaria o collaboratori, ma con il minimo necessario, in una stanza della propria abitazione, dotazione informatica di base ed uso, peraltro promiscuo, di autovettura utilitaria di modico valore. Donde richiedeva il rimborso dell’IRAP prudenzialmente pagata negli anni dal 1998 al 2009.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio, adiva il giudice di prossimità, senza trovare però apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre avanti questa Corte affidandosi a due articolati motivi di doglianza, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostengo delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di doglianza.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nella sostanza lamentando che sia stato ammesso a partecipare all’udienza di discussione d’appello u funzionario i cui poteri non sono stati verificati, che non siano stati espunti gli scritti difensivi dell’Ufficio costituitosi tardivamente, che il giudice d’appello abbia mutato la qualificazione del giudice di primo grado, pur in assenza di doglianza sul punto. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. È infondato laddove contesta la mancata verifica dei poteri del funzionario presente in udienza per l’Ufficio, poiché infatti
questa Corte ha da tempo affermato una presunzione di legittimazione del funzionario, non essendo configurabile in materia l’istituto della rappresentanza volontaria e dovendosi altresì ritenere, nei rapporti esterni, e quindi nei confronti del giudice e della parte privata, che il funzionario agisca in base a legittima investitura del potere esercitato (cfr. Cass. V, n. 305/2006; n. 5762/2010). In parte inammissibile, poiché non riporta i passi degli (né allega gli) atti dei gradi di merito laddove le doglianze disattese siano state formulate per dimostrare non trattarsi di profili proposti per la prima volta in questa sede (cfr. Cass. S.U. n. 8950/2022).
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, lamentando erronea conoscenza di fatti e presupposti, nonché illogicità manifesta, nella sostanza laddove venga data per scontata l’autonoma organizzazione.
Occorre esaminare in primo luogo l’eccezione di inammissibilità contenuta nell’agile controricorso erariale, ove richiama l’art. 348 ter c.p.c. che vieta la doglianza di cui al n. 5 del precitato art. 360 c.p.c. quando siasi in presenza doppia conforme nei gradi di merito; ed infatti in questa sede non si lamenta l’omesso esame di un fatto, ma l’errata sussunzione giuridica degli elementi nella fattispecie astratta dipinta dalla norma. Nello specifico, l’articolato motivo esamina gli elementi in base ai quali i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione.
In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE
ha escluso che fosse congruamente motivata la sentenza del giudice di merito, la quale aveva affermato la sussistenza del presupposto impositivo nei confronti di un avvocato, desumendola dall’esposizione, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, di spese per compensi a terzi e costi derivanti da investimenti di capitali, trascurando la limitata entità degli importi, pari per un anno, nella parte relativa ai compensi erogati a terzi, a lire 2.700.000) (cfr. Cass. V, n. 4492/2012). Nel caso di specie, dopo un ampio richiamo della panoramica giurisprudenziale, la sentenza in scrutinio desume l’esistenza di autonoma organizzazione dalla ritenuta elevata incidenza dei costi sostenuti, perché incidenti su di un quinto del fatturato, senza nemmeno considerare i valori in termini assoluti (cfr. Cass. 14772/2023).
Per contro, in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. È onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza di tali condizioni. (In applicazione di tali principi la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso del contribuente – nella specie, avvocato che risultava essersi avvalso della stabile collaborazione di un dipendente – avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP) (cfr. Cass. V, n. 18749/2014). Nello specifico, non è controverso che il contribuente eserciti l’attività da solo, senza collaboratori o segretaria, in una
stanza della sua abitazione, con dotazione informativa minima e valendosi di utilitaria ad uso promiscuo.
Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria per il Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/11/2023.