Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33363 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
Oggetto : IRPEF, IRES ed IVA 2009, 2010, 2011 e 2013 -Accertamento induttivo – Art. 39, comma primo, lett. d) d.P.R. 600/73
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26753/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, n. 3062/10/2022, depositata in data 7 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di finanza nel mese di maggio 2015 presso l’immobile della ricorrente sito in Taormina alla INDIRIZZO e culminata nel PVC redatto il 14 luglio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate emetteva nei confronti della contribuente 4 avvisi di accertamento (nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO), con i quali, a fronte dell’omessa dichiarazione dei redditi, accertava ricavi non contabilizzati per gli anni 2009 (Euro 53.705,00), 2010 (Euro 44.885,00), 2011 (Euro 27.150,00) e 2013 (Euro 32.377,00), liquidando maggiori IRPEF, IRAP ed IVA.
I militari avevano acclarato l’esercizio di un’attività imprenditoriale (locazione di camere del proprio immobile) sulla scorta di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica.
La COGNOME proponeva quattro distinti ricorsi, dal contenuto identico, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo, per quanto qui ancora rilevi, l’illegittimità degli avvisi per l’insussistenza dei presupposti impositivi dell’esercizio di attività alberghiera con carattere di abitualità e la mancanza di una organizzazione di mezzi e personale che potesse giustificare la ripresa IRAP.
La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, ovvero limitatamente all’IRAP, non dovuta in mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
La contribuente interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, evidenziando , tra l’altro, la contraddittorietà della sentenza per avere, da una parte, escluso l’assoggettamento ad IRAP, e, dall’altro, confermato le altre riprese.
La RAGIONE_SOCIALE respingeva l’appello .
Per la cassazione della citata sentenza la COGNOME ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 12 dicembre 2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato, in data 24 ottobre 2025, memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce l ‘ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, 1^ co., n. 5) c.p.c.». Dopo aver premesso che la CTP aveva annullato gli atti impositivi relativamente all’IRAP, con statuizione non impugnata dall’Ufficio e, quindi, caduta in cosa giudicata, evidenzia che la CTR avrebbe omesso qualsiasi esame della circostanza relativa all’assenza dell’abitualità dell’attività ricettiva e dell’autonoma organizzazione, confermando l’accertamento del reddito d’impresa.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo .
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637, secondo cui non integra un fatto la supposta erroneità giuridica della pronunzia di tardività di un’eccezione).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile
in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).
1.3. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/06/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
1.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
1.5. Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto del ricorso della COGNOME con riguardo alle imposte diverse dall’IRAP ) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, la contribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua , una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base delle medesime; di qui l’inammissibilità del motivo.
Inoltre, il fatto asseritamente omesso non risulta ‘decisivo’ nei termini sopra esposti: invero, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’IRAP è stata – dalla CTP – esclusa dal recupero per il difetto del requisito della autonoma organizzazione, non già anche per l’assenza dell’abitualità dell’attività (sul punto v. infra ). Pertanto, in alcun modo il fatto asseritamente omesso dalla CTR, ove esaminato, avrebbe potuto condurre il giudice del gravame ad una diversa decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR confermato la natura imprenditoriale dell’attività ricettiva svolta dalla COGNOME, nonostante il giudicato interno relativo all’esclusione dall’IRAP della maggiore materia imponibile. Sostiene, in particolare, che per effetto dell’annullamento degli atti impositivi in relazione all’IRAP sarebbe ‘coperta da giudicato interno anche la mancanza del requisito dell’imposizione ovverosia ‘ l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata ” (pag. 23 del ricorso).
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Come già evidenziato in sede di esame del primo motivo, la CTP ha ritenuto insussistente unicamente il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività imprenditoriale, non già anche l’abitualità della stessa; ha, per l’effetto, annullato gli avvi si con riferimento all’IRAP. Pertanto, nessun giudicato può mai discendere dalla detta decisione con riferimento ad una circostanza di fatto (l’abitualità dell’attività) per nulla esclusa, anzi espressamente affermata, dalla CTP (cfr. pag. 3 della sentenza gravata, quinto rigo).
Con il terzo (ed ultimo) motivo la contribuente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, nonché art. 36, comma 2 nn. 2 e 4 D.Lgs. 546/1992; Nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione in relazione al l’art. 360 n. 4
c.p.c.». Deduce che la sentenza di appello sarebbe affetta da una ‘irriducibile incompatibilità logica della conclusione rispetto alla premessa’ (pag. 24 del ricorso), avendo la CTR nella motivazione rigettato l’appello della contribuente e confermato l’at to impugnato, mentre nel dispositivo rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. In tal modo la CTR avrebbe obliterato il giudicato interno relativo all’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto dell’IRAP.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Come già supra evidenziato secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
3.3. Nella specie nessun vizio di tal fatta affigge la motivazione della sentenza gravata, atteso che il dispositivo di rigetto dell’appello della contribuente e di conseguente conferma della sentenza della CTP non è in contrasto con quanto statuito nella parte motiva, ove il riferimento alla ‘conferma dell’atto impugnato’ va, alla luce del complessivo tenore della più che congrua motivazione, alla conferma degli atti impositivi relativamente alle imposte diverse dall’IRAP, già espunta dalla CTP.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore d ell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate , delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato del citato comma 1 quater della pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME