Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1111 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Diniego istanza di rimborso IRAP 20052008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14344/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 92/08/2013, depositata in data 2 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 13/10/2011 il ricorrente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pordenone avverso il silenzio-rigetto formatosi in sede
amministrativa relativamente all’istanza presentata ed avente ad oggetto la richiesta di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 per € 14.670,12. Si costituiva in giu dizio l’RAGIONE_SOCIALE con controdeduzioni.
La C.t.p., con sentenza 36/01/12, depositata in data 20 febbraio 2012, accoglieva il ricorso del ricorrente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE finanziario dinanzi la C.t.r del Friuli-Venezia Giulia, ove si costituiva anche il contribuente con controdeduzioni; tale Commissione, con sentenza n. 92/08/2013, depositata in data 2 dicembre 2013, accoglieva il gravame dell’Ufficio, modificando le statuizioni del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Friuli-Venezia Giulia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 novembre 2022 per la quale il contribuente non ha depositato memorie.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Errata applicazione dell’art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione (impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) » lamenta l ‘error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP per la presenza di personale dipendente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)» lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui,
nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare che il quid pluris per l’assoggettamento ad IRAP del professionista deve intendersi in termini di maggiore capacità di arricchimento del soggetto.
Va premesso che il dott. NOME COGNOME, medico, dopo aver versato l’IRAP per gli anni dal 2005 al 2008 aveva inoltrato domanda all’RAGIONE_SOCIALE Pordenone per ottenerne il rimborso; formatosi il silenzio-rifiuto, costui aveva presentato ricorso dinanzi alla C.t.p. di Pordenone sostenendo che esercitava l’attività libero professionale di medico di medicina RAGIONE_SOCIALE in convenzione con il RAGIONE_SOCIALE e svolgeva tale attività utilizzando i comuni mezzi strumentali indispensabili e tipici del medico di base senza assolutamente possedere quella struttura autonomamente organizzata che gli avrebbe permesso di migliorare la sua attività professionale.
La questione, quindi, si sostanzia nella valutazione della sussistenza o meno dei presupposti dell’applicabilità dell’IRAP in considerazione de ll’attività concretamente svolta dal dott. COGNOME ossia se trattasi dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata sussumibile nella fattispecie normativa di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento al presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive e, segnatamente, al concetto di ‘ autonoma organizzazione”.
Va rilevato che l’art. 2 del d.lgs n. 446 del 1997 prevede, quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP, l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 2001, n. 156, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva
dall ‘ autonoma organizzazione, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista.
Alla luce della pronuncia della Consulta n. 156 de 2001, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Sotto questo profilo, costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza RAGIONE_SOCIALE predette condizioni (Cass., Sez. U., 26/05/2009, n. 12108) e la nozione di autonoma organizzazione si definisce come contesto organizzativo esterno, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale, e concretante un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
Ciò posto, i motivi, da valutarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per ritenere sussistente l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, sono fondati.
Nel solco del decisivo e risolutivo arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 13/04/2016, n. 7291), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente
responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (conf. ex multis Cass. 19/11/2019, n. 30085).
Il principio riguarda pure lo svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col SSN, ad esempio, nelle forme della medicina di gruppo (Cass., Sez. U, 13/04/2016, n. 7291), della disponibilità di due studi in convenzione (Cass. 09/02/2021, n. 3099), del ricorso a medici sostituti (Cass. 03/10/2019, n. 24702), dell’ utilizzo dei servizi resi da una società di outsourcing (Cass. 13/01/2022, n. 869). Trattasi di casi che non costituiscono indici rappresentativi di un’autonoma organizzazione, semmai solo strumenti per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale. (conf. ex multis Cass. 09/02/2021, n. 3099). A ciò si aggiunga la vasta e specifica casistica pienamente favorevole alla tesi del contribuente, desumibile da arresti in fattispecie del tutto similari (Cass. 19/04/2018, n. 9786; conf. Cass. n. 17958 e n. 17960 del 2019).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi di questa Corte sull’individuazione del presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal l’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 atteso che, nel caso di specie, il contribuente responsabile dell’organizzazione non ha obiettivamente impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si è avvalso di lavoro altrui unicamente, impiegando un solo dipendente con mansioni verosimilmente esecutive (cfr. sent. pag.3).
Del resto, il costo del dipendente, così come documentato in atti e tenuto conto della notoria e onerosa incidenza degli oneri previdenziali, non sembra discostarsi da quelli previsti dalla
contrattazione collettiva per la paga di un dipendente di studio professionale.
In conclusione, il ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarato dovuto il rimborso richiesto dal contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; quelle di merito restano compensate tra le parti atteso l’evolversi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese dei gradi merito.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2022.