Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30140 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30140 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4038/26/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata il 15 ottobre 2019, notificata il 23 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
IRAP RIMBORSO
Rilevato che:
NOME COGNOME, esercente la professione di medico odontoiatra, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009. La commissione provinciale aveva accolto il rico rso limitatamente all’anno 2003 e lo aveva respinto per le altre annualità.
La CTR rilevava che sussisteva il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente aveva dichiarato, per ciascuna RAGIONE_SOCIALE annualità in questione, spese (soprattutto di locazione finanziaria e per compensi a terzi) superiori al reddito imponibile.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR fondato la decisione sul rilievo che le spese dichiarate dal contribuente erano superiori al reddito imponibile, omettendo qualsivoglia analisi di tipo ‘qualitativo’ sulle medesime.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per non avere la CTR correttamente valutato la prova offerta dal contribuente in ordine all’assenza di un’ attività autonomamente organizzata.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per carenza e/o manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
Va preliminarmente dato atto che è intervenuto il giudicato interno favorevole al contribuente per l’ annualità 2003.
Si osserva, poi, che la circostanza che il professionista operi presso due o più strutture (il ricorrente ha sostenuto spese per la locazione di due studi: uno a Milano e uno a Crema) non è di per sé sufficiente a configurare un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente strumentali ad un più comodo esercizio dell’attività professionale ( cfr. Cass. n. 26651/2016; Cass. n. 914/2020).
La sentenza impugnata non indaga sulla natura dei compensi a terzi, la maggior parte dei quali riferita all’acquisto di materiale protesico, ciò che anzi, al contrario, rileva l’assenza di un laboratorio odontoiatrico interno che avrebbe potuto essere valutato come indice della sussistenza dell’autonoma organizzazione, riconducibile all’attività di coordinamento e direttiva del professionista.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.