Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28533 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
Diniego rimb. IRAP 2013-14-15-16
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11594/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Torino, INDIRIZZO, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi inerenti il presente procedimento all’indirizzo e -mail EMAIL (PEC) e EMAIL (PEC)
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 856/03/2021, depositata in data 28 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente, esercente l’attività professionale di consulente aziendale, in data 11 gennaio 2018, presentava all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, direzione provinciale di Torino 3, istanza di rimborso IRAP ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, per un importo complessivo d i € 60.930,00 (oltre interessi maturati e maturandi). In particolare, affermava di svolgere la professione con la propria partita IVA, senza l’ausilio di alcun collaboratore né di beni strumentali che eccedessero la dotazione indispensabile per l’esercizio della professione stessa. L’Ufficio, in relazione all’istanza promossa, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.
Avverso il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino.
La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 18/05/2020, accoglieva il ricorso del contribuente, affermando il diritto al rimborso dell’imposta versata, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’attività professionale esclusivamente a favore della società RAGIONE_SOCIALE nella quale la partecipazione detenuta non era sufficiente a far deporre per un’autonoma organizzazione in capo al contribuente medesimo.
Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva il contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 856/03/2021, depositata in data 28 ottobre 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione d ell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha erroneamente applicato le norme in materia di riparto dell’onere della prova, ritenendo che il contribuente avesse adeguatamente dato atto RAGIONE_SOCIALE svolgimento della propria attività professionale in assenza di autonoma organizzazione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza della CTR per violazione dell’art. 111, comma sesto, Cost., art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché art. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione inesistente o quantomeno apparente, essendosi i giudici di seconde cure limitati a svolgere delle generiche argomentazioni sul concetto di autonoma organizzazione, nell’ambito dell’esercizio di un’attività d’impresa e di un’attività professionale, senza esplicitare il percorso argomentativo seguito nella formazione del proprio convincimento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché degli artt. 10-quater del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha motivato quali elementi giustificassero l’assenza di un’autonoma or ganizzazione in capo al
contribuente, così rendendo una pronuncia incompatibile con la disciplina della stessa IRAP.
I tre motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, afferendo tutti alla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione, sono infondati.
2.1. Invero, nell’analisi del requisito dell’autonoma organizzazione, deve certamente orientarsi nell’ambito dei principi enunciati dalla pronuncia delle SS. UU. Cass. 10/05/2016, n. 9451, secondo la quale «il requisito previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organ izzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenz a di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».
2.2. Inoltre, tradizionalmente, si afferma che «in tema di IRAP, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costit uisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall’art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non dev’essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui,
risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Essa è riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantit à̀ o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività̀ », (Cass. 16.2.2007, n. 3673).
2.3. Infine, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, ed in particolare con riferimento all’ipotesi del commercialista che operi quale sindaco o come amministratore di società, ha elaborato i seguenti principi (già richiamati in parte anche da Cass. 17/2/2016, n. 4246 e da Cass. 19/7/2016, n. 19327): «Non ha diritto al rimborso dell’IRAP il commercialista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale» (Cass. 19/7/2011, n. 15803/11, in motivazione); «il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attivtà, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa» (Cass. 29/1/2009, n. 4959, in motivazione); «In tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione» (Cass. 29/09/2016, n. 19327); «In tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società, non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta
ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività autoorganizzata; «il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017), fermo l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012)» (Cass. 14/3/2018, n. 12052, in motivazione).
2.4. Traendo le conclusioni da tali premesse, deve ritenersi che anche nell’ipotesi in cui il professionista eserciti la propria attività nell’ambito di strutture organizzative altrui, e in particolare quale organo di una compagine terza, la sussistenza, o meno, del presupposto dell’imposta sulle attività produttive dipende dall’accertamento, in fatto, dell’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione. Non vi è, dunque, nessun necessario automatismo che, in conseguenza dell’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall’imposizione il professionista, sul quale grava invece, pacificamente (Cass. 11/04/2017, n. 9325), rispetto alla domanda di rimborso dell’IRAP già versata ed asseritamente non dovuta, l’onere di provare l’assenza del presupposto d’imposta, ovvero dell’autonoma organizzazione. (v. Cass. 4576/2019).
2.5. Orbene, la RAGIONE_SOCIALE, con una motivazione sintetica ma esaustiva, ha chiarito come il fatto che il contribuente avesse svolto, negli anni in questione, la propria attività professionale di consulente esclusivamente a favore della RAGIONE_SOCIALE, notoriamente società di livello mondiale, e che detenesse una modestissima quota sociale (1,25%) nell’ambito di essa, non fosse di per sé indicativa dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, requisito
per l’assoggettamento all’IRAP; invero, tale percentuale irrisoria non conferisce automaticamente poteri nella gestione della struttura ovvero poteri di coordinamento dei collaboratori e dipendenti di RAGIONE_SOCIALE o di controllo ex art. 2359 cod. civ. Di poi, i giudici di seconde cure hanno precisato che NOME COGNOME aveva dimostrato di aver utilizzato le proprie competenze e capacità intellettive senza l’ausilio di collaboratori, di beni strumentali eccedenti, o di apposita organizzazione ed il fatto che fosse socio all’1,25% della società per cui lavorava non poteva far sorgere la certezza che possedesse poteri gestori o di responsabilità nella stessa azienda, che rimane unica responsabile della organizzazione del lavoro e che forniva i clienti al contribuente.
2.6 Questa Corte, poi, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, con due recenti arresti (Cass. 27/06/2023, n. 18260; Cass. 25/07/2023, n. 22266) ha reiterato il principio RAGIONE_SOCIALE in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma , cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. n. 9692/2012, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri). Tale principio ha trovato plurime attuazioni in tema di professionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propria attività per società di revisione e di consulenza, in casi del tutto analoghi al presente, ove il professionista svolge un’attività di consulenza per una società, di cui è socio, peraltro in misura molto ridotta (Cass. n. 15746/2010; Cass. 17566/2016; Cass. n. 11140/2021; Cass. n.
19397/2022; di recente Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11924/2023); in tali arresti è stato affermato il principio per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), peraltro nella misura ridottissima come quella in esame, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione.
3. Infine, va rigettata la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria avanzata dal contribuente in controricorso in quanto la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc.civ. richiede un accertamento -da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà -dell’esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall’infondatezza della impugnazione (Cass. 20/09/2021, n. 26545); accertamento, peraltro, inammissibile in questa sede.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.265,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023.