Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31486 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Sil. Rif. RAGIONE_SOCIALE 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24160/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Sora (Fr) alla INDIRIZZO con indirizzo pec EMAIL.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO -SEZIONE STACCATA DI LATINA n. 992/18/2021, depositata in data 17 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente impugnava il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE Frosinone, formatosi in relazione all’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE presentata in data 10 marzo 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la contribuente chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta 2011, per una somma complessiva pari a € 1.162,47. Costei fondava l’istanza sul difetto di ‘autonoma organizzazione’ e, dunque, sul difetto del presupposto d’imposta ai fini RAGIONE_SOCIALE (art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); in particolare, la contribuente assumeva di esercitare la professione senza l’apporto di dipendenti, senza disporre di particolari beni strumentali (fatta eccezione per quelli strettamente necessari all’esercizio della professione quali una scrivania, il computer e la stampante) e senza avvalersi di una vera e propria associazione professionale costituita con gli altri legali che prestavano la loro attività nel medesimo studio.
La C.t.p. di Frosinone, con sentenza n. 175/02/2018, depositata in data 23 febbraio 2018, respingeva il ricorso della contribuente sul presupposto dell’esistenza di una società tra professionisti costituita con gli altri colleghi del medesimo studio.
Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio.
Tale commissione, con sentenza n. 922/18/2021, depositata in data 17 febbraio 2021, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma primo e 3, comma primo, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997, in una con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato che l’esercizio dell’attività professionale insieme con altri colleghi costituisse indice di autonoma organizzazione, requisito presupposto dell’RAGIONE_SOCIALE.
Va premesso che, in data 4 ottobre 2023, l’RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso proposto, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e la contribuente ha accettato, in calce, la rinuncia.
Pertanto, il giudizio è estinto ex art. 391 cod. proc. civ. Le spese vanno compensate per espresso accordo RAGIONE_SOCIALE parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023.