Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 84/05/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, pubblicata il 13 gennaio 2016; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il contribuente proponeva per gli anni 2002, 2005 e 2009 istanza di rimborso dell’IRAP sull’assunto di non esser egli soggetto passivo di tale tributo per difetto del presupposto dell’autonoma organizzazione. Avverso il silenziorifiuto dell’amministrazione, lo stesso proponeva ricorso, respinto dalla CTP sull’assunto di spese non compatibili con l’assenza della struttura e della loro non giustificazione. La CTR confermava la decisione di primo grado. La
Oggetto: redditometro
pronuncia d’appello era gravata di giudizio di revocazione, che la stessa RAGIONE_SOCIALE respingeva. Avverso la decisione suddetta il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e 2, d.lgs. n. 446/1997, non avendo ritenuto rilevante e decisivo la CTR in sede di revocazione il pur riscontrato errore nella determinazione del totale RAGIONE_SOCIALE spese relative all’anno 2008 (€ 25.381 e non € 44.598). In particolare, si ritiene che a seguito di tale errore, avrebbe dovuto la CTR rilevare la congruità RAGIONE_SOCIALE spese e dunque l’assenza di autonoma organizzazione. La pronuncia poi pretenderebbe di confinare all’irrilevanza il pur riscontrato errore senza avvedersi che le ‘altre spese’ non giustificate sarebbero di € 25381,00 secondo la sentenza d’appello, mentre poi la sentenza di revocazione le individua in € 16.727. In definitiva a giudizio del ricorrente la decisione di conferma della sussistenza di autonoma organizzazione era legata alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese non giustificate in € 44.568.
1.1. Il motivo è infondato.
La sentenza di revocazione, infatti, come ben rileva lo stesso ricorrente, si avvede dell’errore in cui è incorso il giudice d’appello, che ha quantificato le spese di produzione in € 44.598, laddove dalla dichiarazione emergeva che le stesse erano pari ad € 25.381.
Essa però ritiene che tale errore non sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe più complessa, perché ‘nel novero RAGIONE_SOCIALE componenti negative in somma algebrica con le positive ai fini della determinazione del reddito d’impresa’ si trovavano altri componenti negativi per € 16.727, rispetto al quale il contribuente, secondo l’espressione di quel giudice, ‘non porta pezze
giustificative’, e quindi lo stesso non avrebbe dato utile contributo alla prova dell’assenza di un’autonoma organizzazione.
In sostanza l’argomentazione è nel senso per cui non è tanto il totale RAGIONE_SOCIALE spese che rileva, quanto l’importo in base al quale la CTR, in sede d’appello, aveva ritenuto la non giustificazione ai fini della verifica di sussistenza di un’autonoma organizzazione.
La rilevata non decisività dell’errore rispetto alla r atio della decisione revocanda (Cass. n.8051/2020) è dunque evidente, e il fatto che il ricorrente alleghi come in realtà anche il relativo importo (€ 16.727) venne equivocato dal giudice d’appello che la indicò in una superiore (€ 25.381,00, che appunto in realtà sostituiva non le spese ingiustificate, ma quelle totali) è irrilevante, visto che palesemente tale profilo non è stato oggetto del ricorso per revocazione, come si ricava da pag. 17 del ricorso.
2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, e/o falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e/o nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112, cod. proc. civ., per non aver preso in esame il giudice della revocazione il motivo con cui si denunciava il fatto che il ricorso introduttivo non era parzialmente inammissibile in quanto si sarebbe basato sul contrasto della disciplina IRAP con l’ordinamento unionale, dal momento che invece lo stesso era anche basato sulla non sussistenza nella specie di un’autonoma organizzazione.
2.1. A prescindere dalla perplessità di un motivo che fa appello a tutti i profili di denuncia indicati dall’art. 360 cod. proc. civ., pur avendo essi presupposti differenti, è evidente che l’aspetto denunciato è ampiamente assorbito da una decisione che ricostruisce nei termini che si sono riportati l’assenza di un’autonoma organizzazione, aspetto che dunque viene affrontato in pieno.
Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 2,300,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.