Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35473 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35473 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, difeso da sé stesso;
Oggetto: IRAP
autonoma organizzazione
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2698/20, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, pubblicata il 10 giugno 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Il contribuente presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendola indebita in
quanto, svolgendo attività di avvocato, affermava di essere privo di autonoma organizzazione.
A seguito del diniego opposto da ll’Amministrazione finanziaria lo stesso ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale. La RAGIONE_SOCIALE.TRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE respingeva l’istanza ritenendo che invece l’autonoma organizzazione fosse nella specie presente .
Il contribuente spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che lo accoglieva, seppur limitatamente alle annualità 2012 e 2013.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n um. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per asserita apparenza della motivazione, evincibile da un lato dalla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE specifiche circostanze indicate in atti (in particolare la coincidenza soggettiva dei collaboratori nei vari anni, l’entità RAGIONE_SOCIALE somme, lo svolgimento dell’attività nello stesso luogo), dall’altro dalle ancor minori spese per incarichi professionali a terzi per l’annualità (2014) per la quale invece l’autonoma organizzazione era stata ritenuta.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n um. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2 e 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE ritiene che gli importi erogati a terzi per attività professionali, nella misura indicata, configurasse un’autonoma organizzazione.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n um. 3, cod. proc. civ., la
violazione dell’art. 2697, cod. civ. avendo la CTR finito per invertire l’onere della prova, facendolo così gravare sull’amministrazione anziché sul contribuente che insta per il rimborso.
Il primo motivo è fondato.
In effetti la C.T.R. motiva l’insussistenza di un’autonoma organizzazione per le annualità 2012 e 2013 sul presupposto dell’eccezionalità degli incarichi conferiti a terzi e sull’importo modesto dei relativi corrispettivi. Tuttavia, se da un lato, l’affermata eccezionalità resta senza alcun riscontro motivazionale, risolvendosi in una mera affermazione labiale, dall’altro l’entità dei compensi è addirittura superiore a quella che per l’annualità successiva (2014) viene considerata invece, unitamente ad altri costi, significativa di un’autonoma organizzazione, risolvendosi così in un’invincibile contraddizione interna della pronuncia.
Dall’accoglimento del motivo che precede discende l’assorbimento degli altri , vertenti nel merito, e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.