Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34782 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5545/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, difeso da se medesimo, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
nonché
REGIONE LAZIO RAGIONE_SOCIALE TRIBUTI, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4180/2017 depositata in data 11/07/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, avvocato, presentava istanza di rimborso dell’Irap per gli anni di imposta dal 2009 al 2012, sul presupposto dell’assenza di autonoma organizzazione, cui l’ufficio opponeva silenzio rifiuto.
La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dal contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La CTR del Lazio rigettava l’appello, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
In particolare, nell’ordine, i giudici d’appello evidenziavano, quanto al merito, che l’appellante non aveva offerto alcuna indicazione in ordine alle spese sostenute nel quadro RE che, in assenza di elementi contrari, evidenziava RAGIONE_SOCIALE spese presuntivamente idonee a provare l’esistenza di una organizzazione; escludeva l’asserita incompatibilità tra l’attività professionale e l’Irap; escludeva la rilevanza della tardiva costituzione della difesa dell’Ufficio; ribadiva che l’onere probatorio fosse a carico del contribuente; riteneva genericamente proposta la questione di legittimità costituzionale; condannava il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di appello, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori.
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con sei motivi illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
E’ rimasta intimata la Regione Lazio, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 12/02/2018.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16/11/2023.
Considerato che:
Nella memoria depositata per l’adunanza camerale il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza della causa,
sul presupposto della introduzione, nella legge di bilancio 2022, della abrogazione dell’Irap per i professionisti.
L’istanza non può essere accolta, anche i n adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093). In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 5/03/2021, n. 6118). Posto che nella specie si tratta di questioni già ampiamente scrutinate dai giudici di legittimità, sulle quali la disciplina invocata non innova, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione agli artt. 30, 31, 61 d.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., nonché per violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. civ., evidenziando la nullità della decisione per la sostituzione del relatore avvenuta dopo la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza del 5/06/2017, in un momento in cui la fase decisoria era già iniziata, avendo egli depositato una memoria illustrativa, e ciò alla luce della specialità del rito tributario che non prevede alcuna fase di trattazione prima della discussione.
2.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte di legittimità ha infatti ripetutamente affermato che il principio della immutabilità del giudice, nel processo civile
ordinario, prevede che, ai sensi dell’art. 276, primo comma, cod. proc. civ., alla deliberazione della decisione possano partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Dunque, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè, la discussione o la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (tra le tante Cass. 20/09/2013, n. 21667; Cass. 11/03/2015, n. 4925; Cass. 7/12/2017, n. 29421; Cass. 23/07/2020, n. 15660)
Ma anche nel processo tributario il principio di immutabilità del giudice collegiale trova attuazione solo dal momento dell’inizio della discussione in poi e il suo rispetto va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue alla discussione (Cass. 7/06/2022, n. 18182; Cass. 17/12/2014, n. 26512; Cass. 18/11/2011, n. 24392; Cass. 14/05/2010, n. 11807; Cass. 05/12/2001, n. 15374); né può ritenersi che il deposito della memoria antecedente alla data di trattazione (circostanza del resto propria anche nel rito ordinario d’appello ove vi sia udienza di discussione) possa in alcun modo determinare una cristallizzazione del collegio.
Tali considerazioni, del resto, sono in linea con l’orientamento dottrinale che ritiene che nel potere di nomina del relatore da parte del Presidente sia compreso anche il potere di revoca e sostituzione, trattandosi di provvedimenti di natura esclusivamente interna.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente denuncia
l’inapplicabilità della normativa Irap, di cui all’art. 3 d.lgs. n. 446/1997, per incompatibilità dei relativi presupposti impositivi con l’attività di avvocato, per effetto dell’impedimento di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) della l. n. 247/2012, ordinamento professione forense, nonché in riferimento all’art. 359, primo comma, cod. pen., data la funzione di pubblica necessità dell’attività forense. Assume il ricorrente che la professione forense non può essere assimilata all’attività di impresa e che comunque il mancato esercizio della delega di cui all’art. 11 della l. n. 23/2014, relativo al tema di definizione dell ‘ autonoma organizzazione, renderebbe inapplicabile l’imposta in esame.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame degli aspetti di cui si è detto nel motivo sub 2, pur avendo costituito oggetto di discussione tra le parti l’incompatibilità della professione forense rispetto al preteso obbligo Irap .
3.1. Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, muovendo da quest’ultimo, nella cui esposizione espressamente la parte evidenzia che non intende denunciare l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul sopra descritto motivo, ma l’omessa motivazione che presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la pretermissione di uno specifico fatto storico o la sua mancanza materiale equiparabile .
3.2. Il terzo motivo si rivela quindi inammissibile poiché il fatto di cui si lamenta l’omesso esame deve avere ad oggetto un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133) laddove nel caso di specie il ricorrente lo
individua nelle considerazioni prettamente giuridiche descritte nel secondo motivo di ricorso, e relative alla dedotta incompatibilità della imposizione Irap con l’attività forense.
Tale questione, del resto è stata espressamente decisa dalla CTR, che, a pagina 2, nel ritenere non rilevante l’argomentazione relativa alla incompatibilità tra l’attività posta in essere dal professionista e l’attività imprenditoriale ha rilevato che i presupposti dell’imposta non richiamano quest’ultima ma solo, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi , il che esclude anche un vizio in termini di inesistenza della motivazione.
3.3. Tale decisione della CTR peraltro appare corretta nel merito, rivelandosi infondato anche il secondo motivo, essendosi i giudici di appello adeguati a principi ormai del tutto consolidati.
In primo luogo, infatti, in tema di Irap, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata (Cass. 16/02/2007, n. 3678); in secondo luogo, l’iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l’esenzione dall’imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dall’art. 1 del d.lgs. 10/04/1998, n. 137 negli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto
dell’imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito all’attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare (Cass. 16/02/2007, n. 3675).
Su tale ultimo punto giova precisare che alla invocata sentenza n. 238/01/2013 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha ritenuto inapplicabile l’Irap alle professioni cd. protette, non può essere attribuita efficacia di giudicato esterno, data l’alterità soggettiva e la inidoneità al giudicato dell’argomentazione giuridica.
La valenza di tali principi anche per l’attività forense è stata ribadita da numerosissime decisioni di questa Corte (tra le tante, Cass. 16/02/2017, n. 4080; Cass. 05/09/2014, n. 18749).
Infine la (inattuazione della) delega prevista dall’art. 11 della l. n. 23/2014, secondo cui il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non ha determinato alcuna abrogazione implicita RAGIONE_SOCIALE norme in tema di Irap; e ciò è tanto vero che il recente art. 1, comma 8, della l. n. 234/2021 ha previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 .
Appare peraltro infondata la tesi che l’abrogazione dell’Irap per i professionisti operata dalla legge di bilancio 2022 abbia rilevanza anche per le annualità pregresse, argomento sviluppato in memoria dal ricorrente, alla luce della espressa previsione normativa che
circoscrive la non debenza del tributo a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ; né, ai fini dell ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte, appare possibile fare riferimento alla giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative o tributarie.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., inversione dell’onere probatorio, omessa delibazione del riconoscimento ex art. 115 cod. proc. civ., dei fatti non contestati , assumendo che laddove la CTR ha rilevato che le somme per le quali si chiede il rimborso sono state dichiarate dallo stesso contribuente abbia inteso affermare che il contribuente, con l’autodichiarazione, avrebbe rinunciato ad ogni istanza restitutoria nonché laddove non ha ritenuto incontestato il diritto al rimborso in quanto il ricorrente aveva prodotto prova dei versamenti e le ricevute di spedizione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi; la mancanza di contestazione avrebbe comportato, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, il riconoscimento di essere in possesso di ogni documentazione relativa al reddito prodotto dal ricorrente, compresi gli allegati deputati ad indicare la natura, la consistenza e l’imputazione RAGIONE_SOCIALE spese affrontate nel corso di ogni singolo anno fiscale.
4.1. Il motivo, pur non dovendosi ritenere inammissibile con riferimento all’errata riconduzione RAGIONE_SOCIALE doglianze al paradigma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., non è fondato in riferimento alla dedotta errata applicazione degli oneri probatori.
In tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’ id
quod plerumque accidit , costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Quanto al riparto dell’onere della prova, nel caso di impugnazione del rifiuto (espresso o tacito) della restituzione dell’Irap versata, è il contribuente che ha l’onere di provare l’assenza degli indicati elementi costitutivi del requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. 15/02/2019, n. 4576; Cass. 11/04/2017, n. 9325; Cass. 28/11/2014, n. 2531; Cass. 17/02/2007, n. 3676); nel caso di impugnazione della cartella di pagamento e del ruolo relativo all’Irap non versata, incombe invece sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e, quindi, l’esistenza dei medesimi elementi ( ex plurimis , Cass. 24/11/2016, n. 23999).
Non ha quindi affatto errato la CTR nel ribadire il principio per cui nel giudizio di rimborso l’onere probatorio gravasse sul contribuente; né può darsi autonomo rilievo all’affermazione per cui le somme per le quali si chiede il rimborso sono state dichiarate dallo stesso contribuente , che appare semplicemente volta a ribadire il principio predetto ma non a precludere la possibilità di prova dei presupposti del rimborso.
4.2. Il motivo appare poi inammissibile quanto al riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., questione la cui deduzione in appello non è stata indicata nel ricorso né appare esaminata o anche solo indicata dalla decisione oggetto di ricorso (che pur elenca diffusamente i motivi di appello), nonché laddove deduce che il ricorrente aveva di anno in anno fatto espresso riferimento al proprio reddito, alle spese sostenute per realizzarlo e agli affari trattati, secondo lo specifico allegato per gli studi di settore, affermazione del tutto generica e priva di ogni riferimento alla fase e all’atto processuale ove ciò sia avvenuto.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. in punto alla eccepita e respinta incostituzionalità dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui non esclude dalla soggezione Irap l’attività forense, con riferimento all’art. 18 l. n. 247/2012 nonché per vuoto legislativo a seguito della non ottemperata delega ex art. 1 l. n. 23/2014 .
5.1. Il motivo è inammissibile per le medesime considerazioni svolte in riferimento al terzo motivo, che impediscono di ritenere prospettabile il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in riferimento a questioni giuridiche.
Deve peraltro appena rammentarsi che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (art. 23, l. 11/03/1958, n. 87), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo in quanto, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, l’iniziativa spetta esclusivamente al giudice, le parti potendo presentare soltanto RAGIONE_SOCIALE deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale ed, eventualmente, limitarsi a sollecitare anche motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità; peraltro, ai sensi dell’art. 24, terzo comma, l. n. 87 del 1953, la questione di costituzionalità di una norma non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 16/04/2018, n. 9284; Cass. 24/02/2014, n. 4406; Cass. 29/10/2003, n. 16245; Cass. 18/02/1999, n. 1358; Cass. 22/04/1999, n. 3990). Ne deriva
l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione formulato come diretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale oppure a censurare il concreto esercizio del potere che compete al giudice in materia, non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte (Cass., Sez. U., 29/03/2013, n. 7929; Cass. 16/04/2018, n. 9284).
Giova appena precisare che, laddove la parte abbia inteso censurare una nullità per difetto di motivazione, sul punto la CTR si è invece espressamente pronunciata, con specifica motivazione, che peraltro è rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale; tale anomalia si esaurisce infatti nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione art. 360 primo comma n. 3) cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la CTR mantenuto la condanna alle spese di primo grado e liquidato ancora indebitamente e forfettariamente quelle dell’appello, senza indicazione dei parametri applicati nel d.m. 55/2014 ; denuncia l’omesso esame degli aspetti di cui s’é detto nel motivo 2, pur avendo costituito oggetto di discussione tra le parti l’incompatibilità della professione forense rispetto al preteso obbligo Irap.
6.1. In disparte l’errato riferimento al n. 3 anziché al n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., che comunque non
impedisce di comprendere il motivo di doglianza, il ricorrente, come emerge dalla stessa rubrica del ricorso, censura: a) l’erronea conferma della condanna alle spese di primo grado e b) l’errata liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di appello.
6.2. Con la prima doglianza, il ricorrente lamenta che la CTR non abbia tenuto conto RAGIONE_SOCIALE critiche addotte in appello contro la condanna alle spese operata dal giudice di primo grado, critiche costituite dalla tardiva costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE; dalla illeggibilità della firma dell’atto; dalla inammissibilità della liquidazione di compensi a favore degli enti ove rappresentati da propri funzionari, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992; dalla liquidazione forfetaria per mancata indicazione separata di diritti e onorari.
Il motivo è evidentemente inammissibile in riferimento alle prime due questioni, in quanto le stesse appaiono del tutto estranee alla previsione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e mancando ogni indicazione degli elementi in fatto rilevanti ai fini della loro valutazione.
Il motivo è poi evidentemente infondato in riferimento alla assunta non spettanza dei compensi in favore dell’ente difeso da proprio funzionario, in quanto nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2bis , del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (vedi Cass. 11/10/2021, n. 27634 e gli ampi richiami in essa contenuti).
Il motivo è infine inammissibile quanto alla censura sulla liquidazione, del tutto genericamente costituita dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di distinguere tra diritti e onorari o tra spese del primo e del secondo grado di giudizio (questioni entrambe irrilevanti nel caso di specie).
6.3. La seconda censura esposta nel sesto motivo attiene poi alla decisione in merito alle spese d’appello adottata dalla CTR.
Anche tale censura (che si risolve nell’affermazione per cui i giudici di appello sono incorsi nelle medesime violazioni, aggravandole con l’improprio richiamo all’onere per il contributo unificato e triplicando i compensi, senza alcuna parametrazione alle vigenti tabelle ) è del tutto generica in merito alla quantificazione mentre è infondata in riferimento all’onere di pagamento del contributo unificato, dovuto in forza della esplicita previsione dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 .
Di conseguenza il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.