Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2042 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2042  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8227 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa,  per  procura speciale in atti , dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  C.F.  97210890584,  in  persona  del Direttore pro  tempore , rappresentata  e  difesa dall’Avvocatura
Oggetto:
ACCISA – RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
–
autoconsumo
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 813/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di  secondo  grado  della  SICILIA,  Sezione  staccata  di  MESSINA, depositata in data 31/01/2024;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza  del 10/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
udito, per la controricorrente, l’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso  principale  e l’accoglimento di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
Con processo verbale di constatazione del 10 gennaio 2018 e con quello ‘di integrazione in autotutela’ del 10 febbraio 2018, l’Ufficio doganale di RAGIONE_SOCIALE accertava che la RAGIONE_SOCIALE, titolare di tre licenze per la gestione di una ‘Officina RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, tra cui quella, che qui rileva, per ‘uso proprio’, negli anni dal 2013 al 2017 aveva effettuato la fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle numerose ditte operanti nelle ‘aree di cantiere’ all’interno AVV_NOTAIO stabilimento della predetta RAGIONE_SOCIALE e legate a quest’ultima da contratti di appalto per la prestazione di molteplici servizi in favore della stessa, omettendo di denunciare la cessione dei quantitativi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fornita.
1.1. Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze del suddetto p.v.c., che aveva anche  stimato  i  quantitativi  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ceduta, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che le forniture di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti  di  ditte  diverse  dalla  RAGIONE_SOCIALE  costituisse  cessione  ‘a scopo commerciale’, emetteva nei confronti della predetta società
un avviso di pagamento per gli anni di imposta dal 2012 (secondo semestre)  al  2017  (primo  semestre),  un  atto  di  irrogazione  RAGIONE_SOCIALE sanzioni nonché due atti di contestazione.
Tali atti venivano impugnati dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Messina che, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 1322/2019, li accoglieva condannando l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio ,  confermava gli atti impositivi limitatamente agli anni dal 2013 al 2017, salvo che per le pretese relative all’anno 2012, che dichiarava prescritte, e rigettava l’appello incidentale  proposto  dalla  società  contribuente  in  relazione  alla liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  processuali  in  misura  inferiore  ai  minimi tabellari.
3.1. Sostenevano i giudici di appello:
che la licenza fiscale rilasciata alla RAGIONE_SOCIALE per la gestione di una ‘Officina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per uso proprio’, stante il chiaro tenore letterale della stessa, consente alla RAGIONE_SOCIALE l’esercizio dell’officina RAGIONE_SOCIALE per consumi necessari alle proprie esigenze, ma non anche per la cessione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a terzi consumatori finali, in relazione agli usi cui sarà destinata presso questi ultimi, anche se legati all’esercente da liberi rapporti contrattuali;
che nel caso di specie difettava la prova che le attività svolte dalle ditte che operavano all’interno degli spazi di pertinenza della RAGIONE_SOCIALE  e  che  utilizzava no  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  da  quest’ultima fornita,  fossero  in  qualche  modo  collegate  e/o  funzionalmente strumentali a quelle della RAGIONE_SOCIALE stessa e ciò anche con riguardo a quelle attività, quali l’illuminazione dei campi sportivi e le attività di preparazione pasti, mancando qualunque collegamento con quelle
proprie della RAGIONE_SOCIALE, la quale, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio, non è stata in grado di provare che si trattasse di attività destinate ai dipendenti della stessa;
 che,  infatti,  ciò  che  accomunava  nel  caso  in  esame  tutti  i consumatori non era un’unità produttiva unica, come preteso dalla società  appellata,  bensì  solo  il  fatto  logistico  di  operare  nella medesima area produttiva per scopi e finalità del tutto diversificate.
che, nella vicenda in esame, in cui si era realizzata una cessione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a favore di terzi con una soggettività giuridica autonoma, difettavano i presupposti per poter considerare la RAGIONE_SOCIALE una cd. ‘Unità di RAGIONE_SOCIALE‘ secondo la definizione contenuta nella delibera n. 894/2017/R/EEL del 21.12.2017 dell’RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che doveva concludersi per lo svolgimento di un’attività di commercio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE ditte che operava no all’interno dell’area di pertinenza di essa, non assumendo rilevanza, una volta accertata l’effettiva somministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a terzi, soggetti distinti dalla RAGIONE_SOCIALE, il tipo di contratto (di comodato gratuito o di appalto) che legava le parti, e ciò a prescindere dal pagamento o meno del bene ceduto;
 che  era  fondata l’eccezione  di  prescrizione  sollevata  dalla raffineria  con  riguardo  alle  accise  del  secondo  semestre  2012 «trovando applicazione nel caso l’art. 57, 3° comma, del d. lgs. n. 504/1995,  il  quale  dispone  che  il  termine  di  prescrizione  per  il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. Tale disposizione ricalca sostanzialmente l’art. 15, comma 1, TUA, nella versione applicabile ratione temporis».
Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, variamente articolati, cui replica l’ RAGIONE_SOCIALE intimata con controricorso e ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo, cui a sua volta replica con controricorso la società ricorrente.
 Il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato memoria conclusionale chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di ricorso principale la società ricorrente deduce, la «violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 7, comma 5 bis, d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ. in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 4 e 3, c.p.c.», nonché «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 52 e seguenti del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise) in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. ed infine «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1470 e seguenti cod. civ. e 155 9 e seguenti cod. civ. in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.».
1.1. Sostiene la società ricorrente che «La sentenza impugnata deve ritenersi errata sia nella parte in cui ha ritenuto che la cessione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo gratuito da parte della RAGIONE_SOCIALE a proprie Ditte appaltatrici, che svolgono all’interno del relativo stabilimento lavori e/o servizi funzionalmente ed esclusivamente inerenti il ciclo produttivo della committente, fosse rilevante ai fini del T.U. accise, sia nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della disciplina della c.d. ‘ Unità di consumo ‘ come da Deliberazione 21 dicembre 2017 n. 894/2017/R/EEL dell’RAGIONE_SOCIALE, nonostante non fosse contestato né che le predette Imprese appaltatrici svolgessero per conto della stessa RAGIONE_SOCIALE lavori eRAGIONE_SOCIALEo servizi strumentalmente, funzionalmente ed esclusivamente inerenti il ciclo produttivo della committente, né la gratuità della fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Con riferimento alla censura incentrata sulla violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., la ricorrente principale sostiene che i giudici di appello non avevano rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato nelle controdeduzioni di primo grado ( in parte qua trascritti nel ricorso) le circostanze di fatto da essa società analiticamente dedotte nel primo articolato motivo d ell’originario ricorso proposto davanti alla CTP di Messina (integralmente riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di specificità) da cui emergeva, peraltro conformemente a quanto già affermato negli atti impositivi impugnati, che le ditte appaltatrici della RAGIONE_SOCIALE, presenti all’interno dell’area di cantiere, svolgevano lavori e servizi «per conto» della stessa, strumentalmente e funzionalmente connessi al ciclo produttivo di essa appaltante, e che la fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata effettuata a titolo gratuito, sicché non sussisteva alcuna ‘vendita’ o ‘somministrazione’ fiscalmente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE accise.
2.1. Lamenta, pertanto, il malgoverno fatto dai giudici di appello del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in tema di prova dei fatti dedotti in giudizio, che  aveva  adeguatamente  assolto,  in  particolare  attraverso  le dichiarazioni acquisite in sede di processo verbale di constatazione da tredici RAGIONE_SOCIALE ditte appaltatrici (dichiarazione riprodotta a pag. 20 del ricorso).
Con riferimento alla censura incentrata sulla violazione degli artt. 1470 e seg. cod. civ. e 1559 e segg. cod. civ., la ricorrente, richiamato « l’art. 53, primo comma, T.U. accise, secondo cui sono obbligati al pagamento dell’accisa sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i <>, e, quindi, evidentemente i venditori», sostiene che «Solo la cessione onerosa a terzi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è invero rilevante ai fini  del  Testo  Unico  Accise  che considera  ‘ fabbricanti  ai  fini  della
imposizione ‘ gli acquirenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’acquistano ‘ per farne  rivendita ‘  e  che  ‘ procedono  alla  fatturazione  dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai consumatori finali ‘ (cfr. vecchia ed attuale formulazione dell’art. 53 T.U.A. sul punto)», mentre nel caso di specie è la stessa RAGIONE_SOCIALE doganale ad aver accertato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai emesso fattura alle ditte appaltatrici in relazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che le stesse utilizzavano.
3.1. I giudici di appello avevano, pertanto, violato le disposizioni censurate, posto che « Sia l’art. 1470 cod. civ. in materia di contratto di vendita e sia l’art. 1559 cod. civ. in materia di somministrazione caratterizzano del resto tali contratti come onerosi, prevedendo a carico, rispettivamente, dell’acquirente e del beneficiario della somministrazione, sempre, il pagamento di un prezzo mentre nel caso di specie la fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per come riconosciuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE avversaria, è utilizzata gratuitamente dalle suddette Ditte appaltatrici della RAGIONE_SOCIALE giacché essa è evidentemente utilizzata nell’interesse di quest’ultima quale committente di lavori e/o servizi».
4. Con riferimento alla censura incentrata sulla violazione degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), sostiene che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto insussistenti « i presupposti per potere considerare la RAGIONE_SOCIALE una cd. ‘Unità RAGIONE_SOCIALE‘ secondo la definizione contenuta nella delibera n. 894/2017/R/EEL del 21.12.2017 dell’RAGIONE_SOCIALE », avendo attribuito rilievo alla mera soggettività giuridica RAGIONE_SOCIALE ditte appaltatrici (ovviamente diversa da quella della raffineria committente) e non invece, come avrebbe dovuto fare, alla qualità dell’attività svolta all’interno AVV_NOTAIO stabilimento, che le risultanze processuali attestavano essere strettamente funzionali all’attività della committente, non potendo le ditte appaltatrici espletare
all’interno  del  complesso  immobiliare  della  RAGIONE_SOCIALE  una  propria autonoma attività.
 Le  censure  proposte  dalla  società  ricorrente  nel  primo articolato  motivo  di  ricorso  rendono  preliminarmente  necessario riferire RAGIONE_SOCIALE risultanze del processo verbale di constatazione prodotto in allegato al ricorso.
5.1. In esso i verificatori dichiarano di aver accertato:
-che  la  ‘centrale  RAGIONE_SOCIALE‘  della  RAGIONE_SOCIALE  ha  come  attività principale quella di produttore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘per uso proprio’ e come attività secondaria quella di acquirente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘per uso proprio’ e che, pertanto, la stessa è sogge tto obbligato al pagamento dell’accisa;
-che all’interno AVV_NOTAIO stabilimento di proprietà della RAGIONE_SOCIALE sono collocate  RAGIONE_SOCIALE  ‘aree  di  cantiere’  suddivise  in  lotti  assegnati direttamente con contratto di appalto a varie ditte, in cui risultavano ubicati uffici logistici, magazzini e/o stabilimenti operativi di tali ditte, «soggetti giuridici autonomi, che prestano dei servizi ‘molteplici e vari’ per la raffineria»;
che nei contratti di appalto risultava prevista (precisamente all’art.  4) la  fornitura  a  titolo  gratuito  di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  a carico della RAGIONE_SOCIALE committente per il fabbisogno energetico RAGIONE_SOCIALE ditte appaltatrici, tramite  allacciamento  alla  rete  di  quest’ultima  senza misurazione o contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE forniture a mezzo di contatori dedicati;
 che  ciò,  costituendo  attività  di  rivendita,  rientrava  nella fattispecie di ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a scopo commerciale’, con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE doveva considerarsi sostituto d’imposta;
che la RAGIONE_SOCIALE aveva, invece, presentato le dichiarazioni di consumo  senza  alcuna  distinzione  tra  consumi  propri  e  quelli
effettuati  a  scopo  commerciale,  questi  ultimi  assoggettati  ad  un regime fiscale diverso rispetto ai primi.
Ciò precisato, ancora in via preliminare va effettuata una ricognizione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise – TUA) applicabili alla fattispecie in esame ratione temporis , comunque successive alle modifiche apportate al predetto decreto, a far data dal 01/06/2007, dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, precisandosi, al riguardo che le disposizioni che qui vengono in rilievo non hanno subito modifiche rilevanti ad opera del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
6.1. L’art. 52 TUA, per le parti qui di interesse, dispone:
 al  comma  1,  che  «l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  (codice  NC  2716)  è sottoposta ad accisa, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al  momento  del  consumo  per  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  prodotta  per  uso proprio»;
 al  comma  2,  che  «Non  è  sottoposta  ad  accisa  l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:  a)  prodotta  con  impianti  azionati  da  fonti  rinnovabili  ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
al comma 3, che «E’ esente dall’accisa l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: […] b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoRAGIONE_SOCIALE in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».
6.2. L ‘art. 53, comma 1, lett. b) , TUA dispone che obbligati al pagamento dell’accisa sono, tra gli altri, «gli esercenti le officine di
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzata per uso proprio», purché non esclusi dal pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 52 TUA.
6.4. Ai sensi dell’art.  54  TUA,  l ‘officina  di  RAGIONE_SOCIALE  è «costituita dal complesso degli apparati di RAGIONE_SOCIALE, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercitati  da  una  medesima  ditta,  anche  quando  gli  apparati  di accumulazione,  trasformazione  e  distribuzione  sono  collocati  in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di RAGIONE_SOCIALE, pur se ubicati in comuni diversi» (comma 1).
6.5. I soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise e, in particolare, gli esercenti officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzata per uso proprio, «hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente per territorio e di dichiarare ogni variazione (…)» (art. 53, comma 4, TUA). A seguito della denuncia, l’Ufficio competente, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ed effettuati i necessari controlli, rilascia alle officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA) e queste ultime sono tenute a presentare, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, «una dichiarazione di consumo annuale, contenente, (…), tutti gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione» (art. 53, commi 8 e 9, TUA).
6.6. Ai sensi dell’art. 55, comma 1, TUA, l’accertamento e la liquidazione  dell’accisa  sono  effettuati  proprio  sulla  base  della menzionata dichiarazione di consumo annuale, mentre «il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo», salva la sussistenza di fatti illeciti (art. 57, comma 2, TUA).
6.7. Pertanto, fermi restando i principi generali in materia, in base ai quali presupposto e fatto generatore dell’imposta in esame, che è di fabbricazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è l’attività di RAGIONE_SOCIALE della stessa, mentre la sua immissione al consumo costituisce condizione di esigibilità (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 10684/2020 e Cass. n. 15976/2021), dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE superiori disposizioni si evince che gli esercenti RAGIONE_SOCIALE officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per uso proprio, oltre a dover denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio di una licenza di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo, sono soggetti comunque obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise da cui, però, sono esentati, ai sensi dell’art. 52 , comma 3, TUA, in presenza RAGIONE_SOCIALE seguenti concorrenti condizioni: a) che la RAGIONE_SOCIALE avvenga con impianti azionati da fonti rinnovabili; b) che detti impianti abbiano una potenza disponibile superiore a 20 kw; c) che l’RAGIONE_SOCIALE autoprodotta venga anche autoconsumata per usi differenti da quello abitativo.
6.8. Trattasi di interpretazione costantemente fornita da questa Corte di legittimità che, seppure in fattispecie di cessione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di società cooperative o consortili costituite per l’autoRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili, ha affermato che, come tutte le officine di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzata per uso proprio, dette società sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell’art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), AVV_NOTAIO stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l’RAGIONE_SOCIALE, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che le suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’RAGIONE_SOCIALE
prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta ma ceduta ai singoli consorziati. In buona sostanza, l’applicabilità del regime di esenzione è strettamente connessa al presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoRAGIONE_SOCIALE, sicché, ove le stesse non consumino l’RAGIONE_SOCIALE per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione della previsione normativa in esame (Cass. n. 791 del 09/01/2024, Rv. 670179 -01; conforme a Cass. n. 26142 del 16/10/2019, Rv. 655537 -01; Cass. n. 33592 del 18/12/2019, Rv. 656396 -01; Cass. n. 18863 dell’11 settembre 2020; Cass. n. 25143 del 23/08/2023, Rv. 669073 -01).
Ritiene il Collegio che la fattispecie come quella in esame configuri un utilizzo per uso proprio (cd. autoconsumo) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta dalla società ricorrente, con conseguente esenzione della stessa dal pagamento RAGIONE_SOCIALE accise ex art. 52, comma 3, lett. b) , TUA. Invero, nel caso di specie è pacifico tra le parti che le ditte che utilizzavano l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE , operavano «nelle ‘aree di cantiere’ all’interno della stessa RAGIONE_SOCIALE , dove sono ubicati diversi uffici logistici e magazzini e/o stabilimenti operativi» (sentenza, pag. 3) in forza di contratti aventi ad oggetto la prestazione di molteplici servizi in favore della predetta società produttrice, per soddisfare i fab bisogni di quest’ultima , e che prevedevano l’utilizzo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta , ma senza cessione e conseguente fatturazione della stessa. In buona sostanza, il consumo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, effettuato da soggetti diversi dalla società autoproduttrice, se è destinato a soddisfare esclusivamente le necessità di quest’ultim a, avvenendo addirittura all’interno AVV_NOTAIO stabilimento della stessa, costituisce consumo per uso proprio (cd. autoconsumo) esente dall’assoggettamento all’accisa .
7.1. Non può, quindi, ritenersi configurata una cessione a terzi di  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  soggetto  al  pagamento  di  accisa, nell’ipotesi,
come quella in esame, in cui l’RAGIONE_SOCIALE autoprodotta venga utilizzata da soggetti diversi dall’autoproduttore ma per far fronte esclusivamente ai fabbisogni energetici di quest’ultimo , di qualunque tipo essi siano, purché differenti da quello abitativo, non essendo richiesto dalla sopra citata disposizione esentativa che il consumo per uso proprio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autoprodotta venga effettuato direttamente dal produttore, piuttosto che per il tramite di altri soggetti, così come non è richiesto che tale consumo sia finalizzato a soddisfare uno specifico e ben determinato fabbisogno dell’autoprodutt ore (purché, come detto, non inerisca a necessità abitative).
In sintesi, il primo  motivo  di  ricorso va  accolto  con conseguente assorbimento degli altri motivi con cui la ricorrente ha introdotto, con il secondo motivo, questioni relative alle modalità di determinazione dei consumi sottoposti ad accisa e, con il terzo, il difetto di pronuncia e, comunque, di motivazione sulla domanda di inapplicabilità  RAGIONE_SOCIALE  sanzioni  per  obiettive  condizioni  di  incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE disposizioni fiscali.
Più precisamente, con il secondo motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 3 e 4, c.p.c. sotto altro aspetto. violazione dell’art. 61 c.p.c. in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 4 e 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 546/1992 in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 4 e 5», sostenendo che «La sentenza impugnata deve ritenersi errata nella parte in cui in merito ai consumi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE computati sono state considerate come pienamente probanti, e non già solo come indizi, mere stime presuntive provenienti dalle suddette terze Ditte appaltatrici e dalla stessa Amministrazione impositrice, nonostante la RAGIONE_SOCIALE in atti di perizia tecnica di parte della
RAGIONE_SOCIALE  che  ne  confutava  e  contestava  il  contenuto  e  senza nemmeno disporre al riguardo alcuna consulenza tecnica d’ufficio» .
Con il terzo motivo deduce la «violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, sempre in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.», sostenendo che «La sentenza impugnata deve ritenersi errata nella parte in cui ha omesso di motivare in merito a motivo, sollevato in via subordinata, riguardante l’eventuale applicazione, sotto l’aspetto sanzionatorio, del secondo comma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.».
E’, altresì, assorbito il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE che nell’unico motivo deduce la violazione degli artt. 15 del d.lgs. 504 del 1995 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 censurando la statuizione d’appello di accoglimento dell’eccezione di prescrizione  sollevata  dalla  RAGIONE_SOCIALE  con  riguardo  alle  accise  del secondo semestre 2012.
11.1.  Infatti,  anche  tale  questione,  come  quelle  poste  nel secondo  e  terzo  motivo del ricorso principale, è all’evidenza subordinata alla pregiudiziale, ed appunto assorbente, valutazione di fondatezza – nella specie esclusa – RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie correlate.
 Rileva, infine, il  Collegio  che  non  essendovi  ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito, ai  sensi  dell’art.  384 ,  secondo  comma,  ultima  parte,  cod. proc.  civ.,  con  accoglimento  dell’originario  ricorso  della  società contribuente e conseguente  annullamento  degli  atti impositivi impugnati, nonché con condanna della controricorrente, in applicazione  del  principio  della  soccombenza,  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE
spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente al p agamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro, 10.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma in data 10 ottobre 2024