Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Irpef -Ilor -Diniego di istanza di rimborso -Sisma Sicilia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12025/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv.
NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG., n. 5876/2020, depositata in data 29 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ricorreva avverso il silenziorifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso del 90 per cento delle imposte versate nel triennio 1990-92, avanzata facendo applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione dei benefici concessi a seguito degli eventi calamitosi che avevano colpito alcune Province della Regione Sicilia.
La CTP di Catania accoglieva parzialmente il ricorso.
Contro tale sentenza l’Ufficio proponeva appello principale e la società contribuente appello incidentale.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il primo ritenendo invece infondato il secondo e, per l’effetto, rigettava integralmente la domanda della contribuente. Per quanto ancora di rilievo, la CTR riteneva che il contribuente non avesse assolto all’onere di provare il rispetto del c.d. limite del de minimis non potendosi riconoscere efficacia probatoria alla autocertificazione per altro tardivamente prodotta.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente e l ‘Agenzia delle Entrate si difende a mezzo controricorso.
La contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e/o violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., vizio di ultrapetizione.
Osserva che l’Ufficio , dopo aver evidenziato che la riduzione delle imposte poteva configurare un aiuto di Stato, incompatibile con i principi comunitari, si era limitato a chiedere la sospensione del giudizio; che, ciononostante, la CTR aveva riformato la sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., erroneità, contraddittorietà ed assenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e l’ erronea valutazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie.
Censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale l’autocertificazione del contribuente. Assume che la CTR è incorsa nell’erronea valutazione delle risultanze probatorie laddove ha ritenuto che non avesse adempiuto all’onere di provare l’osservanza del regolamento de minimis, nonostante la produzione della detta autocertificazione, idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis. Aggiunge che a nulla rileva la produzione dell’autocertificazione solo all’udienza del 13 ottobre 2020, non essendosi l’Ufficio opposto alla produzione.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Questa Corte ha già chiarito che la questione relativa al rispetto del regolamento de minimis non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico ma attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo jus superveniens i presupposti del quale devono essere oggetto di prova da parte del contribuente qualora la nuova disciplina, nel caso di specie la decisione della Commissione Europea, sia sopravvenuta in corso di causa, come nel giudizio di specie, è consentita la produzione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica ((da ultimo Cass. 19/10/2023, n. 29081).
3.2. Correttamente, pertanto, la CTR ha trattato la questione restando del tutto irrilevante che l’Ufficio avesse chiesto la sola
sospensione del giudizio in attesa della decisione finale della Commissione europea.
Il secondo motivo è infondato.
4.1. In primo luogo, nella parte in cui il contribuente si duole della motivazione della sentenza, deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo co mma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue l’inammissibilità del motivo prospettato secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione.
4.2. Per altro, il motivo è infondato anche riqualificandolo come denuncia di error in procedendo.
Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel
«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
Nella fattispecie in esame, invece, la CTR ha esposto chiaramente le ragioni per le quali riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dell’osservanza del regolamento de minimis; ha evidenziato, infatti, che l’autocertificazione era stata prodotta oltre il termine ed era comunque priva di efficacia probatoria avendo attitudine certificatoria e probatoria solo nelle procedure amministrative, e non in sede giurisdizionale, e tantomeno nell’ambito del contenzioso tributario ove vi era l’insuperabile ostacolo di cui all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto mezzo di prova equipollente al giuramento ivi vietato e per giunta anche costituito al di fuori del processo .
4.3. Alla luce della motivazione resa dalla CTR deve escludersi anche il vizio per travisamento della prova. Detto vizio ricorre, infatti, laddove via sia stato comunque il travisamento del contenuto oggettivo della prova il quale, ove oggetto di punto controverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ. a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la pretesa di rimborso è stata rigettata, non perché la CTR ha travisato il contenuto dell’autocertificazione, che non è stato oggetto di indagine, né perché ne ha omesso l’esame, ma perché ha ritenuto, in diritto, che la medesima, per un verso, fosse stata tardivamente prodotta e, per altro verso, che non potesse esplicare alcuna efficacia probatoria, stante il disposto di cui all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 .
4.3. Va rilevato, poi, che il motivo è infondato laddove censura la sentenza per aver ritenuto tardiva la produzione dell’autocertificazione avvenuta in udienza, stante la mancata opposizione della controparte.
L’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 cod. proc. civ. ma tale attività processuale va esercitata -stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado -entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass. 13/11/201, n. 29087).
4.4. Poiché la censura relativa alla tardività della produzione dell’autocertificazione è risultata infondata, il motivo, nella parte in cui insiste sull’idoneità della certificazione a provare il rispetto del requisito c.d. de minimis, è inammissibile.
Infatti, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le più recenti, Cass. 14/08/2020, n. 17182).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025.