Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
SISMA SICILIA- REGIME DE MINIMIS- AUTOCERTIFICAZIONE- RILEVANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15549/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 195/2022, depositata in segreteria il 10/01/2022, non notificata; 16 gennaio 2025
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di COGNOME rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro il silenzio rifiuto mantenuto dall’RAGIONE_SOCIALE sull’istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva l’appello dei contribuenti dichiarando la spettanza del rimborso richiesto.
In particolare, chiamata a verificare la sussistenza del diritto del contribuente e la compatibilità RAGIONE_SOCIALE stesso con la decisione della Commissione europea 14/08/2015 n. 5549 e in specie la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis , evidenziava che l’appellato aveva depositato in giudizio copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 20 agosto 2021 sul modulo dalla stessa predisposto e recante l’espressa avvertenza che sulla dichiarazione l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe operato gli opportuni controlli, concernenti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della regola de minimis, in tal modo adempiendo al suo onere probatorio per quanto consentito dalla natura della circostanza. Evidenziava dunque che l’appello andava accolto, fatto salvo l’esito dei predetti controlli nonché di quelli dell’RAGIONE_SOCIALE sugli eventuali rimborsi che fossero stati già effettuati ai dipendenti del ricorrente. Evidenziava infine che il rimborso Iva, certamente non spettante, non era stato neanche richiesto.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi, cui i contribuenti resistono con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale deduce l’assenza di procura e la violazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 , evidenziando l’assenza in atti di regolare procura alle liti in favore dell’AVV_NOTAIO , tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello, come emerge dalla intestazione dei ricorsi, ove non vi è riferimento ad essa, dall’elenco indice degli atti depositati, ove non è indicata, e comunque dalla sua mancata presenza a margine o in calce ai ricorsi.
1.1. Si premette che la mancata indicazione di uno dei paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. nella rubrica del motivo non ne pregiudica l’ammissibilità alla luce della chiara indicazione della norma processuale violata, data dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992
1.2. Il motivo è infondato alla luce della documentazione richiamata dai controricorrenti (e precisamente la copia nella procura alle liti del giudizio di primo grado, sulla quale risulta apposta una marca da bollo recante data antecedente a quella del rilascio della procura, e la copia dell’atto di appello nella cui ultima pagina è contenuta la procura alle liti), documentazione di cui è consentito l’esame diretto da parte di questa Corte alla luce della natura processuale del vizio dedotto.
Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e successive modifiche e integrazioni, dei principi stabiliti dalla Commissione europea con decisione 2016/195, 5549 final , e, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la decisione laddove rinvia alla fase esecutiva e quindi al giudizio di ottemperanza la valutazione circa l’applicabilità del regolamento de minimis, spettante invece al giudice della cognizione.
2.1. Il motivo è infondato, basandosi su una non condivisibile interpretazione di un’affermazione contenuta all’interno della sentenza.
Se è certamente vero che al giudice del merito compete la valutazione del rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni del regolamento de minimis , i giudici dell’appello non hanno affatto inteso derogare a tale compito, rimettendolo, come sostenuto dalla difesa erariale, ad una successiva fase di ottemperanza; essi infatti hanno ritenuto che la parte avesse soddisfatto il proprio onere probatorio dichiarando peraltro espressamente, nel dispositivo, il diritto al rimborso richiesto; il rinvio ai controlli sulla dichiarazione sostitutiva fa riferimento alle conseguenze proprie della dichiarazione mendace.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000 nonché degli articoli 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., censurando la decisione laddove ha dato rilievo all ‘ autocertificazione da parte del contribuente, peraltro nel caso di specie priva di sottoscrizione e di copia del documento di identità.
3.1. Il motivo non è fondato in punto di diritto, alla luce del principio recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 34530/2024) secondo cui in tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al Sima Sicilia 1990, con riguardo al limite degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, fino alla piena funzionalità del registro centrale degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 6.§2 del regolamento UE/1407/13 e dell’art. 52 l. n 234/2012, da individuarsi al 31 maggio 2017, momento di entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro, (d.m. 31/05/2017, n. 115), in deroga alle disposizioni processuali nazionali,
è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente.
In detto arresto si è infatti precisato che, in linea di massima, l’efficacia probatoria dell’autodichiarazione del contribuente è esclusa dal principio secondo cui l’autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l’efficacia dell’autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ed insuperabile ostacolo nell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso – eludendo il divieto di giuramento – un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. n. 18374/2019; Cass. n. 32568/2019; Cass. n. 33052/2019; Cass. n. 26314/2023) e che tale linea argomentativa non può essere superata facendo riferimento a pur comprensibili esigenze equitative in ragione di chi ha visto mutare il quadro normativo di riferimento nel corso del giudizio e non abbia altro mezzo per provare il fatto negativo, peraltro risalente oltre il dovere di conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
Non di meno, si è però osservato che la prova per autocertificazione in materia di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è espressamente prevista dall’art. 6 del §2 del regolamento UE/1407/13, seppure come rimedio temporaneo in attesa dell’istituzione del registro RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, operativo dal maggio 2017, donde può essere ammessa l’autodichiarazione di parte contribuente, in deroga al regime istr uttorio generale nel processo tributario. Più precisamente, l’art. 10 del d.m. 31/05/2017 n. 115, recante la disciplina di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE, istituito presso il RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 52 della l. 234/2012, prevede che la particolare procedura di registrazione degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE «si applica a
tutti gli RAGIONE_SOCIALE individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli RAGIONE_SOCIALE fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».
Ne consegue che nel periodo precedente all’entrata in funzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’autodichiarazione è forma probatoria consentita per dimostrare un fatto negativo, cio è non aver superato i limiti quantitativi e temporali degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE purché siano indifferenti alla concorrenza, cio è restino appunto de minimis . In assenza di specifiche formalità indicate dal prefato regolamento comunitario, tale dichiarazione -impegnando il regime fiscale del contribuente- può essere resa anche in momento successivo alla domanda di rimborso con le forme del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica amministrazione e può trovare ingresso nel processo tributario. Ed infatti, nel caso di specie, questa deroga al regime probatorio avviene in forza di norma speciale di derivazione comunitaria, successiva alla norma generale (d.lgs. n. 546/1992) che vieta l’ingresso dell’autocertificazione nel processo tributario, come peraltro avvenuto già in altri casi, proprio in attuazione di disposizioni puntuali e specifiche: si pensi alla convenzione Italia -Giappone sulle doppie imposizioni (resa esecutiva con l. n. 855/1972), laddove la norma speciale precedente non è stata scalfita dalla generale successiva, secondo la disposizione di cui all’art. 14 RAGIONE_SOCIALE disp. prel. cod. civ.; più precisamente, infatti, si è stabilito che in tema di autocertificazione, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 consente l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 anche a soggetti estranei a Paesi dell’Unione nei casi in cui la produzione avvenga in applicazione di convenzioni fra l’Italia e il Paese
di provenienza del dichiarante, sicché tali autocertificazioni, allegate a domande di rimborso in applicazione di Convenzioni con il nostro Paese (nella specie, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia -Giappone del 20 marzo 1969, ratificata e resa esecutiva con l. n. 855 del 1972), hanno attitudine certificativa e probatoria (cfr. Cass. n. 3244/2016, conforme Cass. n. 24287/2019).
Altresì, giova ricordare che a presidio di indebiti vantaggi mediante dichiarazioni false o mendaci si erge il disposto dell’art. 316 -ter del codice penale, laddove integra e completa la disciplina di cui all’art. 640bis RAGIONE_SOCIALE stesso codice, dedicato alla truffa ai danni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o dell’Unione Europea, estendendo la copertura penale ben oltre la falsa dichiarazione, punendo il conseguimento di indebiti vantaggi da erogazioni pubbliche. Tutto questo distingue sufficientemente l’autocertificazione di cui qui si tratta dalla prova scritta di provenienza del contribuente (assimilabile al giuramento) vietata dal più volte citato articolo 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546/1992 e dimostra la sua coerenza con il sistema eurounitario.
Infine, deve considerarsi che l’autocertificazione con assunzione di responsabilità penale è modalità e disposizione di chiusura del sistema, poiché diversamente opinando non vi sarebbe altra possibilità per provare il fatto negativo di non aver superato -nel triennio di competenza- il limite de minimis degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, specie quando sia richiesto in un momento successivo al termine di conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili.
In ultimo, va evidenziato che la questione della presenza della sottoscrizione sull’autocertificazione, appena abbozzata al termine del motivo, è evidentemente questione che attiene al merito dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, non deducibile sotto il profilo della violazione di legge, e posta in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6 cod. proc. civ. , non avendo la
ricorrente né descritto né trascritto né localizzato il documento in questione.
Concludendo, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determina che non si applichi l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, ed accessori.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2025.