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Autocertificazione aiuti di Stato: sì alla prova

Un’impresa colpita da un evento sismico nel 1990 ha richiesto un rimborso fiscale, classificabile come aiuto di Stato. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la validità della prova fornita, una semplice autocertificazione, per dimostrare il rispetto dei limiti europei (“de minimis”). La Corte di Cassazione, con una decisione importante, ha stabilito che, nel contesto specifico degli aiuti post-sisma e in un periodo precedente all’attivazione del registro nazionale degli aiuti, l’autocertificazione aiuti di Stato costituisce una prova sufficiente e ammissibile, respingendo così il ricorso dell’amministrazione finanziaria.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Autocertificazione Aiuti di Stato: la Cassazione Conferma la sua Validità per i Rimborsi Sisma

In un contesto di agevolazioni fiscali, la prova del rispetto dei requisiti è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale: la validità della autocertificazione aiuti di Stato per dimostrare di non aver superato i limiti del regime “de minimis”. La decisione chiarisce un importante punto di contatto tra normativa interna, diritto europeo e onere della prova nel processo tributario, specialmente in relazione a benefici concessi per eventi eccezionali come il sisma del 1990 in Sicilia.

I Fatti di Causa

Una società immobiliare, sostenendo di essere stata danneggiata dal terremoto che colpì la Sicilia orientale nel dicembre 1990, richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso del 90% delle imposte (IRPEG e ILOR) versate per gli anni 1991 e 1992. Tale beneficio era previsto da una legge del 2002.

Di fronte al silenzio dell’Amministrazione finanziaria, che equivale a un rigetto (c.d. silenzio-rifiuto), la società adiva la Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ribaltava la decisione, riconoscendo il diritto al rimborso. Secondo i giudici d’appello, la società aveva validamente provato di rientrare nei limiti degli aiuti “de minimis” attraverso una dichiarazione in cui attestava di non aver ricevuto altre agevolazioni. Tale dichiarazione non era stata contestata dall’Agenzia delle Entrate.

L’autocertificazione aiuti di Stato e i motivi del ricorso

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando due principali obiezioni:

1. Violazione delle norme processuali: Secondo l’Amministrazione, l’autocertificazione non ha alcun valore probatorio nel processo tributario, che vieta la prova per giuramento. Inoltre, il documento era stato prodotto per la prima volta in appello, violando il divieto di prove nuove (“ius novorum”).
2. Violazione della normativa sostanziale: L’Agenzia sosteneva che la Commissione Regionale avesse erroneamente concesso il rimborso senza che la società avesse fornito una prova adeguata del rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il cuore della controversia era quindi stabilire se e come un contribuente potesse dimostrare un “fatto negativo”, ovvero di non aver ricevuto altri aiuti pubblici oltre una certa soglia, e se una semplice dichiarazione personale potesse bastare.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando, seppur con alcune precisazioni, la correttezza della decisione dei giudici d’appello. La Corte ha basato la sua decisione su un principio di diritto già consolidato in una sua precedente e autorevole sentenza (n. 34530/2024).

L’ammissibilità dell’autocertificazione nel processo tributario

Sul piano processuale, la Corte ha smontato le obiezioni dell’Agenzia. In primo luogo, ha ricordato che nel processo tributario, a differenza del processo civile ordinario, è espressamente consentita la produzione di nuovi documenti in appello. Pertanto, la presentazione tardiva dell’autocertificazione era legittima.

In secondo luogo, e più importante, ha stabilito che per la specifica normativa relativa al Sisma Sicilia 1990, il contribuente è ammesso a provare il rispetto della disciplina “de minimis” mediante autocertificazione aiuti di Stato. Questa rappresenta una deroga eccezionale alle regole generali sulla prova, giustificata dalla normativa europea e dalla necessità di fornire uno strumento probatorio efficace in attesa dell’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, divenuto pienamente operativo solo nel 2017.

Le Motivazioni della Corte

La motivazione della Corte si fonda su un’attenta analisi del quadro normativo europeo e nazionale. Il regolamento europeo sugli aiuti “de minimis” (in particolare il Reg. UE/1407/13) prevedeva esplicitamente la prova tramite autocertificazione come rimedio temporaneo. Questa norma speciale, di derivazione comunitaria, prevale sulla norma generale interna (D.Lgs. 546/1992) che vieta prove assimilabili al giuramento.

La Corte ha chiarito che tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, impegna la responsabilità penale del dichiarante per affermazioni mendaci e può legittimamente entrare nel processo tributario. Non si tratta di una semplice dichiarazione di scienza, ma di un atto con una specifica funzione probatoria prevista da una norma superiore.

Inoltre, la Corte ha corretto la sentenza d’appello riguardo al regolamento applicabile, specificando che, ratione temporis, si dovevano considerare i regolamenti precedenti al 2013, che fissavano soglie di aiuto ancora più basse. Ciononostante, l’importo richiesto dalla società (circa 64.000 euro) rientrava ampiamente in tali limiti. Poiché l’autocertificazione copriva il triennio rilevante (2001-2003, periodo in cui il beneficio è stato concesso) e attestava l’assenza di altre agevolazioni, la condizione per il rimborso era soddisfatta.

Conclusioni

La decisione della Corte di Cassazione stabilisce un principio di notevole importanza pratica: per gli aiuti di Stato concessi in periodi in cui non esistevano registri centralizzati, l’autocertificazione è uno strumento di prova valido ed efficace per il contribuente. Questa ordinanza bilancia l’esigenza di rigore nell’erogazione di fondi pubblici con la necessità di non imporre al cittadino una prova impossibile (la cosiddetta probatio diabolica) di un fatto negativo.

In sintesi, la Corte riconosce che, in deroga alle regole ordinarie, la dichiarazione del contribuente, supportata dalla responsabilità penale, è sufficiente per accedere a benefici fiscali come quelli post-sisma, a patto che il quadro normativo specifico lo consenta. Un’importante affermazione di pragmatismo giuridico che armonizza le procedure nazionali con le finalità del diritto europeo.

Nel processo tributario, una semplice autocertificazione è sufficiente per provare di non aver superato i limiti degli aiuti di Stato “de minimis”?
Di norma no, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che, per la specifica normativa sugli aiuti legati al sisma in Sicilia del 1990 e per il periodo antecedente alla piena operatività del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (31 maggio 2017), l’autocertificazione è una forma di prova valida e ammessa in deroga alle regole generali.

È possibile presentare in appello documenti, come l’autocertificazione, che esistevano già durante il primo grado di giudizio?
Sì, l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consente espressamente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche se tali documenti erano già esistenti al momento del giudizio di primo grado. Questa è una differenza significativa rispetto al processo civile ordinario.

Perché la Corte ha ritenuto valida l’autocertificazione in questo caso specifico, nonostante le rigide regole probatorie del processo tributario?
La Corte l’ha ritenuta valida perché la sua ammissibilità derivava da una norma speciale di fonte europea (i regolamenti sugli aiuti “de minimis”), che prevale sulla norma generale interna che limita i mezzi di prova. L’autocertificazione era vista come un rimedio temporaneo previsto dal legislatore europeo in attesa di un sistema di registrazione centralizzato, ed è supportata dalla responsabilità penale del dichiarante.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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