Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18673 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18673 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Oggetto: Sisma Sicilia 1990 Rispetto del regolamento de minimis Onere della prova a carico del contribuente Autocertificazione – Validità Limiti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28089/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo PEC, come da procura speciale in atti.
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, n. 3493/2022, depositata il 21.4.2022 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Catania, la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Gabriele RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere il rimborso del 90% delle imposte Irpef e Iva relative al triennio 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990.
In primo grado, la C.t.p. rigettava il ricorso, ritenendo che il beneficio richiesto andava qualificato in termini di aiuto di Stato e che la sua estensione agli operatori economici si poneva in contrasto con l’ordinamento comunitario.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla C.t.r., la quale evidenziava che, per l’attività di impresa, il giudice nazionale era tenuto a verificare se il beneficio individuale fosse compatibile con il regolamento de minimis e che, nel caso in esame, il contribuente aveva prodotto la necessaria autocertificazione di non aver conseguito aiuti di Stato nel triennio precedente. Riconosceva, quindi, il rimborso per le imposte dirette e per l’Ilor, mentre lo escludeva per l’Iva, a ttesa la sua neutralità.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base di due motivi, cui resisteva il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002; dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014; della dir. n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia, del regolamento europeo de minimis del 18 dicembre 2013 n. 1407 e dell’art . 2697 c.c., in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere rispettato nella specie il regolamento de minimis , valorizzando unicamente la dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente con riferimento alla mancata
percezione di aiuti nel triennio 1990/1992. Sostiene, infatti, che il diritto al rimborso sarebbe escluso per i contribuenti che avevano svolto attività di impresa, seppur con alcune deroghe, la cui ricorrenza non sarebbe stata dimostrata, attesa la mancata prova di non aver fruito di altri aiuti di Stato nei trienni di riferimento.
Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere assolto l’onere della prova a carico del contribuente, poiché l’autocertificazione non costitui rebbe una valida prova in sede processuale.
Con il controricorso , il contribuente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto ad ottenere un riesame nel merito della lite e non autosufficiente, attesa la mancata contestazione, da parte dell’Agenzia delle entrate nel giudizio di merito, de ll’avvenuto pagamento delle imposte e del rispetto dei limiti de minimis , questioni sollevate solo in sede di legittimità. Contesta, altresì, la fondatezza delle doglianze, non essendo chiaro per quale motivo l’autocertificazione, di per sé valida prova, dovrebbe riguardare trienni successivi rispetto a quello di spettanza del beneficio. In ogni caso, deposita nuova autocertificazione, attestante la mancata percezione di aiuti di Stato anche nei trienni successivi sino al 2007 .
I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Va, preliminarmente, osservato che le violazioni lamentate dall’Agenzia delle entrate, attenendo ai presupposti soggettivi per ottenere il rimborso e, quindi, ai fatti costitutivi del diritto fatto valere dal contribuente, dovevano essere valutate – anche d’ufficio e, dunque, a prescindere da ogni contestazione sollevata dalle parti dal giudice di merito.
Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984/2023, Rv. 66825801). Ciò in quanto, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 22616/2024, Rv. 67225601).
Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 1906/2020, Rv. 65678401).
I motivi, pertanto, sono ammissibili.
5. Acclarata l’ammissibilità de i motivi, va osservato che questa Corte ha avuto modo di precisare che l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015. La Commissione ha, altresì, precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, pa r. 2, lett. b) del T.F.U.E., può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile (Cass. n. 644/2025, Rv. 67368002; Cass. n. 27053/2022, Rv. 66586001; Cass. n. 30373/2019, Rv. 65593401; Cass. n. 2208/2019, Rv. 65236901).
È, pertanto, necessario che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall ‘impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo richiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. n. 14465/2017, non massimata).
Di conseguenza, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile. A tal fine, recentemente questa Corte ha precisato che, in tema di aiuti di Stato c.d. de minimis , nel rispetto dell’art. 107 (già art. 87) T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all’epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l’aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione (Cass. n. 289/2025, Rv. 67371001).
6. Quanto all’onere probatorio gravante sul contribuente e relativo alla dimostrazione di non aver conseguito aiuti di Stato, recentemente è intervenuta questa Corte, affermando che, in tema di rimborso di imposta previsto dalla normativa per il Sisma Sicilia del 1990, in deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis , con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato – di cui al §2 dell’art. 6 del Regolamento UE/1407/13 e dell’art. 52 della l. n 234 del 2012 – individuata al 31 maggio 2017, coincidente con l’entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro con d.m. n. 115 del 2017. Tale autodichiarazione del contribuente, eccezionalmente ammessa come prova e relativa al rispetto della disciplina de minimis per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato, deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l’anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la l. n. 289 del 2002 che regolava, all’art. 9, comma 17, nel 10% il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992) e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l’autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003. Essa, pertanto, è resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, e, una volta
presentata, può trovare accesso nel giudizio tributario di merito (Cass. n. 34530/2024, Rv. 67325003).
In particolare, nella parte motiva del suddetto provvedimento, la Corte ha precisato che, n el periodo precedente all’entrata in funzione del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, l’autodichiarazione è forma probatoria consentita per dimostrare un fatto negativo, cioè non aver superato i limiti quantitativi e temporali degli aiuti di Stato purché siano indifferenti alla concorrenza, cioè restino appunto de minimis . In assenza di specifiche formalità indicate dal prefato regolamento comunitario, tale dichiarazione impegnando il regime fiscale del contribuente – può essere resa anche in momento successivo alla domanda di rimborso con le forme del d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità penale per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica amministrazione e può trovare ingresso nel processo tributario. Ed infatti, nel caso di specie, questa deroga al regime probatorio avviene in forza di norma speciale di derivazione comunitaria, successiva alla norma generale (d.lgs. n. 546 del 1992) che vie ta l’ingresso dell’autocertificazione nel processo tributario.
Nel caso in esame, la C.t.r., pur avendo riconosciuto valore probatorio all’autocertificazione prodotta dal contribuente, non risulta aver compiutamente verificato a quali trienni di imposta essa si riferisca. Ed infatti, la sentenza impugnata si limita ad affermare che « la ricorrente ha prodotto la necessaria autocertificazione di non conseguimento degli aiuti di stato nel triennio precedente », senza in alcun modo chiarire a quale triennio precedente la stessa si riferisca e, soprattutto, se essa, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati si riferisca al triennio 2001-2003.
Peraltro, nel controricorso la società contribuente, nel contestare la fondatezza delle avverse doglianze, afferma di aver depositato nel giudizio di merito l’autocertificazione riguardante i trienni relativi al periodo di spettanza del beneficio (1990-1992) e
dà atto di aver depositato, nel presente giudizio di legittimità, una nuova autocertificazione, attestante la mancata percezione di aiuti di Stato anche nei trienni successivi sino al 2007 .
Orbene, alla luce degli orientamenti suindicati, l’autocertificazione prodotta nel giudizio di merito dalla contribuente non è idonea a dar prova dei requisiti necessari, ai fini del rispetto del regolamento de minimis , per ottenere il beneficio, essendo riferita ad un triennio diverso da quell i mobili comprendenti l’anno di entrata in vigore della norma agevolativa, cioè, con riferimento all’art. 9, comma 17 della l. n. 289/2002, i trienni 2001-2003, 20022004, 2003- 2005. Né, del resto, la relativa prova può essere integrata nella presente sede, essendo inammissibile la nuova autocertificazione prodotta solo nel giudizio di legittimità.
8. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto dalla società contribuente, in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di benefici per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l’onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis , può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un’autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l’anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell’individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità .
Atteso il non univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità all’inizio del giudizio, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese d ell’intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE).
Dispone la compensazione delle spese d ell’intero giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione