Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Sil. Rf. IRPEF
2002 – 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22438/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Giarre (CT), INDIRIZZO
EMAILpec.ordineavvocaticatania.it
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORT.GIUST. TRIB. SECONDO GRADO SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA n. 6577/2023, depositata in data 1° agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 9 febbraio 2008 il Dott. NOME COGNOME presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della differenza (50% delle imposte a suo tempo versate) tra quanto versato e quanto stabilito dall’art. 1, comma 1011, della L. 27/12/2006 n. 296 per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005.
Successivamente lo stesso proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania avverso il silenzio dell’Agenzia delle Entrate formatosi sull’istanza, sia per il rimborso delle imposte versate quale soggetto titolare di reddito di pensione, sia di quelle versate come titolare di reddito di lavoro autonomo; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 11552/04/2016, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 6577/17/2023, depositata in data 1° agosto 2023, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.U.E.F., del Reg.to CE n. 1407/2013 e della Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14/8/2015, C(2015) – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che, allorquando si dimostri il rispetto dei limiti degli aiuti de minimis (euro 200.000,00 ex Reg. UE n. 1407/2013), non occorra
la dimostrazione anche del nesso causale tra danni e aiuto, così rigettando la domanda del ricorrente per non aver dimostrato il nesso causale suddetto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., pure in combinato disposto con l’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., della decisione della Commissione Europea n. C 2015/5549, del Regolamento Europeo n. 1407 del 2013 – in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. -nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando , l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che la certificazione circa la mancata percezione di altri aiuti fosse inadeguata per ottenere la percezione dei benefici richiesti, certificazione poi nemmeno contestata in giudizio dall’Ufficio.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 32 e 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in combinato disposto con la Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14/8/2015, C(2015) – in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che la certificazione era stata presentata tardivamente, nonostante depositata più di venti giorni liberi antecedenti l’udienza.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, degli art. 112, 132, comma 2, n. 4, e 342 cod. proc. civ., e falsa applicazione dell’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. ed omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio, oggetto di discussione tra le parti – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando , l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che era onere del contribuente allegare specificamente e documentare i versamenti cui attiene l’istanza di rimborso e che, quindi, sulle domande prive di queste indicazioni non si formerebbe il silenzio rigetto impugnabile, nonostante l’Ufficio non avesse contestato ciò e il contribuente avesse comunque riportato le suddette indicazioni.
Seguendo un ordine logico giuridico nella trattazione delle questioni, vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione e stante l’affinità delle critiche sollevate, i motivi secondo, terzo e quarto che sono fondati.
2.1. Con un autorevole arresto (Cass. 27/12/2024, n. 34530) si è chiarito che l’inquadramento corretto della questione si impernia sulla circostanza che l’istituto è frutto di ius superveniens statale e, poi, eurounitario, cui è seguito ulteriore intervento nazionale. Ciò ha richiesto al contribuente diverse modifiche o integrazioni dell’originaria domanda di rimborso, donde sul punto è intervenuta questa Corte già affermando che in tema di agevolazioni tributarie erogate ad un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per
l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello “ius superveniens” costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili (Cass. L., 13458/2016; VI-5, n. 10450/2018; V, n. 2208/2019; VI5 n. 17199/2019; T. n. 4932/2023).
2.2. Tanto premesso, va rammentato che il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass. V, n. 15026/2014). Si è inoltre rilevato che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore – contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an debeatur, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass V, n.
34707/2022). Occorre ricordare che la prova per autocertificazione in materia di aiuti di Stato è espressamente prevista dall’art. 6.§2 del regolamento UE/1407/13, seppure come rimedio temporaneo in attesa dell’istituzione del registro nazionale per gli aiuti di Stato, operativo dal maggio 2017, donde può essere ammessa l’autodichiarazione di parte contribuente, in deroga al regime istruttorio generale nel processo tributario. Più precisamente, l’art. 10 del d.m. 31/05/2017 n. 115, recante la disciplina di funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 52 della l. 234/2012, prevede che la particolare procedura di registrazione degli aiuti di Stato ‘si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017’. Ne consegue che nel periodo precedente all’entrata in funzione del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, l’autodichiarazione è forma probatoria consentita per dimostrare un fatto negativo, cio è non aver superato i limiti quantitativi e temporali degli aiuti di Stato purché siano indifferenti alla concorrenza, cio è restino appunto de minimis.
2.4. In assenza di specifiche formalità indicate dal prefato regolamento comunitario, tale dichiarazione -impegnando il regime fiscale del contribuente- può essere resa anche in momento successivo alla domanda di rimborso con le forme del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità penale per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica amministrazione e può trovare ingresso nel processo tributario. Ed infatti, nel caso di specie, questa deroga al regime probatorio avviene in forza di norma speciale di derivazione comunitari, successiva alla norma generale (d.lgs. n. 546/1992) che vieta l’ingresso dell’autocertificazione nel processo
tributario, come peraltro avvenuto già in altri casi, proprio in attuazione di disposizioni puntuali e specifiche: si pensi alla convenzione Italia -Giappone sulle doppie imposizioni (resa esecutiva con l. n. 855/1972), laddove la norma speciale precedente non è stata scalfita dalla generale successiva, secondo la disposizione di cui all’art. 14 delle disp. prel. cod. civ.; più precisamente, infatti, si è stabilito che in tema di autocertificazione, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 consente l’utilizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 anche a soggetti estranei a Paesi dell’Unione nei casi in cui la produzione avvenga in applicazione di convenzioni fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante, sicché tali autocertificazioni, allegate a domande di rimborso in applicazione di Convenzioni con il nostro Paese (nella specie, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Giappone del 20 marzo 1969, ratificata e resa esecutiva con l. n. 855 del 1972), hanno attitudine certificativa e probatoria (cfr. Cass. VI-5, n. 3244/2016, conforme Cass. V, n. 24287/2019).
2.5. Altresì, giova ricordare che a presidio di indebiti vantaggi mediante dichiarazioni false o mendaci si erge il disposto dell’art. 316 ter del codice penale, laddove integra e completa la disciplina di cui all’art. 640 bis dello stesso codice, dedicato alla truffa ai danni dello Stato o dell’Unione Europea, estendendo la copertura penale ben oltre la falsa dichiarazione, punendo il conseguimento di indebiti vantaggi da erogazioni pubbliche. Tutto questo distingue sufficientemente l’autocertificazione di cui qui si tratta dalla prova scritta di provenienza del contribuente (assimilabile al giuramento) vietata dal più volte citato articolo 7, comma quarto, del d.lgs. n. 546/1992 e dimostra la sua coerenza con il sistema eurounitario. Infine, deve considerarsi che l’autocertificazione con assunzione di responsabilità penale è modalità e disposizione di chiusura del sistema, poiché diversamente opinando non vi sarebbe altra
possibilità per provare il fatto negativo di non aver superato -nel triennio di competenza- il limite de minimis degli aiuti di Stato, specie quando sia richiesto in un momento successivo al termine di conservazione delle scritture contabili, com’è il caso in esame. Una volta ammessa -comunque per il limitato periodo temporale precitato e con riguardo al settore specifico ove l’autodichiarazione è normativamente prevista- occorre esaminare quale sia il triennio in cui debba essere autocertificato il rispetto del limite de minimis. 2.6. Questa Corte (Cass. n. 29081/2023; n. 25150/2023; n. 22562/2023; n. 9375/2023; n. 17199/2019) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 20012003 (per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui ‘Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l’art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014). Occorre altresì precisare che ‘Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti’ (cfr. il considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014). Analogamente il ‘considerando’ n. 5 del regolamento UE n. 69/2001 prevede che ‘L’aiuto de minimis si
deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso’, donde ‘Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato’.
2.7 . Ancora, ‘In tema di rimborso di imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al Sisma Sicilia 1990, l’autodichiarazione eccezionalmente ammessa per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, momento di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato di cui all’art 6.§2 del regolamento UE/1407/13 e dell’art. 52 l. n. 234/2012, può essere resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; una volta presentata, può trovare accesso in sede di giudizio tributario di merito’.
2.8. Nella fattispecie in esame, la C.t.r siciliana, con una motivazione della quale non è agevole scorgere l’iter logico -giuridico sottostante né ossequiosa dei principi testè declinati, nel valutare la sussistenza delle condizioni necessarie che giustificano la concessione del beneficio, ha ritenuto che la prova non ha esaminato le prove tempestivamente prodotte dal contribuente, ritenendole inammissibili, con la conseguenza che ha negato l’applicazione dei benefici invocati perché, solo in sede di memorie, il contribuente aveva depositato l’ autocertificazione circa la mancata percezione di qualsiasi tipo di aiuto di stato negli anni in oggetto e, per quanto rilevava, per i 2 anni precedenti.
L’accoglimento dei motivi testé disaminati comporta l’assorbimento del primo motivo.
In conclusione, vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione distaccata di Catania – affinché in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2025.