Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14965/2020 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Corato (BA), in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Pescara, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Matera, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata il 21 novembre 2019, n. 443/3/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ACCERTAMENTO ABROGAZIONE DELLA NORMA SULLA FACOLTÀ DI AUMENTARE LE TARIFFE PRINCIPIO DI DIRITTO
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata il 21 novembre 2019, n. 443/3/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione RAGIONE_SOCIALE ‘avviso di accertamento n. 465/2015 del 14 marzo 2017 da parte del Comune di Matera, notificato a mezzo pec il 14 marzo 2017, per il parziale versamento del l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2015 nella misura di € 2.581,50, in relazione ad una serie di esposizioni pubblicitarie nel territorio del medesimo Comune, ha rigettato l ‘appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti del Comune di Matera avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Matera il 22 marzo 2018, n. 158/1/2018, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente sul presupposto che: « (…) il comma 739 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 (c.d. Legge di stabilità 2016) che evidentemente ha avuto il merito di fare chiarezza in tal senso ‘L’art. 23. co.7. del d.l. 22.06.2012 . n. 83. convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei C omuni di aumentare le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, va interpretata nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma abrogatrice’. Pertanto. va da sé che, il legislatore nazionale ha confermato, con la predetta norma di interpretazione autentica, la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato del Comune di Matera, nonché la scelta di confermare le tariffe deliberate giusta
delibera di G.M. n. 240 del 12.06.2012, anche per gli anni d’imposta successivi al 2012, ivi compreso l’anno in contestazione 2015, come evincesi dalla deliberazione di G.C. n. 285 del 30.07.2015 adottata dal suddetto Comune. Ne consegue che avendo il predetto Ente impositore provveduto a deliberare l’aumento RAGIONE_SOCIALEe tariffe relative all’imposta comunale di pubblicità, ancor prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22.06.2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Ne consegue che tale provvedimento amministrativo rimane valido ed efficace e, peraltro, non è suscettibile di alcuna abrogazione. Infatti, a tal proposito. giova evidenziare che la società appellante con ricorso n. 883 del 2015 adiva il TAR per la Basilicata per l’annullamento ‘RAGIONE_SOCIALE‘atto implicito di conferma’ per l’anno d’imposta 2015, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione RAGIONE_SOCIALEa G.C. di Matera n. 191/2014 del 12.06.2014, recante l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe per l’imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni relative all’anno 2014 ».
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Matera è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 134, nonché violazione e falsa applicazione del l’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208; eccesso di potere per travisamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, , legge n. 2 12/2000 , e 11 RAGIONE_SOCIALEe disp. prel. cod. civ.; violazione e falsa applicazione de ll’art. 1, commi 917 e 919 , RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018, n. 145; in relazione (verosimilmente)
all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che i Comuni potessero continuare a deliberare aumenti RAGIONE_SOCIALEa tariffa relativa a ll’imposta comunale sulla pubblicità anche dopo l’1 gennaio 2013, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 30 gennaio 2018, n. 15.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia erronea presupposizione di diritto alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 30 gennaio 2018, n. 15, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello dei chiarimenti contenuti nella citata decisione del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, soffermandosi soltanto sul dato testuale del l’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è stato, perciò, interpretato in modo fallace.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di appello che la conferma ai chiarimenti offerti dalla ridetta sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 30 gennaio 2018, n. 15, era fornita proprio dal l’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo.
2.1 Secondo la ricorrente: « La Corte Costituzionale con la citata sentenza ha qualificato nella sostanza come illegittime, a decorrere dal 2013, le proroghe tacite RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate ex art. 11, legge n. 449 del 1997, con la
conseguente doverosa riconduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta alla sola “tariffa base” disciplinata dal D. Lgs. N. 507/1993 ».
2.2 L’art. 1, commi 738 e 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208 , ha previsto che: « 738. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016». 739. L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 ».
2.3 Con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 114 Cost., ed ha dichiara to l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 5 giugno 2003, n . 131 (‘ Disposizioni per l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEa Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ‘), e 119 Cost.
2.4 Per comprendere gli esatti termini RAGIONE_SOCIALEa vicenda, occorre rammentare che:
-le ‘ tariffe base ‘ relative all’imposta comunale sulla pubblicità sono stabilite dall’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come riformulate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001, e sono determinate in base alla classe demografica dei Comuni;
-l’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le ‘ tariffe base ‘ fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000;
-l’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entrato in vigore il 26 giugno 2012, ha disposto che: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo »; nell’allegato 1 è incluso il sopra citato articolo 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449;
-l’art. 23, comma 11, del citato d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha disposto che: « I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge ».
2.5 Questa situazione ha generato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno.
Il citato comma 739, oggetto RAGIONE_SOCIALEa recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni anche nei casi -generalizzati -di continuazione RAGIONE_SOCIALEa loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 739 e si è spinta ancora oltre, corredando la pronuncia con passaggi interpretativi RAGIONE_SOCIALEa norma contestata sulla cui base sembrerebbe preclusa ai Comuni la facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità.
2.6 In sostanza, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, il comma 739 cit. non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ma -più limitatamente -ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di abolizione.
Secondo il giudice remittente, « la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in materia di tariffe sull’ICP, rendendo possibile l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di aumento -o meglio, di continuare ad applicare l’aumento già deliberato -unicamente per quei Comuni che si fossero avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del predetto decretolegge. (…) In tal modo, per una categoria di Comuni si sarebbe creata una nuova tariffa base, consolidando gli aumenti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘imposta; il che rivelerebbe l’estensione RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata ben al di là di quella che si
vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale RAGIONE_SOCIALEa materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALEe tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo provvedimento di conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi ».
Tuttavia, questo elemento non è stato considerato meritevole di sostegno dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, in quanto: « L’intervento interpretativo (…) non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deter minazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d’interpretazione autentica ( ex multis , sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995) ».
2.7 La lettura del comma 739 secondo la sentenza in esame propone, però, un ulteriore profilo riguardante la possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate, in ordine alla quale il testo normativo non si esprime in modo diretto.
Sotto questo secondo profilo, la Corte Costituzionale fornisce una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa norma contestata, tale da fare salve le delibere comunali di approvazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate, specificando che tale intervento normativo deve considerarsi orientato alla mera considerazione degli atti adottati entro il 26 giugno di quell’anno, periodo ancora utile per l’adozione di variazioni alle
aliquote e tariffe dei tributi data la posposizione dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012. Oltre tale data, il venir meno RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento per via RAGIONE_SOCIALE‘abolizione recata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, impedirebbe non solo l’adozione di nuove deliberazioni di maggiorazione decorrenti dal 2012, ma anche il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe misure tariffarie maggiorate per gli anni successivi.
2.8 Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato che « (…) non è corretta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo
vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore ( ex plurimis : sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016). Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, RAGIONE_SOCIALEe tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente ».
2.9 Questa lettura è stata condivisa dalla risoluzione emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 14 maggio 2018, n. 2/DF, secondo la quale: « Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall’anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione », dovendo, invece, tornare ad applicare le tariffe base di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente.
2.10 Tanto è conforme, come si è visto, anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. 5^, 22 dicembre 2014, n. 6201), il quale ha ritenuto che il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente.
2.11 Peraltro, recependo quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale e dalla risoluzione ministeriale, l’art. 1, comma 917, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha successivamente previsto che: « In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi RAGIONE_SOCIALEe somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva ».
La norma riconosce, infatti, ai Comuni che hanno adottato o confermato tacitamente o espressamente le maggiorazioni RAGIONE_SOCIALEe tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, la possibilità di rimborsare, in forma rateale ed entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente diviene definitiva, le somme illegittimamente acquisite.
La stessa Amm.ne Finanziaria ha convenuto (Risoluzione MEF 14 maggio 2018, n. 2/DF) nel senso che: « Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall’anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione » 2.12 In definitiva, si può enunciare il seguente principio di diritto: « L’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208 -a tenore del quale l’art. 23 comma 7, del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le ‘ tariffe base ‘ RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore (cioè, prima del 26 giugno 2012) -deve essere inteso, a lla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione offertane dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime RAGIONE_SOCIALEe ‘ tariffe base ‘ di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità che abbiano fatto applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012».
3. In definitiva, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ atto impositivo.
4. Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) possono essere compensate tra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata e RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo; compensa tra le p arti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME