Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30810/2019 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 1632, depositata in data 19/3/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024;
Fatti di causa
Con ricorso alla C.T.P. di Roma, notificato il 19 dicembre 2016, il sig. NOME COGNOMEd’ora in poi, ‘il contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE notificatogli dall’Agenzia delle Entrate per la ripresa di maggiore Irpef e addizionali, Irap e contributi Inps per l’anno 2011, specificando che tale avviso era emesso a seguito dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riguardante le somme riscosse per concorsi pronostici e scommesse nell’anno d’imposta 2011 per con to del bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE non autorizzato ad operare in Italia.
Inoltre, con l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate accertò la maggiore plusvalenza per una cessione di azienda effettuata nel 2011. Impugnato detto avviso di accertamento, nel contraddittorio con l’ufficio, il contribuente dedusse che il presupposto atto dell’Agenzia dei Monopoli gli era stato notificato dopo la notificazione dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, e che l’atto dell’Agenzia dei Monopoli era stato impugnato autonomamente per vizi propri.
I due ricorsi vennero trattati e decisi entrambi, ma separatamente. Il ricorso contro l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate fu rigettato e, in appello, la sentenza di primo grado fu riformata solo con riferimento alla maggiore plusvalenza relativa alla
cessione d’azienda, non con riferimento alle riprese Irpef , Irap, addizionali e contributi INPS.
Il contribuente dà anche atto di avere impugnato la sentenza di primo grado a lui sfavorevole sul ricorso avverso l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia dei Monopoli e di aver ricevuto la notificazione della cartella di pagamento relativa alle somme richieste a seguito della notificazione dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia dei Monopoli.
Il contribuente rappresenta di aver sporto denuncia-querela in relazione alla falsa rappresentazione della data di notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia dei Monopoli, presupposto dell’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza d’appello relativa all’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, parzialmente favorevole al contribuente, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 ed agli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.’ , il contribuente contesta la ricostruzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’atto presupposto rispetto all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e impugnato in prime cure sarebbe stato notificato prima della notifica di quest’ultimo.
Il contribuente afferma che la notifica dell’atto presupposto emesso dall’Ag enzia dele Dogane e dei Monopoli si sarebbe perfezionata solo il
7 dicembre 2016, con la conseguenza che la base imponibile determinata dall’atto presupposto sarebbe ancora sub iudice .
Egli aveva proposto appello contro la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso avverso l’atto presupposto e aveva prodotto dinanzi alla C.T.R. a qua la copia conforme de ll’atto presupposto con la prova della notifica in data 7 dicembre 2016, documento che non avrebbe potuto essere disatteso dal giudice di appello in quanto atto pubblico munito di valore di prova legale.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R. ha affrontato specificamente la questione della notifica dell’atto presupposto, atto che era stato impugnato con un diverso ricorso in primo grado dinanzi alla C.T.P. e la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile per tardività dalla stessa C.T.P.
La C.T.R., dunque, ha giudicato sulla base degli atti legittimamente acquisiti, né avrebbe potuto incidentalmente sovvertire un giudizio di inammissibilità reso con sentenza a seguito di cognizione piena dal giudice dinanzi al quale l’atto presupposto era stato impugnato.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360 primo comma n.
4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 295 c.p.c. sussistendo una pregiudizialità con altro giudizio in grado di appello ‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata perché il giudizio di appello avrebbe dovuto essere necessariamente sospeso in attesa della decisione con autorità di giudicato della causa pregiudiziale relativa all’impugnazione dell’atto presupposto notificat o dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto, il motivo è nuovo, in quanto sottopone a questa Corte una questione relativa al giudizio di appello (quella della sospensione necessaria per pregiudizialità) non sottoposta alla C.T.R.: a tale proposito, con il motivo in esame, il contribuente si limita ad affermare,
a pag. 14, che ‘era stato fatto presente che la sentenza della C.T.P. n. 7718/2018 non era passata in giudicato, essendo stata impugnata (anche su tale questione) ed essendo pendente il giudizio (R.G. n. 7209/2018), dinanzi alla stessa Commissione Tributaria Regionale del Lazio in altra composizione’ , senza indicare e localizzare la deduzione, e dunque non mettendo in condizione questa Corte di verificare l’effettivo rilievo di parte della pendenza in appello della causa asseritamente pregiudiziale.
In secondo luogo, rileva il Collegio che nel caso di specie non ci si trova dinanzi ad un caso di sospensione necessaria per pregiudizialità, bensì di sospensione facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. , sicché si deve dare continuità all’indirizzo nomofilattico secondo il quale salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023, Rv. 667230 – 01).
3. Dall’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia sulle spese di lite, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre