Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27342-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE COGNOMEO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 631/19/2019 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’11 /2/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale relativa al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE TARSU 2007;
l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la Società ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la cartella impugnata si riferisse al tributo TARSU 2007, oggetto di precedente avviso di accertamento emesso dal Comune di Gaeta, ritualmente notificato alla contribuente, lamentando invece quest’ultima la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale per mancata notifica dell’atto presupposto;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia in relazione alla … violazione dell’art. 72, d.lgs. 507/1993» con riguardo all’eccepita decadenza maturata tra la notifica dell’atto impositivo (30/12/2013) e l ‘ iscrizione a ruolo del tributo, reso esecutivo l ’11/8/2015 ;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia in relazione alla … violazione dell’art. 46, d.P.R. 602/1973» con riguardo all’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale per difetto di delega da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la provi ncia di Latina all’RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia in relazione alla … violazione del combinato disposto dell’art. 3 , legge 241/1990 ed art. 46, D.P.R. n. 602/1973» con riguardo all’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE cartella
esattoriale per difetto di motivazione in relazione al conferimento RAGIONE_SOCIALE delega ex art. 46 cit.;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia in relazione alla violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973» con riguardo all’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale «in ragione RAGIONE_SOCIALE non esecutività del ruolo per mancata sottoscrizione da parte del funzionario legittimato…»;
1.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia e/o violazione di legge (art. 62 del d.lgs. 507/1993 -Art. 7 d.lgs. n. 59 del 18 aprile 2011)» per avere la Commissione tributaria regionale, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ritenuta notifica dell’atto presupposto, omesso di valutare le doglianze RAGIONE_SOCIALE contribuente circa la spettanza del pagamento RAGIONE_SOCIALE TARSU alla concessionaria (Comune di Gaeta) in relazione al contratto tra la Società e l’ente locale per « l’affidamento di servizi collegati alla sosta a pagamento in ambito comunale senza alcuna attribuzione RAGIONE_SOCIALE disponibilità delle aree», deducendo quindi che non fosse «possibile ipotizzare a carico ‘dell’incaricato alla RAGIONE_SOCIALE dei proventi dei parcheggi comunali a pagamento’ alcuna disponibilità diretta, indiretta o di fatto dell’area destinata alla di sponibilità degli automobilisti paganti»;
1.7. con il settimo motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia e/o violazione di legge ( combinato disposto dell’ art. 62 del d.lgs. 507/1993 ed artt. 15 e 211 del Codice RAGIONE_SOCIALE Strada)» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare che «gli stalli su strade e piazze non producono, ex se , con riferimento al servizio offerto, alcun rifiuto solido urbano, né … pesano sul costo del servizio»;
1.8. con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia «omessa pronuncia e/o violazione di legge (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161)» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare che, essendo stato richiesto, con la cartella esattoriale, il pagamento RAGIONE_SOCIALE TARSU 2007, l’Amministrazione era quindi «decaduta dal diritto di richiedere le somme intimate perché chieste (nel 2015), otto anni dopo l’assunta maturazione del diritto, e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto per legge (cinque anni)»;
2.1. la prima doglianza è inammissibile, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014);
2.2. è opportuno, peraltro, aggiungere che l’allegazione in parola, limitandosi a menzionare i suddetti documenti senza allegarli o localizzarli negli atti processuali dei gradi di merito, si espone anche al rilievo RAGIONE_SOCIALE mancanza di specificità del ricorso, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica RAGIONE_SOCIALE sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione» (cfr. Cass., 21 maggio 2019, n. 13625) e secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (cfr. Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., 1 luglio 2021, n. 18695);
2.3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno pertanto ribadito che «il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366,
comma 1, n. 6), cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (cfr. Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950);
3.1. va poi esaminato preliminarmente l’ottavo motivo, relativo all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale quale atto successivo all’avviso di accertamento notificato dal Comune per l’omesso pagamento TARSU 2007;
3.2. al riguardo va evidenziato che la Società, con la memoria difensiva da ultimo depositato, ha allegato e documentato che con ordinanza emessa da questa Corte in data 23/6/2021, n.17874, è stato annullato l’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata nella presente sede, relativa al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE TARSU 2007;
3.3 . è d’uopo, dunque, osservare che in tema di contenzioso tributario, l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto presupposto integra un fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell’obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell’effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023);
3.4. l’intervenuta caducazione dell’avviso di accertamento determina, pertanto, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE successiva attività di RAGIONE_SOCIALE;
3.5. ne derivano l’assorbimento dei restanti motivi, che coinvolgono gli ulteriori aspetti affrontati dal giudice d’appello relativi all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale;
non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta;
le peculiarità dell’andamento processuale del giudizio inducono a compensare le spese concernenti i gradi di merito, con condanna RAGIONE_SOCIALE concessionaria al pagamento delle spese di legittimità, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta; compensa integralmente le spese inerenti al giudizio di merito; condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da