Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15225 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME che ha indicato recapito Pec, e NOME COGNOME entrambi del Foro di Torre Annunziata, giusta procura speciale conferita su atto di costituzione dei nuovi difensori in sostituzione del precedente;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , ed Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2102, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 15.10.2019, e pubblicata il 12.11.2019;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef 2008 -Impugnata comunicazione di presa in carico – Conseguenze.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria notificava il 4.6.2024 a NOME la comunicazione di presa in carico n. 093772 2014 00001168 000 relativa alla contestazione di maggior Irpef dovuta in relazione all’anno 2008, per il valore dichiarato di Euro 16.819,00.
La contribuente impugnava la comunicazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, contestando, per quanto in questa sede d’interesse, l’omessa notificazione di ogni atto prodromico, mentre l’Ente impositore replicava sulla regolare notificazione dell’avviso di accertamento. La CTP reputava fondate le difese proposte dalla ricorrente, ed accoglieva il suo ricorso.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, insistendo nell’affermare la regolarità della notificazione del prodromico avviso di accertamento. La CTR reputava regolare la notificazione dell’atto prodromico, in conseguenza accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., NOME contesta la violazione degli artt. 58 e 60 del Dpr n. 600 del 1973, anche in relazione all’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notificazione del prodromico avviso di accertamento reputando ricorrere un’ipotesi di irreperibilità assoluta della notificata, mentre ricorreva un’ipotesi di
irreperibilità relativa, e non sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge perché fosse assicurata al destinatario la conoscenza, almeno legale, dell’atto.
Occorre preliminarmente rilevare che l’atto impugnato in questa sede è la presa in carico del ruolo da parte dell’Incaricato per l’esazione.
Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di confermare, condivisibilmente, che la comunicazione di presa in carico ‘non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; d’altronde, pur volendo estendere l’impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell’avviso di accertamento esecutivo da parte dell’agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l’ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23): la sua funzione si esaurisce nell’informare la contribuente che un ‘atto esecutivo’ è stato trasmesso all’agente della riscossione. Senonché, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti … Dunque, se la contribuente avesse voluto effettivamente dirigere la sua impugnazione contro l’avviso di accertamento, non avrebbe dovuto limitare le sue doglianze alla invalida notifica di quest’ultimo: un avviso di accertamento non correttamente notificato, infatti, è un atto inefficace nella sfera giuridica del contribuente, e dunque non lesivo … In altri termini, la contribuente che impugni un avviso di accertamento deducendo di non averne avuto conoscenza per l’invalidità della notificazione,
manca dell’interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell’azione anche nel processo tributario … consegue che la contribuente non ha interesse a ricorrere contro l’avviso di accertamento deducendone solo la non rituale notificazione ed affermando di essere venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo in seguito alla comunicazione della presa in carico da parte dell’agente della riscossione … Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che la notificazione non è un requisito di validità dell’atto impositivo (anche impoesattivo), ma solo una condizione integrativa di efficacia, sicché l’inesistenza della notifica non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto, se di questo il contribuente abbia avuto conoscenza entro i termini decadenziali di legge (vedi, ex aliis, Cass. N.4760/2009; n.13852/2010; n. n.21071/2018; n.26310/2021). La contribuente, dunque, potrà far valere il difetto di notificazione dell’avviso di accertamento solo come motivo di invalidità di un atto lesivo ad esso successivo.’, Cass. sez. V, 25.2.2025, n. 4903.
Il ricorso per cassazione introdotto dalla contribuente, essendo stato introdotto per contestare un atto non impugnabile, deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità delle questioni esaminate, e le oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in materia, inducono a ritenere equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
3.1. Deve comunque darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME e compensa le spese di lite tra le parti.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.