Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10947 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Avviso accertamento in rettifica ICI – Decadenza quinquennale
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Tivoli (INDIRIZZO), al INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nato a Tivoli (Rm) il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE) del Foro di Tivoli, con studio in Tivoli (Rm), alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso (indirizzo PEC: NOMEEMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F./P. I.V.A.: P_IVA), con sede legale in Supino INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quale concessionaria del servizio di accerta mento e riscossione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; posta elettronica certificata: EMAIL);
-controricorrente –
e
Comune di Guidonia Montecelio;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 5378/2022 emessa dalla CTR Lazio in data 24/11/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, concessionaria per l’accertamento e la riscossione ICI nel Comune di Guidonia Montecelio, impugnava la sentenza con la quale la CTP di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva annullato il nuovo avviso di accertamento in rettifica ICI 2010 emesso in sostituzione di quello originario notificato il 20.2.2016, ritenendo che fosse stato notificato a mezzo pec oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
La CTR del Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che la legittimazione ad agire (e ad impugnare) della concessionaria trovava fondamento ex lege nel contenuto dispositivo di cui al d.lgs. n. 446/1997 (che consente all’ente impositore di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, trasferendo così al concessionario i propri poteri e le proprie potestà pubblicistiche), che l’atto emesso in autotutela implicava una riduzione della pretesa tributaria accertata con il pregresso atto impositivo, sicchè non poteva ritenersi un nuovo atto impositivo e non doveva rispettare il termine decadenziale quinquennale di esercizio del potere impositivo, che con l’avviso impugnato il contribuente era stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed
il quantum e che, essendo stato contestato con l’atto impugnato tanto il parziale pagamento dell’imposta quanto l’infedele dichiarazione, si trattava di due violazioni distinte per le quali le disposizioni in materia di ICI (artt. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 13 d.lgs. n. 471/1997) prevedevano espressamente la sanzionabilità di entrambe.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il Comune di Guidonia Montecelio non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 d.lgs. n. 504 del 1992 e 100 e 105 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto da soggetto (la concessionaria RAGIONE_SOCIALE) carente di legittimazione.
Preliminarmente, occorre rilevare che, in tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018).
L ‘atto impugnato con il ricorso originario è stato notificato via pec in data 19.07.2017 ed è un provvedimento assunto in autotutela dalla concessionaria e a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente in sede di
ricorso avverso l’avviso originario.
Invero, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado ed in base alle eccezioni nello stesso articolate, la concessionaria, nell’esercizio del potere di autotutela, rettificava in diminuzione l’atto opposto stralciando dalla tassazione gli immobili contraddistinti al Foglio 23 mappali 326, 325, 277 e 276. Pertanto, l’atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l’erroneità dell’avviso di accertam ento originario in ordine all’individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa già contenuta nell’avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa.
Orbene, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020).
In tema di processo tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione solo allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 31/03/2011; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020).
Dalle considerazioni che precedono deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento adottato in sede di autotutela. Ne consegue che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 382 cod. proc. civ., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo la causa essere
proposta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9.4.2024.