Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30104 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2025
Oggetto: Agevolazione Tremonti ambiente Art. 6 13-19 l. 388/2000 – Avviso di accertamento -Contenuto -Mero disconoscimento dell’agevolazione – Atto impositivo ex art. 6 comma 1 d.l. 119/2018 -Rimessione in pubblica udienza
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11023/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1590/08/2018, depositata in data 24 dicembre 2018.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 22694/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in
Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 488/07/2022, depositata in data 29 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare della omonima ditta individuale esercente l’attività di ‘altre stampe’, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , con il quale l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate accertava, in relazione all’anno d’imposta 2010, l’indebita diminuzione del reddito d’impresa, per complessivi Euro 343.410,00, pari alla differenza tra il sovraccosto dell’investimento per l’acquisto di un macchinario per la stampa di etichette e la media globale degli investimenti realizzati negli anni precedenti, ex art. 6 commi 13-19 della l. 388/2000, come stimata da perizia di parte.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per l’agevolazione fiscale (sovraccosto ambientale) .
L ‘Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di prossimità evidenziando la natura (non esclusivamente ambientale) del sovraccosto; la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione di primo grado: con riferimento al criterio per la determinazione dell’ammontare dell’investimento da ammettere a detassazione, i giudici del gravame ritenevano corretto il calcolo eseguito dal contribuente, essendo irrilevante la circostanza
che ‘le peculiarità del macchinario non sono integralmente riconducibili all’impatto ambientale’ (pagina 2 della sentenza).
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , rubricato al n.r.g. 11023/2020 ed affidato ad un motivo. Resiste il contribuente con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo, non potendo trovare applicazione, nella fattispecie, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 .
NOME COGNOME, nella medesima qualità, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate rettificava, in relazione agli anni 2 014 e 2015, il reddito di impresa imponibile in € 255.467,00 ed accertava maggiori imposte. Gli atti impugnati richiamavano l’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno di imposta 2010 n. NUMERO_DOCUMENTO/2015, con il quale l’Ufficio accertava l’indeb ita diminuzione del reddito d’impresa, per complessivi Euro 343.410,00. Negli anni successivi il contribuente utilizzava le predette perdite nelle relative dichiarazioni e l’Ufficio provvedeva, per gli anni 2014 e 2015, al disconoscimento di dette perdite ed alla liquidazione di maggiori imposte.
La CTP accoglieva il ricorso alla luce delle sentenze di primo e secondo grado (favorevoli al contribuente) intervenute nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto, sentenze ritenute conformi alla giurisprudenza in materia.
L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di prossimità evidenziando che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto era ancora pendente (presso questa Corte), per cui alcuna efficacia potevano avere nel giudizio de quo le decisioni di merito favorevoli al contribuente e ribadendo, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
La CTR confermava la decisione di primo grado; pur condividendo la tesi dell’Ufficio secondo cui la decisione emessa
sull’avviso presupposto non poteva avere nel presente giudizio alcun effetto vincolante, il giudice di appello affermava che ‘le decisioni su questa vertenza riguardanti le annualità dal 2011 in poi non potranno che essere condizionate (in un senso o nell’ altro) dalla decisione della Cassazione sulla prima annualità relativa all’anno di imposta 2010′ (pag. 5 della sentenza); condivideva, nel merito, la decisione di prime cure sottolineando, però, che ‘in ogni caso, l’intera questione della misura delle agevolazioni relative al macchinario acquistato dal sig.COGNOME sia già nelle mani del Supremo Giudice la cui decisione condizionerà necessariamente l’intero periodo di ammortamento a cui sono riferibili le agevolazioni fiscali delle quali ha usufruito il Cont ribuente e che gli sono state contestate dall’Ufficio’ (ancora pag. 5).
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , rubricato al n.r.g. 22694/2020 e affidato a due motivi, chiedendo preliminarmente la riunione al giudizio rubricato al n.r.g. 11023/2020. Resiste il contribuente con controricorso.
È stata, quindi, fissata, in ambedue i giudizi, l’adunanza camerale per il 26/09/2025.
Considerato che:
Deve procedersi alla riunione dei due giudizi. Sussiste, infatti, un’evidente connessione tra gli stessi, essendo pendenti tra le stesse parti ed avendo ad oggetto tre distinti avvisi di accertamento, con riferimento a diversi anni di imposta. Il primo atto è richiamato negli altri due, relativi alle annualità 2014-2015, poiché la ripresa a tassazione in questi due anni si fonda sul disconoscimento dell’agevolazione operato dall’Ufficio nel primo.
Inoltre, i motivi di gravame sono parzialmente identici. Infatti, nel ricorso n. 11023/2020 l’ADE lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360, 1 c omma, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente negato un collegamento tra l’approccio incrementale e la disciplina comunitaria. Analoga
doglianza viene svolta come primo motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 22694/2020, affidato anche ad una seconda censura, ovvero la «falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.» per non avere la CTR sospeso il secondo giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010.
Ciò posto, il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rubricato al n.r.g. 11023/2020, perché tardivamente proposto, sostenendo che la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 non si applichi nella fattispecie, non avendo la controversia ad oggetto un atto impositivo; l’avviso di accertamento impugnato, invero, non contiene alcuna quantificazione di imposte o sanzioni.
L ‘ambito di applicazione della disciplina introdotta dal d.l. 119/2018 (cd. pace fiscale) è stato sinora tracciato da questa Corte, con particolare riferimento alla nozione di ‘atti impositivi’ , nei seguenti termini:
-anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (Cass. 20/07/2021, n. 20683);
-la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non
sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo (Cass. n. 25204/2024 19/09/2024);
-una controversia tributaria è suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l’atto costituisca il primo e unico con il quale l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva (Cass. 14/06/2025, n. 15946);
-in tema di definizione agevolata, l’individuazione dell’atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì sulla circostanza che si tratti o meno di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). In altri termini, l’atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’ an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione), a condizione che le contestazioni sollevate non riguardino esclusivamente vizi propri della cartella, ma investano anche la fondatezza della pretesa impositiva (Cass. 06/09/2025, n. 24678).
Considerate la particolare rilevanza della questione e la mancanza di precedenti specifici è opportuno, a i sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rinviare le cause a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 22694/2022 al ricorso n. 11023/2020; dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causa all’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME