Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 115/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1572/2021 depositata il 12/05/2021,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’ingiunzione di pagamento, notificata nel 2013, avente ad oggetto la Tarsu Comune di Pizzo per l’annualità del 2009.
Il ricorso è stato rigettato.
La sentenza di primo grado è stata confermata dal giudice di appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Il Comune si è costituito con controricorso, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, perché inammissibile o, comunque, infondato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 14 marzo 2024.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
La contribuente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) e 2), nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ., per omessa pronuncia sull’illegittimità della tariffa all’esito della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato e per violazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993; 3) e 4), nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod.proc.civ., per omessa pronuncia e mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza ex art. 1, comma 163, legge n. 269 del 2006; 5), nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., consistendo la motivazione in un mero rinvio per relationem ad altra sentenza di primo grado, con impossibilità di ricostruzione dell’iter logico -giuridico sotteso alla decisione; 6), violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 in considerazione della maggiore superficie tassabile per cui è stata chiesta l’imposta, in difformità dalla denuncia e dai precedenti atti impositivi; 7),
violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 con riferimento al contratto di affitto di azienda ed alle visure dei terreni dimostrativi della superficie; 8) e 9), omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., sulla stagionalità dell’attività svolta e violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 66, comma 3, lett. C) del d.lgs. n. 507 del 1993 e 38 del Regolamento comunale Tarsu, con riferimento alla riduzione della tariffa per la stagionalità dell’attività svolta.
2.Deve preliminarmente darsi atto dell’ordinanza con cui questa Corte (Cass., Sez. 5, 14 giugno 2022, n. 19199), nel definire il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento, notificato alla odierna ricorrente dal Comune in data 11/10/2011 e relativo alla Tarsu degli anni dal 2006 al 2011, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la rideterminazione della tariffa relativa alle annualità 2008 e 2009, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato le delibere del Comune in ordine alle tariffe Tarsu per gli anni 2008 e 2009. In tale ordinanza si legge che «se il regime tariffario viene annullato dal giudice amministrativo, il giudice tributario, preso atto dell’effetto vincolante della decisione, non può limitarsi al mero annullamento dell’avviso, ma deve individuare ed applicare la disciplina tariffaria che regola il rapporto tributario, atteso che il contribuente non è liberato dall’obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell’art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente».
All’esito dell’ordinanza della Suprema Corte, il giudice di rinvio, con sentenza n. 2011 del 2023, ormai passata in giudicato, come si evince dalla relativa attestazione della Cancelleria, ha rideterminato la tariffa per gli anni 2008 e 2009.
3.Da tale premessa deriva che la ricorrente non ha più interesse al presente contenzioso – né alla deduzione di vizi propri della ingiunzione di pagamento (in particolare il terzo ed il quarto motivo); né alla deduzione dei vizi dell’avviso di accertamento ( rectius , collegati alla pretesa come quantificata nell’avviso di accertamento), ab origine inammissibili in questa sede in virtù dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Difatti, l’annullamento dell’atto impositivo tributario, che è atto presupposto del tributo (nella specie, avviso di accertamento), si riverbera, con un effetto analogo a quello espansivo esterno di cui all’art. 336 cod.proc.civ., sull’atto di riscossione (nella specie, ingiunzione di pagamento), che si atteggia ad atto conseguenziale. Pertanto, quest’ultimo è automaticamente caducato, essendo venuto meno l’atto su cui si fondava. Più precisamente l’annullamento dell’avviso di accertamento integra una invalidità ad efficacia caducante, in considerazione del legame ontologico di derivazione logica tra l’atto impositivo, che individua e cristallizza la pretesa tributaria, e tutti gli atti di riscossione o di mero sollecito del pagamento, che hanno, rispetto al primo, una funzione strumentale ed accessoria, sicché, venuto meno l’atto impositivo, perdono il proprio fondamento (in questo senso v. Cass., Sez. 5, 13 gennaio 2017 per cui, in tema di contenzioso tributario, l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto impositivo presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotersi sull’iscrizione a ruolo, che resta priva di titolo, e sulla cartella di pagamento, che viene a mancare dell’obbligazione: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c.; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2023, n. 33425, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, dopo la formazione del giudicato sull’annullamento dell’avviso di liquidazione emanato
nei confronti del contribuente, anche la conseguente cartella di pagamento per gli interessi maturati durante la sospensione dell’esecuzione – in separato giudizio – della ulteriore cartella di pagamento per le imposte principali emanata nei confronti di un terzo obbligato per le stesse imposte principali, sebbene emessa in via provvisoria, avendo natura strettamente accessoria, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria per la totalità degli importi in essa indicati, che non trovano più rispondenza nell’originaria pretesa ormai annullata, in coerenza con il paradigma tipico – per gli atti e i provvedimenti amministrativi dell’invalidità derivata ad efficacia caducante -fattispecie in tema di trust liquidatorio istituito per il soddisfacimento graduato dei creditori del disponente).
Il sopravvenuto difetto di interesse al presente ricorso è confermato dalla memoria della ricorrente, con cui la stessa ha fondamentalmente chiesto accogliersi il ricorso nei limiti del giudicato ormai formatosi. Difatti , l’ingiunzione di pagamento in esame è caducata, in conseguenza dell’ordinanza della Suprema Corte (Cass., Sez. 5, 14 giugno 2022, n. 29230) e della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2011 del 2023, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’esito complessivo della lite in ragione del sopravvenire della rilevata causa di inammissibilità.
La pronuncia, essendo giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che è applicabile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024.