Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3760, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11.5.2016, e pubblicata il 24.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef, Iva, Irap 2008 -Avviso di accertamento esecutivo -C.d. atto impoesattivo – Notificazione Raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo Applicabilità -* Principio di diritto.
A seguito di verifica fiscale era notificato il 25.9.2013 a NOME, esercente attività di intermediazione commerciale di macchinari, impianti industriali e navi, l’avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante il quale era rettificato il reddito dichiarato ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2008. In particolare erano contestate le operazioni commerciali relative a fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo contestazioni procedimentali, in particolare sostenendo l’inesistenza della notificazione, ed anche di merito. Le difese proposte dalla contribuente erano ritenute fondate dalla CTP, che accoglieva il suo ricorso ed annullava l’atto impugnato.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che accoglieva il gravame e riformava la decisione della CTP, ritenendo che la notificazione dell’atto impoesattivo si fosse regolarmente perfezionata in conseguenza del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, e rigettando nel merito le censure proposte dalla contribuente.
Ha introdotto ricorso per cassazione NOME, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., e dell’art. 29 del Dl n. 78 del 2010, non essendo applicabile la sanatoria della notificazione per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo agli avvisi di accertamento esecutivi (c.d. impoesattivi).
La ricorrente contesta che non è applicabile la sanatoria della notificazione dell’avviso di accertamento quando, essendo esso esecutivo, ha natura di atto impoesattivo.
2.1. Risulta opportuno premettere che, pacificamente, in data 25.9.2013, a seguito di invio a mezzo posta, è stato consegnato al portiere RAGIONE_SOCIALE stabile della contribuente l’avviso di accertamento esecutivo per cui è causa. Non vi è prova che sia stata spedita e consegnata la raccomandata informativa.
La ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento in questione innanzi alla CTP di Milano il 22.11.2013, pertanto entro il termine di sessanta giorni riconosciuto dalla legge.
2.2. La CTR scrive, riportandosi ad una pronuncia di questa Corte (Cass. sez. V, 13.3.2015, n. 5057) che l’avviso di accertamento non è un elemento (costitutivo) dell’atto di imposizione fiscale, bensì ‘una mera condizione di efficacia’, in conseguenza ‘la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo’ (sent. CTR, p. 3).
2.3. Censura nel suo ricorso la contribuente che la CTR ha operato riferimento a precedenti inconferenti. Il giudice dell’appello, infatti, non ha tenuto conto che non in relazione alla notificazione di un ordinario avviso di accertamento si dibatte in questa causa, bensì in ordine ad un avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29 del Dl n. 78 del 2010, un c.d. atto impoesattivo, cui non può attribuirsi la natura di provocatio ad opponendum . A seguito della notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo al contribuente non viene poi notificata una cartella di pagamento, che possa essere impugnata contestandosi anche la notificazione del presupposto avviso di accertamento. In conseguenza nell’ipotesi dell’atto impoesattivo, la sua notificazione assume valore costitutivo, e deve perciò essere valutata con particolare rigore, non potendosi ipotizzare che la notificazione
nulla in conseguenza del mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure legali possa essere sanata in conseguenza del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo.
2.4. Invero l’istituto della sanatoria del vizio per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, disciplinato all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione generale anche in materia tributaria senza distinzione, in tema di notificazione, tra atti impositivi ed atti esattivi.
L’istituto si applica infatti a proposito della notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 19.5.2018, n. 11043; Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 18480) e, del pari, in relazione alla notificazione della cartella di pagamento, atto esattivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. VI-V, 5.3.2019, n. 6417; Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561).
Non sussiste alcuna ragione, pertanto, la quale induca a ritenere che l’atto impoesattivo, il quale cumula la funzione impositiva con quella esattiva, debba seguire una diversa disciplina.
In definitiva il ricorso introdotto da NOME COGNOME risulta infondato, e deve perciò essere rigettato.
2.4.1. La novità della questione esaminata suggerisce di indicare il principio di diritto secondo cui: ‘L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione in conseguenza del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria, pertanto con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo, della cartella di pagamento, atto esattivo, ed anche dell’avviso di accertamento esecutivo, c.d. atto impoesattivo’.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della causa.
3.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18.4.2024.