Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 483 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 483 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
Oggetto: atto impo-esattivo -struttura -notifica art.14 l. n.890/82 -compatibilità -necessità intervento ufficiale giudiziario – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9212/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 979/6/2019 depositata il 6 agosto 2019, e non notificata; Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 979/6/2019, depositata in data 6 agosto 2019, veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 128/1/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di rettifica dell’accertamento della dichiarazione doganale IM A n. 546 NUMERO_DOCUMENTO del 3.11.2010.
In sentenza si legge che le riprese ad imposizione riguardavano la difformità del valore dichiarato in dogana nell’importazione di orologi da polso di lusso, fatti dai quali era anche scaturito un procedimento penale e il rinvio a giudizio degli indagati.
Al contempo, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società il verbale di revisione dell’accertamento con una lettera esplicativa, anche al fine di instaurare la procedura del contraddittorio preventivo. Tale facoltà non veniva esercitata da parte contribuente, e faceva seguito la notifica dell’atto di accertamento alla società e ai due soci.
Il giudice di prime cure riteneva tardivo il ricorso proposto dai contribuenti, adempimento intervenuto circa 8 mesi dopo la notifica dell’atto impositivo, e l’esito decisorio era integralmente condiviso dalla CTR.
Contro la sentenza d’appello i contribuenti presentano ricorso affidato a sei motivi, che illustrano con memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale del 5.4.2023 quando il ricorso era già stato incamerato per la decisione, in data 5.6.2023 i ricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del processo per adizione alla definizione agevolata della lite, cui ha fatto seguito loro nota di deposito del 29.11.2024. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato l’11.12.2024 nota in cui ha riferito che in realtà non era mai stata trasmessa all’Ufficio alcuna domanda di definizione agevolata ex lege n.197/2022 e ha insistito per la decisione con rigetto della domanda.
I ricorrenti depositano memoria ex art.380 bis-1 cod. proc. civ. e, quindi, relazione peritale insistendo nella richiesta di cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Il Collegio osserva che, successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale del 5.4.2023, in data 5.6.2023 i contribuenti hanno depositato istanza di sospensione del processo per adizione alla definizione agevolata della lite e la controversia è stata su loro richiesta sospesa ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per permettere la dimostrazione della definizione agevolata della lite.
1.1. I ricorrenti hanno depositato il 5.6.2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata il data 19.4.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per
il triennio 2023-2025), in vigore dall’1° gennaio 2023. Successivamente, in data 29.11.2024 ha depositato asserita prova di pagamento del dovuto per la definizione agevolata.
1.2. Ha risposto l’RAGIONE_SOCIALE con nota dell’11.12.2024, dichiarando che non le è stata trasmessa alcuna domanda per la definizione agevolata ex lege 29 dicembre 2022, n. 197 e ha insistito per il rigetto della domanda.
1.3. I contribuenti hanno ulteriormente replicato depositando in data 2.10.2025 memoria ex art.380 bis-1 cod. proc. civ. in cui ribadiscono la prospettazione di aver pagato integralmente il dovuto e, in data 17.10.2025, hanno depositato anche relazione peritale per asseverare tale assunto.
Non è dimostrata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Sin dall’ istanza di estinzione depositata il 29.11.2024 i ricorrenti rendono noto il pagamento integrale solo con riferimento alla società: «La società RAGIONE_SOCIALE ha provveduto al pagamento integrale della maggiore imposta IVA oggetto della controversia, pari a euro 42.645,12, oltre interessi di mora (euro 6.402,60) e spese di notifica (euro 8,75), per un totale complessivo corrispondente al valore della lite, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992».
Innanzitutto, il Collegio osserva che il dato non è esattamente confermato dalla relazione peritale depositata il 17.10.2025 in cui pure si afferma che la «domanda di definizione agevolata ex art.1, commi 186 e ss., L.197/29022 è stata presentata nei termini di legge e regolarmente acquisita», e che l’avviso di accertamento impugnato riguarda solo IVA all’importazione, da considerarsi non risorsa propria dell’Unione . La relazione contiene numerosi riferimenti non pertinenti alla presente controversia, ad es. si legge che « l’istanza è correttamente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE identificata da CF e P_IVA», ma la denominazione sociale della società
odierna ricorrente è diversa, è RAGIONE_SOCIALE come riportato nella stessa intestazione del ricorso. Inoltre, non coincide il neppure CF e la partita IVA, poiché quello della società ricorrente, è P_IVA ( ibidem ); ancora, la relazione afferma che «sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione RG n.20340/2025», mentre l’attuale ricorso è iscritto al diverso RGN NUMERO_DOCUMENTO.
2.2. Ciò premesso , all’allegato 1 della prima relazione peritale depositata dai contribuenti datata 21.10.2024 e depositata in atti il 29.11.2024, viene prodotto il dettaglio dell’avviso di accertamento esecutivo n.73714820130800939000 intestato all’agente della riscossione, in cui si legge che sarebbe stato pagato l’importo di euro 49.056,47, ma il documento non è affatto una quietanza, bensì, espressamente, vi si legge: «questo documento riveste carattere meramente informativo». Né, del resto, può un consulente di parte integrare il documento dell’Amministrazione finanziaria apponendovi una propria dichiarazione firmata che possa avere valore di quietanza.
3. In ogni caso, va affermato in diritto che l’eventuale effetto estintivo derivante dalla definizione agevolata del debito tributario operata dalla società «RAGIONE_SOCIALE» che, si ribadisce, non è dimostrata nel caso in esame, comunque non si estende per i principi di solidarietà passiva, come ritiene parte ricorrente, anche ai debitori solidali COGNOME NOME e NOME e ne consegue che, comunque, non vi sarebbe l’esonero di questi ultimi dall’obbligazione relativa al debito tributario anche ove fosse dimostrata la definizione in capo alla società.
Infatti, vale il principio
dunque, l’eventuale effetto estintivo non si trasmette ai soci, e non risulta neppure allegato che nella fattispecie i soci abbiano a loro volta presentato istanza di definizione agevolata per le rispettive posizioni individuali.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., si deduce l’ error in procedendo ed in iudicando commesso nella sentenza impugnata, per l’avvenuta disapplicazione da parte della CTR degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, 111, comma 6, Cost., nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la decisione, dietro lo schermo della pretesa tardività del ricorso, avrebbe completamente omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. Innanzitutto, il mezzo di impugnazione compendia una congerie di profili di doglianza eterogenei (ben tre), che spaziano dal vizio motivazionale alla violazione di legge alla nullità della sentenza, incompatibili tra loro. Inoltre, neppure il contenuto autonomamente enucleabile della censura e salvabile dall’inammissibilità complessiva della macro-doglianza, ossia la deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente circa la statuizione tardività del ricorso introduttivo, può trovare ingresso. Al proposito la Corte osserva che il contenuto decisorio incentrato sulla ritenuta tardività del ricorso introduttivo è stato correttamente individuato dai ricorrenti quale ratio decidendi che sorregge la sentenza di appello, come già quella di primo grado. Non sussiste la denunciata apparenza dell’argomentazione spesa dalla CTR a supporto dell’accertamento di tardività, dal momento che il giudice
individua il dies a quo della decorrenza del termine di impugnazione, ossia la notifica degli atti impositivi, accerta il lasso di tempo trascorso tra questo e la proposizione del ricorso introduttivo, 8 mesi circa, e applica la regola del termine semestrale di impugnazione, traendone logicamente la conseguenza che il ricorso introduttivo è tardivo, attraverso un sillogismo che complessivamente rispetta il minimo costituzionale (Cass. n. 8850 del 2014).
6. Il secondo motivo dei contribuenti, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., prospetta l’ error in iudicando commesso dalla CTR, in violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 29 del d.l. n. 78/2010, 42 e 60 d.P.R. n. 600/73, 148 e 149 cod. proc. civ., 3 comma 1 e 14 legge 890/1982, per aver omesso di dichiarare la nullità o inesistenza dell’avviso di accertamento esecutivo impugnato, in ragione della ritenuta nullità o inesistenza della sua notificazione, perché avvenuta tramite l’invio diretto dell’atto per il tramite del servizio postale, essendo necessario per il corretto espletamento del procedimento notificatorio l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Tanto nel ricorso quanto nella memoria illustrativa la doglianza viene ulteriormente precisata alla luce della natura dell’atto impugnato, impoesattivo.
7. Il motivo è infondato.
Il principio che governa in diritto la soluzione della questione è desumibile da quanto segue.
7.1. Innanzitutto, non incide sulla regolarità della notifica la particolare struttura dell’atto “impo-esattivo” di cui all’art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, secondo cui l’avviso di accertamento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessità dell’emissione di una successiva cartella di pagamento, e l’attribuzione della natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria as-
solve alla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione. Infatti, se è ammessa la notifica diretta della cartella di pagamento effettuata, a mezzo posta, dall’incaricato della riscossione con semplice consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 946 del 17/01/2020), a maggior ragione la notifica dell’atto ‘impo -esattivo’ può essere compiuta a mezzo posta direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE, quale titolare del credito tributario.
7.2. Del resto, non vi sono elementi per ritenere che il legislatore, nell’introdurre l’articolo 29 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, seppure abbia previsto che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto, abbia anche inteso introdurre deroghe all’ordinaria disciplina in tema di notificazione postale degli avvisi di recupero tributario che, di conseguenza, possono legittimamente essere notificati da ll’ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale (Cass. n. 23435/2022).
8. Da quanto sopra ricostruito consegue che si deve ritenere che nessuna modifica sia stata apportata dalla nuova disciplina al regime notificatorio di cui all’art. 14 della legge n.890 del 1982, il quale continua a prevedere «la notificazione degli avvisi (…) che per legge devono essere notificati al contribuente», «a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o ‘impo -esattivi’.
8.1. Pertanto, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019 (rispettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento), secondo cui, «nella fattispecie della notificazione “diretta”, vi
è un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto -stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il ‘limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica», deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta di un avviso di accertamento ‘impoesattivi’, previsto dall’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, cit..
Inoltre, dalla precisazione contenuta nell’art. 29 citato, quanto alla facoltà di notificare «mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti «successivi» all’avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, non si può ricavare, come opina parte della dottrina, alcuna implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all’amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982.
9.1. Infatti, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli «avvisi» e agli «altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente») e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita «solo» per gli atti successivi all’avviso di accertamento.
9.2. Al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata «anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento», la novella rende evidente l’intento del legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. “atti successivi” (non è più prevista infatti l’emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica è prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), è attribuita all’amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l’utilizzo della più agile modalità rappresentata
dall’invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
9.3. Da tutto quanto esposto discende, in diritto, che la particolare struttura dell’atto “impo-esattivo” di cui all’art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 non osta all’applicazione del regime notificatorio di cui all’art. 14 della legge n.890 del 1982 non essendo necessario per il corretto espletamento del procedimento notificatorio l’intervento dell’ufficiale giudiziario, con conseguente reiezione della censura in disamina.
10. Al rigetto del secondo motivo consegue la reiezione anche del terzo motivo, dal momento che non è stata commessa alcuna violazione di legge, censurata ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. per violazione dell’art.153 comma 2 cod. proc. civ., poiché, sulla base degli elementi fattuali ricostruiti dalla CTR, all’evidenza non vi sono i presupposti per la rimessione in termini, né vi è errore scusabile determinato dall’obiettiva incertezza, incompletezza e ingannevolezza dell’atto impugnato, dal momento che l’ignoranza della legge non è scusabile.
Inoltre, la censura costituisce una mera riproposizione della questione già sollevata avanti al giudice d’appello e oggetto di esplicita decisione all’ultima pagina della sentenza e, sotto questo profilo, la censura è anche priva di specificità perché non impugna tale preciso accertamento.
11. Il quarto motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.11, comma 4 bis, d.lgs. n.374/1990, 181 bis regolamento attuazione CDC, 29, 30 e 31 CDC, la nullità dell’atto impugnazione per violazione RAGIONE_SOCIALE regole procedimentali e lesione del diritto al contraddittorio preventivo.
11.1. Con il quinto motivo i ricorrenti, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censurano l’ error in procedendo e la violazione e falsa applicazione degli artt.42 d.P.R. n.600/73, 3 e 21 septies legge
n.241/1990, 7 l. n.212/2000, 24 Cost., con conseguente nullità dell’atto impugnato per carenza assoluta di motivazione dal momento che conterrebbe un mero rinvio al verbale di di accertamento, a sua volta palesemente incompleto, incoerente ed illogico.
11.2. Con la sesta doglianza, agli effetti dell’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ., si prospetta l’ error in iudicando , consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 2, lett. a), della l. n.212/2000, 111 comma 6 Cost, 118 disp att. cod. proc. civ. e la nullità dell’atto impugnato per carenza assoluta di motivazione in ordine alla nullità dell’atto ‘ impo-esattivo ‘ per mancata e insufficiente indicazione del responsabile del procedimento, indicato semplicemente come capo area.
12. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché di concezione analoga e sono tutti inammissibili, non solo in quanto largamente aspecifici, ad esempio il quinto mezzo non riproduce né l’avviso impugnato né il verbale evidenziato nel mezzo di impugnazione, elementi necessari per poter valutare prima facie la decisività complessiva della censura, ma soprattutto per una assorbente carenza di interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALE tre censure.
12.1. Infatti, come sopra visto, la notifica dell’atto ‘impo -esattivo’ era regolare secondo quanto stabilito dalla CTR con una statuizione non utilmente censurata in Cassazione e tale ratio decidendi supporta di per sé l’esito di rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva statuito a sua volta la tardività del ricorso introduttivo.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME