Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11423/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Calabria n. 2707/2020 depositata il 28/10/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Calabria di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello dal medesimo formulato avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE di rigetto dl ricorso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contributo unificato pari a 60,00, oltre a sanzioni ed accessori, per complessivi euro 197,50.
La RAGIONE_SOCIALE, dato atto che il ricorrente non reclamava la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, ma l’irregolarità formale e la nullità del provvedimento sanzionatorio e del prodromico invito al pagamento, inviato via EMAIL e ritenuto non valido perché privo di numero di protocollo e raccolto in un file pdf non munito di firma digitale, ha ritenuto che l’invio RAGIONE_SOCIALEa PEC, richiedendo la ricevuta di consegna, corredata da firma del gestore di posta elettronica certificata, contiene tutti i dati di certificazione ed il messaggio originale, sostituendo la firma elettronica. Con riferimento alla dedotta nullità del provvedimento sanzionatorio per mancanza di firma analogica, rilevato che sul documento era apposta la dicitura ‘documento firmato digitalmente ai sensi del codice RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (CAD), ha ritenuto che, seppure il documento fosse stato notificato in forma cartacea, ciononostante esso non fosse invalido, ma solo irrituale, ben potendo il ricorrente provvedere alla richiesta di verifica RAGIONE_SOCIALEa regolare predisposizione e conservazione del documento firmato digitalmente, dovendo comunque applicarsi il principio di cui
all’art. 156 cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo. Relativamente alla contestazione sulla misura RAGIONE_SOCIALEe spese di notifica, pari ad euro 8,75, ha osservato che le medesime sono indicate dalla Ragioneria generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in apposito campo del modulo, e sono immodificabili.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ., la parte ricorrente ribadisce le conclusioni assunte.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME formula cinque motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. 132, commi 2 e 4 cod. proc. civ. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 1, comma 2, 36 comma 2 n. 2 e 4, 49 e 61 d. lgs. 546 del 1992, essendo la motivazione meramente apparente. Osserva che oggetto del thema decidendum del processo di appello era la valenza giuridica di un atto privo di firma e sfornito di attestazione di conformità, e non la EMAIL, come assunto dalla C.T.R., non comprendendosi, peraltro, che tipo di verifica avrebbe dovuto compiere il ricorrente sulla regolarità RAGIONE_SOCIALEa firma. Rileva che la sentenza appare, per altro verso, nulla non contenendo l’esposizione dei motivi di appello.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per non essersi il giudice di secondo grado -così come la C.T.P.- soffermato sull’omessa apposizione RAGIONE_SOCIALEa firma in calce all’atto cartaceo o
RAGIONE_SOCIALEa dicitura da stampare sul medesimo, in luogo RAGIONE_SOCIALEa firma analogica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2 d. lgs. 39 del 1993.
Con il terzo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2 d. lgs. 39 del 1993, disposizione nella quale deve essere sussunta la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla C.T.R. che ha richiamato, a sproposito, il codice RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione digitale. Invero, il provvedimento impugnato è un moRAGIONE_SOCIALEo preconfezionato modificabile, che è stato inserito in un plico postale e notificato in forma cartacea, e non a mezzo EMAIL.
Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., la falsa applicazione del d.m. del 12 settembre 2012, in relazione alla spese di notifica a mezzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento del C.U.T.. Osserva che il decreto ministeriale con il quale è stabilito l’importo RAGIONE_SOCIALEe spese di notifica in euro 5,18 per le raccomandate con avviso di ricevimento ed in euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 d.P.R. 600 del 1973 – è stato dettato per le notifiche ‘tradizionali’ in periodo antecedente all’uso RAGIONE_SOCIALEa PEC e che la voce di addebito, di cui all’avviso di pagamento recitava ‘€. 8,75 per spese di notifica RAGIONE_SOCIALE‘invito di pagamento del contributo unificato’. Osserva che, in ogni caso, anche in applicazione del d. lgs. 112 del 1999, richiamato dall’RAGIONE_SOCIALE, l’importo dovuto per la notifica via PEC, è pari, ai sensi del d.m. del 13 giugno 2007 ad euro 5,35 e che esso è comunque da pretendersi a titolo di diritti di notifica e non di spese.
Con il quinto motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, comma 2, 49 e 15, comma 2 sexies del d. lgs. 546 del 1992 e 83 cod. proc. civ.. Assume che difetta la delega conferita dal M.NOME al Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio di Segreteria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la difesa avanti alla C.T.R., essendo la medesima delega stata conferita
solo per ‘le udienze pubbliche previste nell’anno 2019’, mentre l’udienza di appello era fissata al 24 marzo 2020, e poi differita al 23 giugno 2020. Su questa premessa la C.T.R. non avrebbe dovuto liquidare le spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALEa parte appellata, quantomeno in relazione alle difese successive all’anno 2019. In particolare l’importo liquidabile non poteva superare la somma di euro 270,00 di cui euro 170 per la fase introduttiva ed euro 100,00 per esame. La maggior somma liquidata, pari ad euro 300,00, avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta del 20%, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2 sexies d. lgs. 546 del 1992.
Il primo motivo è infondato.
Va ricordato che secondo le Sezioni Unite, è apparente la motivazione graficamente presente quando essa caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). E, dunque, per assolvere l’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto alle decisioni giurisdizionali -come specificato dall’art. 132, comma 2, n. 4) e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario)- il giudice è tenuto a precisare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, rendendo così percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in questo senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, in motivazione, negli stessi termini ex multis : Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).
Ora, non può certamente affermarsi che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non superi il minimo costituzionale per consentire il controllo RAGIONE_SOCIALEa sua comprensibilità, in relazione al quadro offerto dalle parti in giudizio.
Invero, il giudice di appello, non solo nella parte che denomina ‘Diritto’, riporta le doglianze proposte con l’atto di appello, ma risponde nella parte che denomina ‘Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione’ alla censura relativa al valore giuridico da attribuire all’atto firmato digitalmente e notificato in via cartacea, escludendo la sua nullità, da un lato, perché si tratterebbe di una mera irregolarità, dall’altro, perché ritiene comunque applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. sul raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo.
Il secondo motivo è infondato.
La semplice lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione dimostra che la C.T.R. ha preso in considerazione l’eccepita mancanza, in calce all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, RAGIONE_SOCIALEa firma analogica sul provvedimento notificato in forma cartacea. Il giudice di appello osserva, infatti, che l’atto impugnato riporta la dicitura ‘documento firmato digitalmente ai sensi del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione digitale (CAD)’ e ritiene che seppure il documento sia stato ‘inviato in forma cartacea il documento è stato sottoscritto in forma digitale’, così dimostrando di avere preso in considerazione il fatto RAGIONE_SOCIALEa ‘mancanza RAGIONE_SOCIALEa firma’, risolvendolo, tuttavia, nel senso che la firma digitalmente apposta equivale alla firma analogica.
Il terzo motivo è infondato.
Alla censura, che rappresenta il nodo centrale RAGIONE_SOCIALEe doglianze introdotte dal ricorrente, dà risposta un recente orientamento di questa Sezione Cass. Sez. 5, 20/05/2024, n. 13995, Rv. 671243 -01), con cui sono stati enunciati i seguenti principi di diritto «L’avviso di accertamento firmato digitalmente
nel regime di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (ratione temporis applicabile dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di strumenti informatici prevista per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività e funzioni ispettive fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi»; «La copia analogica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale». Il nucleo argomentativo di siffatta pronuncia è stato peraltro anticipato da Cass. Sez. 5 del 22/10/2020 n. 1150/2021, che vale la pena di riprendere nei tratti essenziali. La Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe norme del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Digitale anche alle funzioni istituzionali di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sulla possibilità di notificare in forma cartacea atti firmati secondo le modalità digitali, ha chiarito che ‘la normativa in tema di digitalizzazione RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrativa, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario, noto con l’acronimo IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016, impone ormai come regola generale l’adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 del CAD, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche fissate dal DPCM del
13-112014’. Posto che la regola generale è divenuta quella del ‘ricorso ai documenti informatici, e le limitazioni l’eccezione’ l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 6, del CAD nel testo vigente nel periodo dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, secondo cui: ‘Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale…’ trova la sua ratio nella dimensione partecipativa degli atti propedeutici all’accertamento, ben potendo del contribuente coinvolto ‘non essere munito di firma digitale, sicché l’applicazione del CAD determinerebbe un aggravio dei suoi diritti di difesa ed un ostacolo al rapporto di collaborazione che dovrebbe sempre ispirare tali incombenti’. D’altro canto, ‘la direzione legislativa di ampliamento del ricorso alla digitalizzazione degli atti si coglie nell’introduzione del comma 6-bis, aggiunto all’art. 2 del CAD dall’art. 2, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017, che ne sancisce espressamente l’applicabilità ‘agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni di natura tributaria’ rimettendo ad un successivo decreto l’adozione RAGIONE_SOCIALEe modalità e dei termini per l’applicazione anche alle “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale’. Se ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del CAD ‘Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE‘originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato’, dunque, laddove l’atto impositivo notificato in cartacea contenga l’attestazione di conformità all’originale, ciò ‘è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all’originale informatico’. Ed allora ‘Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo EMAIL, nulla
impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo posta’. Peraltro, conclude la Corte, essendo la possibilità di una notifica a mezzo PEC per gli atti impositivi ‘stata introdotta solo a decorrere dal 1 luglio 2017, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘aggiunta del comma 6 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 7-quater, comma 6, del d.l. n. 193 del 2016, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, non potendo utilizzare la notifica a mezzo EMAIL prima di tale data, ha correttamente proceduto alla notifica ordinaria di una copia analogica RAGIONE_SOCIALE‘atto informatico, munita RAGIONE_SOCIALEa prescritta attestazione di conformità’ (così: Cass. Sez. 5 del 22/10/2020 n. 1150/2021 e Cass. Sez. 5 del 22/10/2020 n. 1555; n. 1157 del 26/01/2021 di identico contenuto; più recentemente, Cass. n. 6142 del 07/03/2024 e Cass. n. 10829 del 22/04/2024).
14. Ora, nel caso di specie, l’atto impugnato è stato emesso il 26 giugno 2017 e notificato il 3 luglio 2017. Esso, pertanto, doveva essere formato digitalmente, come previsto dall’art. 40 del CAD, non rientrando nelle ipotesi di esclusione (attività di verifica ed ispettive di cui all’art. 2 comma 6 del medesimo codice), ed essendo corredato RAGIONE_SOCIALEa dicitura ‘documento firmato digitalmente ai sensi del Codice RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione digitale’ e RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità, ben poteva essere notificato in forma cartacea. Così come ha correttamente affermato la sentenza impugnata.
In ogni caso, al di là del fatto che, nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta non solo può ritenersi invalida, ma neppure irrituale, non appare errata la decisione impugnata laddove, prendendo atto che l’avviso di accertamento è comunque giunto RAGIONE_SOCIALEa sfera di conoscibilità del destinatario che, infatti, l’ha tempestivamente impugnato, riprende il principio consolidato secondo cui, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156, terzo comma,
cod. proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo (cfr. ex multis , Cass. S.U. n. 7665 del 18/04/2016; Cass. Sez. 1, n. 20625 del 31/08/2017, proprio con riferimento alla notifica a mezzo PEC; Cass. Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018; Cass. Sez. 3, n. 24568 del 05/10/2018).
Il quarto motivo è infondato.
La doglianza inerisce la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 8,75 richiesto dall’Amministrazione per la notifica non RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, ma del prodromico invito al pagamento, la cui notifica è intervenuta via EMAIL. Mal si comprende, invero, quale sia la normativa che il ricorrente assume essere applicabile e che non sarebbe stata applicata, posto che al d.m. 12 settembre 2012 non ne è succeduto, né se ne aggiunto un altro riguardante le notifiche via EMAIL. A meno che il ricorrente non voglia intendere che per le notifiche a mezzo posta elettronica certificata non possono essere richiesti né diritti di notifica, né spese di notifica, il che si pone in contrasto con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 12 settembre 2012, secondo il quale ‘Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, stabiliti in applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEe altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative’. Ora, non vi è dubbio che la notificazione a mezzo EMAIL sia notificazione normativamente prevista (come stabilito dall’art. 60, comma 6 bis d.P.R. 600 del 1973, per la notificazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ad imprese e liberi professionisti, iscritti in
albi o elenchi). Essa, pertanto, non è esente dalla ripetibilità dei costi RAGIONE_SOCIALEa notifica come determinati dall’art. 2 del medesimo d.m., che prevede, per le notifiche effettuate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.P.R. 600 del 1973, l’importo di euro 8,75. Ovverosia proprio la misura RAGIONE_SOCIALE‘importo applicato nel caso in esame. La ratio RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità dei costi prevista dagli artt. 1 e 2 del d.m. cit. a tutte le notifiche normativamente previste è chiaramente rivolta al recupero RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dall’Amministrazione, che certamente involgono anche le notifiche via EMAIL, posto che il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema comporta dei costi.
Il quinto motivo è per un verso infondato e per l’altro inammissibile.
Ed invero, se, da un lato, l’Amministrazione ha dedotto con il controricorso, che per le udienze RAGIONE_SOCIALE‘anno 2020 era stata conferita ulteriore delega al Direttore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio di Segreteria RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (prot. 120 del 10 gennaio 2020), circostanza questa non contestata dal ricorrente con la memoria difensiva depositata, dall’altro, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe deleghe prodotte dal contribuente, relative agli anni 2018 e 2019, con le quali il Direttore RAGIONE_SOCIALEa Giustizia Tributaria del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, delega i tre funzionari RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito dei poteri loro assegnati, a rappresentare il RAGIONE_SOCIALE medesimo nelle udienze pubbliche, si trae che esse non appaiono limitate al giudizio del grado di merito da tenersi nell’anno di conferimento, ma a tutti i giudizi dei gradi di merito relativi a quei procedimenti eventualmente conseguenti a quello iniziato nell’anno di conferimento. E ciò, perché la limitazione dei poteri (esclusione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere di autotutela in udienza, rinuncia all’appello, abbandono del contenzioso, conciliazione in giudizio) è espressamente prevista, mentre il potere di rappresentanza si
estende a ‘ricorsi ed appelli presentati avverso provvedimenti di recupero del contributo unificato emessi dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, con l’effetto che per i ricorsi proposti avverso detti atti ricadenti nell’anno di conferimento, al funzionario delegato è attribuito il potere di rappresentanza anche per gli anni ed i gradi di merito successivi, salva nuova manifestazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, come correttamente osservato dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
D’altro canto, la censura riguardante il difetto di rappresentanza non è stata proposta avanti alla Commissione Tributaria Regionale, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘allora eventuale condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite. Di qui il profilo di inammissibilità del motivo.
Anche la doglianza relativa alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di spese di lite non può trovare accoglimento. Applicando i parametri all’epoca vigenti di cui al d.m. 55 del 2014 come aggiornato con il d.m. 37 del 2018 (la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. è del 23 giugno 2020), e tenuto conto che l’amministrazione afferma in controricorso di avere depositato -circostanza non smentita- nota spese pari ad euro 420,00, per quattro fasi di giudizio, già ridotta ex art. 15, comma 2 sexies d. lgs. 546 del 1992, anche volendo escludere, come pretende il ricorrente, la fase di trattazione -non potendo essere esclusa la fase decisionale, stante la presentazione RAGIONE_SOCIALEa notula- risulta che la somma liquidata, pari ad euro 300,00 è inferiore, al parametro medio, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, come ridotta del 20%.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 462,00 oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 462,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025