Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29398/2019 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di NAPOLI n. 5498/2018 depositata il 08/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di appello innanzi alla competente CTR, l’odierna ricorrente ha impugnato la sentenza della CTP di Napoli nr. 19851/16 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta principale di registro, ipotecaria e catastale,
dovuta a seguito di atto di rettifica del 2014, con il quale si era provveduto a rettificare un precedente atto di compravendita redatto in data 14/10/1998 relativo a due appezzamenti di terreno in Capri, uno dei quali, contraddistinto dalla particella 582, era stato erroneamente indicato nell’atto notarile come acquistato dal COGNOME, contestualmente acquirente di altro immobile in Capri (ma recante il n. 580 di particella) dal medesimo venditore.
La CTR ha rigettato il ricorso, ritenendo dovuta la differenza tra l’imposta corrisposta dall’altro acquirente (o che questi avrebbe dovuto corrispondere), e quella dovuta per legge, in quanto, pur escludendo l’efficacia traslativa dell’atto di rettifica, l’atto registrato aveva valore di certificazione rispetto ad atto di diversa natura.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi.
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986, nonché dell’art. 11 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto tassabile ai fini dell’imposta di registro un mero atto di rettifica di un precedente atto di compravendita, correttivo di errori materiali e improduttivo di effetti giuridici.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Questa Corte si è già espressa sul tema della tassabilità degli atti di rettifica ai fini dell’imposta di registro, rilevando che in tema d’imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione”, prescrive di tener conto della natura e degli effetti del singolo atto da registrare, sicché le successive rettifiche, ove comportino una diversa destinazione di beni,
vengono ad integrare e completare l’atto originario, mentre, sul piano negoziale, costituiscono nuovi atti, separatamente tassabili, in quanto modificativi degli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia (Cass. 29/07/2015, n. 16019 (Rv. 636100 – 01); Cass. 31/05/2021, 15131) ; il che è decisivo in relazione ad un’imposta ‘d’atto’ qual è quella di registro.
1.3. La interpretazione della CTR è dunque corretta e la censura si palesa infondata.
Con il secondo motivo, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’articolo 360, primo comma n. 4 c.p.c., in quanto la CTR, pur qualificando l’atto di rettifica come impr oduttivo di effetti giuridici traslativi, lo ha ritenuto in ogni caso tassabile ai fini dell’imposta di registro.
2.1. La censura va respinta per le medesime ragioni illustrate nel motivo che precede: la ragione della tassazione risiede nella modificazione degli effetti che l’atto di rettifica indubbiamente conferisce al primo atto notarile.
Per il tramite del terzo motivo viene invece contestata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 76 del D.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver e la CTR di Napoli ritenuto non decaduta l’amministrazione dal potere impositivo, nonostante che l’atto impositivo oggetto di causa fosse stato notificato dopo oltre tre anni dalla registrazione dell’originario atto traslativo della proprietà.
3.1. La tesi della ricorrente non ha fondamento.
Ritiene la contribuente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, il termine triennale di cui all’articolo 76, comma 2 D.P.R. n. 131/1986 non possa che decorrere dalla data dell’originaria compravendita del 1998, che costituirebbe l’unico atto assoggettabile
a tassazione perché contenente una manifestazione di capacità contributiva che ha comportato un trasferimento di ricchezza.
3.2. Tale assunto è smentito dalla ricostruzione offerta con riferimento ai precedenti motivi di censura, e già oggetto di pronunce giurisprudenziali (Cass. 29/07/2015, n. 16019): le rettifiche successive, quando determinano una diversa destinazione dei beni, integrano e completano l’atto originario. Tuttavia, sotto il profilo negoziale, costituiscono nuovi atti, autonomamente tassabili, in quanto modificano gli effetti giuridici del primo atto, che mantiene la propria autonomia.
3.3. La doglianza non merita quindi accoglimento.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma primo n. 3 c.p.c.; la CTR si sarebbe pronunciata oltre il petitum individuato dall’Amministrazione con l’avviso di liquidazione oggetto di causa . Secondo la ricorrente, dal tenore letterale delle motivazioni opposte in sede di accertamento per giustificare il recupero erariale (testualmente: ‘ l’ atto sopra indicato ha per omesso la rettifica di precedente atto di compravendita consistente nella interpretazione relativa a particella di terreno non inserita nel precedente atto. La suddetta interpretazione assume rilevanza ai fini fiscali in quanto la particella in ometto non risulta sottoposta a tassazione. Pertanto, si applicano le normali imposte di registro, ipotecaria e catastale previste per ì trasferimenti a titolo oneroso. In mancanza di indicazione del valore in atto, si attribuisce d’ ufficio, in via del tutto provvisoria, il valore simbolico di euro 1.000,00 salvo ulteriori accertamenti. DPR 131/ 1986:ART. 20, ART. 53, TARIFFA PARTE ‘PRIMA-ART. 1 . ‘ ), si evincerebbe che l’ ufficio ha ritenuto che la particella n. 582 non fosse mai stata inserita nell’originaria compravendita, ma fosse stata invece dichiarata per la prima volta con l’atto di rettifica.
4.1. Tale ricostruzione è fuorviante. La motivazione dell’avviso di accertamento va chiaramente intesa nel senso che nel corpo dell’atto era stata omessa l’attribuzione della particella in favore della odierna ricorrente, tanto da richiederne la rettifica, ma non si spinge sino a negare in termini assoluti l’esistenza, nel corpo dello stesso atto, della menzione (erronea) del trasferimento della medesima particella in favore dell’altro soggetto acquirente.
4.2. Il motivo è pertanto infondato nel suo presupposto.
Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma primo n. 4 c.p.c., in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di violazione dei principi di doppia imposizione e capacità contributiva, proposta dalla ricorrente. Il trasferimento di proprietà della particella n. 582 era già stato oggetto di tassazione nell’atto di compravendita del 1998, con l’errore di attribuzione della vendita in favore di un soggetto diverso, e tale circostanza, integrante il divieto di doppia imposizione, era stata rettamente eccepita, ma la CTR non ha fornito risposta.
5.1. Anche tale doglianza risulta infondata.
5.2. La CTR, nel ritenere autonomamente tassabile la dichiarazione di rettifica, in ragione del valore di certificazione ad atto di diversa natura, ha attribuito l’esistenza di un autonomo presupposto di imposta, idoneo a giustificare la tassazione ex se.
In sostanza, deve ritenersi che vi sia stato rigetto implicito del motivo di appello da parte della Commissione Tributaria Regionale sul presupposto dell’effetto traslativo integrativo dell’atto di rettifica, il che escludeva rilevanza al fatto che la particella fosse stata già una volta tassata in capo alla stessa contribuente (nell’atto iniziale, inoltre, vi era stato esonero di imposta per beneficio prima casa).
5.3. In questa prospettiva, il giudice del gravame ha fornito comunque un diniego implicito alla censura relativa alla duplicazione dell’imposta e la doglianza non può essere conseguentemente accolta.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
In conseguenza dell’esito del giudizio , ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025 .