Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della CORTE RAGIONE_SOCIALE SECONDO GRADO LOMBARDIA, n. 5241/2022, depositata il 27/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025;
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione -affidato a due motivi – nei confronti di NOME COGNOME che non ha
Atto di contestazione -sanzioni -vizio della motivazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11882/2024 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente – contro
svolto attività difensiva in questa sede, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la Corte di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio formulato contro la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso spiegato avverso un atto di contestazione di sanzioni con il quale, per i periodi d’imposta 2014 e 2015, l’Ufficio aveva accertato l’omessa indicazione nel quadro RW delle quote di partecipazione e delle attività finanziarie relative alla società RAGIONE_SOCIALE con sede in Lugano, titolare di due conti correnti, uno in franchi svizzeri (conto 1010) ed uno in euro (conto 1015) . L’Ufficio emetteva l’atto impugnato dopo aver annullato , in autotutela, precedente atto di contestazione che era risultato errato nei calcoli il quale, a propria volta, era stato oggetto di precedente giudizio conclusosi con dichiarazione di estinzione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Per l’effetto, con il nuovo atto impositivo, l’Ufficio rideterminava gli importi che andavano indicati nel quadro RW della dichiarazione modello unico per gli anni 2014 e 2015 provvedendo a calcolare la «giacenza media» come da prospetto di calcolo allegato.
La Corte di secondo grado, dissentendo dalla diversa statuizione della CTP, riteneva che l’Amministrazione finanziaria avesse correttamente emesso un nuovo avviso di accertamento a seguito dell’annullamento in autotutela di quello precedente. Tuttavia, rilevava, in primo luogo, che, sebbene l’Ufficio avesse allegato all’atto di contestazione un prospetto di calcolo della giacenza media, si trattava solo di elenchi di saldi giornalieri, senza l’indicazione di alcuna formula o riferimento alle modalità con cui si era giunti alla rilevazione della giacenza media dei due conti correnti; riteneva, quindi, che l’atto di contestazione non fosse adeguatamente motivato « non essendo comprensibile le modalità di calcolo della giacenza media che ha determinato la pretesa impositiva». Aggiungeva che ulteriore elemento
che rendeva incomprensibile il conteggio era «il calcolo della giacenza media del conto 1015 sul quale non avrebbe dovuto essere applicato alcun tasso di cambio, essendo il conto stesso espresso in euro e non in franchi svizzeri». Pertanto, affermava che l’atto impositi vo difettasse «di quella autosufficienza indispensabile per consentire al contribuente di effettuare un controllo sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione».
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate con ricorso notificato nei termini, come sospesi dall’art. 1, comma 199 legge n. 197 del 2022 per le controversie definibili -ha formulato due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’atto di contestazione fosse immotivato.
Evidenzia che dallo svolgimento del percorso logico-argomentativo dell’atto impositivo emerg evano il procedimento che aveva dato luogo alla contestazione oggetto di ripresa ed anche gli elementi alla base del calcolo della stessa, i quali avrebbero dovuto essere oggetto di autodichiarazione da parte del contribuente con l’indicazione nel quadro RW; che le istruzioni per compilare quest’ultimo, in caso di detenzione di conti correnti o attività finanziarie all’estero soggette all’obbligo di monitoraggio, sono delineate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia d elle Entrate del 28 maggio 2015; che, nello specifico, si deve indicare nel relativo campo della dichiarazione dei redditi il valore della giacenza media. Aggiunge che, secondo il suesposto provvedimento, «per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo
ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta». Per l’effetto , rileva che l’atto di contestazione specifica va, per ogni conto e per ogni anno di imposta, il valore della giacenza che lo stesso contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi e che erano allegati gli « elenchi di saldi giornalieri » , i quali consentivano di conoscere tutti gli elementi per il controllo del calcolo effettuato.
1.2. Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L’Agenzia delle entrate c ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ulteriore elemento che rendeva incomprensibile il conteggio era «il calcolo della giacenza media del conto 1015 sul quale non avrebbe dovuto essere applicato alcun tasso di cambio, essendo il conto stesso espresso in euro e non in franchi svizzeri ».
Sostiene che tale statuizione è errata per violazione del divieto di non liquet , quale imprescindibile principio della giurisdizione civile, nonché della giurisdizione tributaria sancito dall’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992; che, i n disparte il rilievo che il procedimento seguito dall’Ufficio comportava un conteggio più favorevole al contribuente, la non condivisione dello stesso avrebbe dovuto portare alla rideterminazione dell’importo e non al l’annullamento dell’atto, atteso che il giudice tributario è giudice del merito del rapporto e non solo giudice della legittimità dell’atto.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
2 .1. Con l’atto impugnato (T9VCOE701229/2018) l’Ufficio , previo annullamento di un precedente atto impositivo (T9VCOE700384),
contestava al contribuente che, per gli anni 2014 e 2015, aveva presentato una dichiarazione infedele in quanto aveva omesso di indicare nel quadro RW la disponibilità di attività patrimoniali e finanziarie all’estero. N ell’atto impositivo precisava che in data 11 settembre 2017 era stato notificato processo verbale di constatazione nel quale si era evidenziato che il contribuente aveva omesso di indicare la quota di partecipazione (pari alla totalità) di una società con sede in Svizzera e delle attività finanziarie ivi detenute; che era stato notificato precedente atto di contestazione avverso il quale era stato presentato ricorso, adducendo errori di calcolo; che la parziale fondatezza delle ragioni addotte aveva portato a rideterminare la base imponibile, ad annullare il precedente atto impositivo e ad emetterne altro con nuova determinazione della sanzione impugnata. L ‘Ufficio spiegava, inoltre, per ciascuno dei due conti correnti oggetto di indagine, quale fosse la giacenza media, esprimendo il valore sia in franchi s vizzeri che in euro, secondo l’indice di cambio indicato ; di conseguenza, rideterminava la sanzione.
Nel processo verbale richiamato nell’atto impositivo (all. 2 al ricorso per cassazione) si era, altresì, chiarito che il valore della giacenza media dei conti correnti intestati alla società interamente partecipata era stato determinato sulla base delle movimentazioni del conto rilevate dal mastrino di contabilità esibito dalla parte, espresso in CHF (ovvero in franchi svizzeri).
2.2. Ciò posto, in primo luogo va ribadito che la motivazione per relationem è legittima se il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto al quale si è fatto rinvio (cfr., tra le più recenti, Cass. 11/03/2025, n. 6409); ciò anche laddove il rinvio venga fatto alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha i nteso realizzare un’ economia di
scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (v., da ultimo, Cass. 12/02/2025, n. 3610).
Occorre, poi, mettere in risalto che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto del rilievo, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ; in quest’ultima, poi, l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (cfr. Cass. 06/06/2016, n. 11560 e, tra le più recenti, Cass. 09/10/2024 n. 26336, nonché Cass. 10/03/2025, n. 6335).
2.3. La CTR non si è attenuta a questi principi.
L’atto impositivo peraltro emesso a seguito delle osservazioni accolte del contribuente e previa revoca del precedente -riportava tutti gli elementi in base ai quali era stata determinata la sanzione, così consentendo al destinatario di difendersi; malgrado ciò, la CTR ha ritenuto che il medesimo fosse viziato per difetto di motivazione per l’asserita in comprensibilità dei calcoli. In realtà i criteri di calcolo risultavano chiaramente esposti atteso che l’atto, unitamente al verbale richiamato, indicava, con riferimento ad entrambi i conti, la base per la quantificazione della sanzione in ragione della giacenza media e previa conversione in euro del valore ivi espresso in franchi svizzeri.
Altra questione, invece, è quella relativa alla prova della fondatezza della pretesa impositiva (anche con riferimento al quantum ), la quale, tuttavia, attiene al merito dell’atto di contestazione e non alla sua invalidità per vizio della motivazione, che, come tale, non determina la nullità dell’atto e può essere anche oggetto di rideterminazione ad opera del giudice del merito.
Va ribadito in proposito che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazione-merito», in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio; pertanto, il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 18/10/2024, n. 27098; Cass. 10/09/2020, n. 18777).
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame e si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.