Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20403 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4278/2023 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME Domenico ‘ , con sede in Serrara Fontana (NA), in persona del socio accomandatario e amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 13 marzo 2023, n. 27, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL, giusta procura in
TARSU TIA TARES TARI ACCERTAMENTO ATTIVITÀ STAGIONALE
calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 25 novembre 2022, n. 7553/08/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 25 novembre 2022, n. 7553/08/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 6036 del 7 agosto 2020 per la TARI relativa all’anno 20 20 nella misura di € 13.128,00, in relazione a fabbricato alberghiero con stabilimento balneare in Serrara Fontana (NA), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Serrara Fontana (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’8 luglio 2021, n. 7758/20/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente sul rilievo che: a) l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato, contenendo l’indicazione specifica dell’immobile quanto alla superficie, alla categoria ed all’indirizzo, tutti elementi che valevano ad identificare l’oggetto della tassazione; b) il periodo di tassazione non poteva essere
limitato al solo periodo estivo (in cui l’albergo era aperto) in carenza di denunce di inizio e fine attività.
Il Comune di Serrara Fontana (NA) ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia: « Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 507/93, vizio di motivazione in relazione all’art 360 », per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che: « D alla lettura dell’avviso di accertamento impugnato emerge con chiarezza che la tassa è dovuta in relazione ad un immobile di mq. 1.282 sito nel comune di Serrara Fontana di Ischia alla INDIRIZZO adibito ad albergo con stabilimento balneare di mq. 50 e con un bar di mq. 60 con licenza per lo svolgimento di attività permanente che gli permette di somministrare cibo e bevande tutto l’anno ».
Secondo la ricorrente: « La motivazione è errata e non tiene conto del fatto che già per l’anno 2015, come era avvenuto in tutti gli anni precedenti, sulla base dei medesimi grafici, l’Ente aveva provveduto ad accertare una superficie ben diversa rispetto a quella accertata per l’anno 2020. La domanda appare quindi spontanea, visto che sono stati utilizzati i medesimi grafici dell’anno 2010: come è possibile che il medesimo tecnico comunale nel 2015 accerta una superficie di mq 711,70 mentre poi nel 2017 con medesimo atto e sui medesimi grafici accerta una superfice di mq 1282. All’uopo questa difesa riporta, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, le note del 2015 e del 2017 tratte sulla base dei medesimi grafici del 2010 al fine di dimostrare la completa erroneità delle superficie
calcolate senza alcun sopraluogo e senza alcun contradittorio con la ricorrente ».
Sempre a suo dire: « Ancora in riferimento alla superficie va rilevato che quale elemento sopravvenuto con la memoria integrativa depositata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, era stato depositato il verbale di accordo del 27.01.2022 ove le parti, anche alla luce degli innumerevoli conteziosi avevano riconosciuto una superficie complessiva tassabile di mq 900 ».
2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
2.2 Anzitutto, il mezzo tende ad una revisione del merito sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge , peraltro, con assoluta indeterminatezza – « d.lgs. n. 507/1993 » -del parametro normativo che si assume essere stato violato.
In tal senso, questa Corte ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, nn. 11609, 11617 e 11619; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2021, n. 14319; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16506 e 16511; Cass.,
Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31552; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2023, n. 23489; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2024, n. 6713; Cass., Sez. Un., 13 marzo 2025, n. 6713).
2.3 In ogni caso, in base all’art. 73 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il cui contenuto è stato ripreso dall’art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è pacifico che la prima fase della procedura di accertamento è caratterizzata dal dialogo fra ente impositore e contribuente, per il consolidamento (mediante controllo in base a documenti, planimetrie, risposte a questionari, ecc.) dei dati contenuti nella denuncia presentata, ovvero acquisiti dall’ente impositore tramite rilevazione diretta delle superfici.
Nella specie, la superficie imponibile è stata rideterminata proprio in base a planimetrie e grafici trasmessi dalla stessa contribuente all’ente impositore.
2.4 Inoltre, il verbale di accordo di mediazione del 27 gennaio 2022, prot. n. 63 (trascritto in ricorso secondo il canone dell’autosufficienza), che concerne l’avviso di accertamento n. 5574/2021 del 5 luglio 2021 per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2021, « non equivale a riconoscimento alcuno in ordine alla reale consistenza della superficie tassabile » . Per cui, non se ne può desumere un’efficacia vincolante tra le parti anche in relazione a precedenti anni di riferimento per il medesimo tributo.
Con il secondo motivo, si denuncia: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 D.Lgs 507/93, 21, comma 7, e 49, commi 1 e 14 D.Lgs 22/97, 11, comma 11, DPR 158/99,62 e 67 D.lgs 507/93, vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. », per non essere stato valutato dal giudice di appello « il valore delle apposite denunce di inizio e fine occupazione presentate nei termini previsti, ai sensi dell’art. 70
del D.lgs. n. 507/1993 e non contestate, in cui è stata dichiarata la superficie occupata, utilizzata e soggetta a tassazione ai fini della TARI, la Categoria, il periodo di occupazione, nonché la apposita richiesta di riduzione della TARI per il periodo di non occupazione e produzione rifiuti ». Secondo la ricorrente: « La ricorrente ha rispettato diligentemente il dettato normativo dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 che pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica in ordine ai locali ed aree tassabili, nonché, in generale, alle condizioni di tassabilità della TARI e richiesta di agevolazioni e riduzioni ed in ordine alle eventuali variazioni di tali condizioni (denuncia di variazione) ». 3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 Ai fini della TARI, la causa di esclusione dell’obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile. Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell’esenzione, la società contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3438 e 3439; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138).
3.3 Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell’attività in sede processuale, ove tale condizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).
3.4 Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente escluso ogni rilevanza delle denunce di inizio e cessazione di occupazione dell’immobile, dal momento che la licenza annuale di cui la contribuente era destinataria per l’esercizio dell’attività alberghiera precludeva la riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura, non potendo equipararsi l’inattività dell’azienda all’oggettiva inutilizzabilità dei locali . Secondo il giudice di appello, infatti: « Quanto all’eccezione sollevata dall’app ellante secondo cui il periodo di tassazione andava limitato al solo periodo estivo (in cui l’albergo è aperto) va chiarito che è vero che “il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione e detenzione dei locali o aree” e che l’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione o detenzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata l’occupazione o detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata”. Nel caso in esame, tuttavia, nessuna denunzia di inizio e fine attività ha presentato la società al fine di limitare il periodo di applicazione della tassa rispetto ad attività commerciale, del resto, permanente. La parte non ha assolto a tale onere di comunicazione di inizio e cessazione dell’occupazione per entrambe le attività, distinguendo il periodo di occupazione per l’albergo e per il bar – stabilimento balneare e a tale periodo, nonché alla superficie
accertata, che va commisurata la tassa, in mancanza di accertamento da parte del Comune in ordine all’inattendibilità dei dati dichiarati dall’utente ».
3.5 Inoltre, trattandosi di avviso di accertamento in rettifica, che ha liquidato il tributo in base alla superficie imponibile determinata in maius , non ne era preclusa l’emanazione in pendenza del termine di pagamento per l’anno di riferimento.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza o l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio