Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11738/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME domiciliato ‘ex lege’ in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia SEZ.DIST. MESSINA n. 3003/2021 depositata il 31/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Considerato che:
Dalla sentenza in epigrafe si evince che con sentenza 521/03/2010 pronunciata 1118/11/201 la CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da NOME Natale ed annullava l’avviso di accertamento emesso per IVA – IRPEF – IRAP anno 1999 da cui era attinto.
Il giudice di primo grado riconosceva le ragioni del contribuente ritenendo che l’utilizzazione degli immobili dallo stesso posseduti nell’isola di Vulcano (nr. 16 unità) e messi a reddito per uso ai turisti in visita alle isole Eolie dovesse essere considerata come provento di locazione e non come reddito imprenditoriale da affittacamere, considerate le ridotte dimensioni e la natura dei servizi offerti agli occupanti (cambio lenzuola): da ciò la ritenuta errata valutazione del surplus di reddito calcolato dall’Agenzia delle entrate per la tassazione.
L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
a natura imprenditoriale (quale affittacamere in modo organizzato) deve essere riconosciuta all’esito degli accertamenti, mentre appare riduttiva, e in parte contraddittoria, la motivazione del giudice di primo grado che qualifica come servizi comuni di sostegno (cambio biancheria e pulizia) e li giustifica come finalizzati a semplice ausilio ai turisti, mentre non valuta rilevante l’attività di intermediazione sistematica ed organizzata, riscontrata nella occupazione degli immobili.
La realtà delle verifiche ha invece riscontrato che i servizi offerti e diffusamente pubblicizzati, anche con differenziazione programmata della stagionalità, considerata anche la organizzazione con la previsione (e costi) dei servizi di pulizia e cambio biancheria offerti, devono concludere per una struttura imprenditoriale di affittacamere oltretutto esercitata con un rilevante numero di immobili (16 per un totale di 51 camere destinate ad ospiti) .
ltre decisioni di questa CTR relative ad altri giudizi aventi ad oggetto la medesima attività hanno già riconosciuto l’attività dell’Alaimo come imprenditoriale .
E va anche detto che il difensore della parte ha depositato una istanza di conciliazione giudiziale ex art. 48 bis DLgs 546/92 appoggiando tale richiesta (senza esito) su quanto valutato dai giudici in precedenti decisioni riguardanti la medesima questione per diverse annualità , ricerca di definizione che non ha trovato il consenso dell’ufficio che nel suo atto di appello anzi si appoggia esplicitamente alla impossibilità di fare una valutazione unitaria, uguale per tutte le annualità .
Vero è, invece, che a fronte della impossibilità di appoggiarsi a riscontri documentali (non risultando alcuna documentazione contabile e nessuna dichiarazione fiscale se non quella relativa alla locazione, quest’ultima priva di rilievo per quanto sopra detto) va riconosciuta la piena validità dell’accertamento effettuato, in quanto frutto dell’applicazione dei criteri di verifica e presunzione legittimamente utilizzati dall’ufficio e non contrastati in modo valido dal contribuente.
Pertanto riguardo alla quantificazione del reddito d’impresa ci si riporta alle modalità di calcolo effettuate per la specifica annata oggi in contestazione che, in assenza di scritture contabili, risulta effettuata in modo corretto e rispondente a criteri legali applicabili.
Propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle entrate resta intimata.
Rilevato che:
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione si sottrae al rilievo d’ufficio dell’inammissibilità per difetto di procura perché, quantunque l’all. 2 asseritamente contente la procura non costi essere stato depositato, tuttavia il file corrispondente è unito al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale il ricorso per cassazione è stato notificato all’intimata Agenzia delle entrate. Il deposito degli esiti della notifica, dunque, sana il mancato specifico deposito del ridetto all. 2.
Può procedersi alla disamina dei motivi.
Primo motivo: ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) contenute negli artt. 111, comma 6, della Costituzione, 36, comma 2 n. 4, D. Lgs 546/92 e 132, comma 1 n. 4 c.p.c., nell’art. 2697 c.c. (onere della prova) e negli artt. 2727 e 2729 c.c. (presunzioni semplici)’.
3.1. La motivazione della sentenza impugnata ‘è meramente apparente nonché illogica, contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile anche perché basata su presunzioni semplici, in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non provate, in violazione dell’art. 2697 ‘. ‘L’ufficio impositore fonda l’accertamento di che trattasi recependo acriticamente e pedissequamente i rilievi contenuti nel PVC della Guardia di Finanza di Lipari basati su mere illazioni e semplici presunzioni. Nel caso di specie le indagini della G.d.F. prendevano spunto da un sito Internet di dominio della ‘RAGIONE_SOCIALE, società alla quale il ricorrente ha affidato in esclusiva il mandato per la stipula di contratti di locazione temporanea. Il ricorrente, oltre la locazione non forniva alcun’altra prestazione accessoria che avrebbe potuto qualificare l’esercizio di una attività di tipo alberghiero o di affittacamere, come il riordino giornaliero della casa ed il cambio periodico della biancheria durante il soggiorno degli ospiti’. ‘apprima l’Organo Giudicante di 2° grado afferma che non risulta alcun documento, e poi si smentisce ammettendo che sussiste documentazione ‘relativa alla locazione’. Pertanto i giudici di secondo grado non motivano per quale ragione il contribuente non abbia contrastato validamente l’operato impositivo’, né ‘spiegano per quale motivo le presunzioni semplici (duplice presunzione impositiva: la prima relativa all’attività di affittacamere e la seconda riguardante il reddito che dall’attività di affittacamere sarebbe derivato) sarebbero state utilizzate in modo legittimo dall’ufficio impositore’.
3.2. Il motivo -oltreché inammissibile perché violativo dei principi di precisione ed autosufficienza, facendo riferimento ad elementi di fatto (quanto, in particolare, al non contestualizzato coinvolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE, asseritamente incaricata della sola ‘stipula di contratti di locazione temporanea’ ) e documenti ed atti (quanto, in particolare, a PVC ed avviso, ritenuti apodittico l’uno e meramente ‘recettivo’ il secondo) senza specificamente indicare donde emergano i primi e senza congruamente e testualmente riprodurre i secondi -è manifestamente infondato.
È invero sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per appurare come la stessa esibisca una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, dovendosi per l’effetto escludere alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente. Quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza grafica o contenutistica della motivazione, ma piuttosto l’apparato argomentativo che la CTR ha profuso per addivenire alla decisione. Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita, quand’anche si avesse a riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Né il motivo e più in generale il ricorso minimamente si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, volta a rilevare l’esistenza di una vera e propria struttura imprenditoriale in ragione della ‘rilevante’ ‘attività di intermediazione sistematica ed organizzata, riscontrata nella occupazione degli immobili’, e dei ‘servizi offerti e diffusamente pubblicizzati, anche con differenziazione programmata della stagionalità’, in uno alla ‘organizzazione con la previsione (e costi) dei servizi di pulizia e cambio biancheria offerti’: argomentazioni, queste, che, totalmente pretermesse ed ‘a fortiori’ non confutate dal contribuente, testimoniano di una motivazione, non solo effettiva, ma logicamente articolata e congruamente argomentata.
Secondo motivo: ‘Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 )’.
4.1. Con riferimento al ‘fatto’ che il ricorrente non ha mai svolto l’attività di affittacamere, ma ha semplicemente locato i propri immobili avvalendosi di un terzo soggetto (RAGIONE_SOCIALE avente una struttura organizzata autonoma che ha gestito anche nell’anno d’imposta ‘de quo’ i cespiti di proprietà del ricorrente), si evidenzia ‘l’error’ in cui è incorso il giudice di appello che, nonostante il suddetto fatto fosse stato menzionato nella sentenza impugnata , ha effettivamente omesso prima di
esaminare se il ‘fatto’ contestato fosse sussistente e poi non ha in modo analitico argomentato e deliberato in merito, in quanto si è limitato ad indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica ‘. Più in particolare, mentre i primi giudici hanno correttamente ritenuto che, sulla base degli accertamenti dei verificatori, non fosse possibile rinvenire la caratteristica dell’imprenditorialità dell’attività svolta dal contribuente, non assumendo rilievo l’utilizzo di un mediatore professionale per il reperimento della clientela, invece la CTR ha erroneamente ritenuto il contrario sulla base di meri elementi, senza compiere alcun approfondimento e valutazione.
4.2. Il motivo è inammissibile, oltreché per le ragioni già evidenziate a proposito del precedente, altresì in quanto non paventa, neppure in astratto, alcun fatto ‘storico’ decisivo di cui la CTR avrebbe pretermesso l’esame, dolendosi in definitiva unicamente della mancata condivisione delle prospettazioni difensive. Orbene, ‘l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l”omesso esame’ come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’ (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758 -01).
Il motivo sostanzialmente mira ad una rivisitazione più favorevole del giudizio di merito espresso dalla CTR, in spregio di canoni e limiti del giudizio di legittimità.
L’integrale rigetto del ricorso comporta le statuizioni consequenziali di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 3 dicembre 2024.