Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36255 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36255 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.r.g. 1182/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo (EMAIL)
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza n. 385/2021 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla società RAGIONE_SOCIALE cinque avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta compresi fra il 2011 e il 2015, con i quali recuperava la maggiore Irap, irrogando sanzioni;
per i medesimi anni di imposta, identici avvisi furono notificati ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME per il recupero a tassazione del maggior reddito da partecipazione.
gli atti impositivi facevano seguito ad un controllo di Polizia tributaria dal quale era emerso il coinvolgimento della società in condotte di truffa e appropriazione indebita, consistite nel rilascio di polizze contraffatte su moduli obsoleti della compagnia di assicurazioni preponente, dietro pagamento del premio da parte dei clienti;
le somme percette furono, dunque, assoggettate ad imposta in conformità alla previsione di cui all ‘art. 14 , comma 4, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, a mente del quale vanno comprese nel reddito imponibile i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a confisca penale;
nei confronti dei soci, poi, venne recuperato a tassazione anche il maggior reddito corrispondente all’ammontare dei prelevamenti e
versamenti non giustificati emersi a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie disposte dalla Procura della Repubblica a carico della società;
NOME COGNOME propose distinte impugnazioni degli avvisi (inerenti tanto alla società quanto a sè stesso) innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; q uest’ultima , disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del RAGIONE_SOCIALE (non costituitisi) e riuniti i ricorsi, accolse l’impugnazione del contribuente annullando gli avvisi «limitatamente alla parte concernente le richieste nei suoi confronti»;
la sentenza della C.T.P. fu oggetto di appello principale dell’Amministrazione e di appello incidentale condizionato del contribuente, entrambi respinti dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza in epigrafe;
i giudici regionali, per quanto in questa sede ancora di interesse, osservarono anzitutto che agli avvisi notificati al RAGIONE_SOCIALE non erano allegati i p.v.c. precedentemente formati dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, né gli stessi risultavano riportati in maniera esaustiva in motivazione;
n el merito, rilevarono poi che dall’istruttoria compiuta nel corso del giudizio penale era emerso come le condotte truffaldine fossero esclusivamente ascrivibili al RAGIONE_SOCIALE, dal quale il ricorrente era stato indotto a investire ingenti somme e a sottoscrivere l’apertura di un conto corrente a sua insaputa, non emergendo, per il resto, che i proventi RAGIONE_SOCIALE condotte illecite fossero stati captati dalla società; richiamarono, al riguardo, alcuni precedenti giurisprudenziali che, nel caso di truffa contestata alla società, consentivano di scindere le condotte dei singoli soci. Ritennero pertanto, e conclusivamente, che l’assenza di colpevole responsabilità del COGNOME nelle condotte delittuose impedisse di ritenere operativo, nei suoi confronti, il disposto dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per i redditi da partecipazione;
l ‘RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, e NOME COGNOME ha depositato controricorso.
Considerato che:
in via preliminare, va dato atto del fatto che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha dichiarato di doversi astenere del giudizio ai sensi dell’art. 51, comma primo, num. 4), cod. proc. civ., avendo fatto parte del collegio della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che ha pronunciato la sentenza di primo grado, e ha contestualmente depositato la relativa comunicazione diretta al Primo Presidente;
tale circostanza, investendo la composizione del Collegio, impone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo stante la dichiarazione di astensione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.