Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36229 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36229 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 26034/2022, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo (EMAIL)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 522/2022 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 27 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15
novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento per il recupero della maggiore Irap riferita all’anno di imposta 2016 , oltre all’irrogazione di sanzioni;
per il medesimo anno di imposta fu notificato identico avviso ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, contenente ripresa a tassazione del maggior reddito da partecipazione;
gli atti impositivi facevano seguito ad un controllo di Polizia tributaria dal quale era emerso il coinvolgimento della società in condotte di truffa e appropriazione indebita, consistite nel rilascio di polizze contraffatte su moduli obsoleti della compagnia di assicurazioni preponente, dietro pagamento del premio da parte dei clienti;
le somme percette furono, dunque, assoggettate ad imposta in conformità alla previsione di cui all ‘art. 14 , comma 4, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, a mente del quale vanno comprese nel reddito imponibile i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a confisca penale;
nei confronti dei soci, poi, venne recuperato a tassazione anche il maggior reddito corrispondente all’ammontare dei prelevamenti e versamenti non giustificati emersi a seguito RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie disposte dalla Procura della Repubblica a carico della società;
NOME COGNOME impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, la quale accolse l’impugnazione del
contribuente, annullando l’avviso «limitatamente alla parte concernente le richieste nei suoi confronti»;
detta sentenza fu vittoriosamente appellata dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte;
i giudici del gravame esclusero che, come sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE, costui fosse estraneo alla gestione della società e, quindi, alle condotte illecite ed alle relative ricadute fiscali;
os servarono, in tal senso, che nel giudizio penale d’appello, conclusosi con sentenza di condanna, era emersa la circostanza del versamento dei proventi illeciti da un conto asseritamente ‘occulto’ (perché noto al solo COGNOME) ad altri due conti risultanti in contabilità per oltre un decennio, sui quali il COGNOME operava quotidianamente; ulteriori e convincenti risultanze istruttorie corroboravano tale circostanza, come pure il fatto che entrambi i soci avessero ottenuto cospicui profitti; risultavano smentite le ulteriori circostanze invocate dal contribuente a propria difesa;
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e l ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Considerato che:
in via preliminare, va dato atto del fatto che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha dichiarato di doversi astenere del giudizio ai sensi dell’art. 51, comma primo, num. 4), cod. proc. civ., avendo fatto parte del collegio della Commissione tributaria provinciale di Cuneo che ha pronunciato la sentenza di primo grado, e ha contestualmente depositato la relativa comunicazione diretta al Primo Presidente;
tale circostanza, investendo la composizione del Collegio, impone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo stante la dichiarazione di astensione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.