Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22423/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma al INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – MILANO, n. 2532/8/2018, depositata in data 4/6/2018;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 e nella camera di consiglio svoltasi mediante collegamento da remoto, previa riconvocazione, in data 15 luglio 2024;
Rilevato che:
In seguito ad una indagine effettuata tra il 2012 e il 2013 su delega RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Como, la GdF denunciò NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, avendo emesso un certo numero di fatture relative ad operazioni inesistenti nei confronti di tre operatori commerciali.
In particolare, il COGNOME emise 31 fatture tra l’1/1/2006 e il 31/12/2010 nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ o ‘il ricorrente’ ).
Dalle indagini RAGIONE_SOCIALE GdF scaturì un processo verbale di constatazione che diede origine , a carico di varie persone tra cui l’odierno contribuente, ad un procedimento penale presso il Tribunale di Como. Sulla base del citato pvc, l’RAGIONE_SOCIALE procedette ad una ripresa Irpef e Iva nei confronti del COGNOME, deducendo sostanzialmente nell’avviso di accertamento che egli aveva simulato con il M angano RAGIONE_SOCIALE forniture di servizi e mano d’opera per abbattere
la base imponibile dei redditi dichiarati e per detrarre indebitamente l’iva dovuta all’erario.
Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto contro un quinto avviso di accertamento, avente n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’annualità 2010, notificato il 28/9/2015 (i primi quattro furono separatamente impugnati e diedero luogo ad un diverso giudizio).
La C.T.P. di Milano rigettò il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente ha depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza cameral e.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 111, comma 6, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE motivazione, o per motivazione solo apparente)’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per avere confermato senza adeguata motivazione la sentenza di primo grado, che a sua volta si sarebbe appiattita sul la sentenza d’appello resa nell’ambito del diverso, connesso processo.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. nonché 2697, 2729, 2728 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)’ , il contribuente impugna la sentenza d’appello perché avrebbe violato una serie di princìpi e di norme applicabili al processo
tributario e mutuati dal processo civile, attraverso l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottostanti alle fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE.
Senonché, secondo il contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe appiattita sulle conclusioni del pvc RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza, fondando gli avvisi di accertamento su RAGIONE_SOCIALE presunzioni semplici rispetto alle quali il COGNOME non avrebbe fornito la prova contraria.
La RAGIONE_SOCIALE avrebbe attribuito valore di prova presuntiva a fatti privi di valenza inferenziale (il pagamento quasi sempre in contanti RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dal COGNOME; l’importo RAGIONE_SOCIALE fatture emesse negli anni dal 2006 al 2010 esorbitante rispetto alle capacità operative del COGNOME; l’inesistenza di contratti scritti tra il COGNOME e il COGNOME; la estrema genericità RAGIONE_SOCIALE indicazioni contenute in fattura; l’essere stato personalmente il COGNOME, per un lasso di tempo nel periodo in esame, nell’impossibilità di svolgere la sua attività economica; l’avere il COGNOME occultato le scritture contabili al fine di impedire la ricostruzione del suo volume d’affari; l’avere il COGNOME omesso, tranne che per il 2009, di presentare le dichiarazioni fiscali e gli elenchi clientifornitori; l’emersione, durante le attività di verifica, di fatture emesse dal COGNOME anche nei confronti di altri operatori economici).
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 111, comma 6, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE motivazione e/o per motivazione solo apparente)’ , il contribuente contesta la sentenza impugnata per non avere tenuto in debita considerazione la sentenza penale di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Como in relazione agli stessi fatti materiali costituenti
il presupposto dell’avviso di accertamento impugnato nell’ambito del presente processo.
Prospetta, inoltre, questione di legittimità dell’art. 654 c.p.p. nella parte in cui non prevede la ‘obbligatoria prevalenza del giudicato penale, almeno quando il giudicato penale in questione sia stato pronunciato con la formula perché il fatto non sussiste , indipendentemente dalla circostanza che tale pronuncia sia stata fatta ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 530 c.p.p.’.
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
4.1. In seguito all’adunanza camerale originariamente fissata per la decisione RAGIONE_SOCIALE causa è stato emanato il decreto legislativo n. 87 del 2024 (in esecuzione RAGIONE_SOCIALE delega conferita al Governo dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed entrato in vigore il 29/6/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, il nuovo art. 21 bis, rubricato ‘Efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ‘ , che così dispone, per quel che in questa sede interessa: ‘1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.’
Tale ius superveniens si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del d.lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza
tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una RAGIONE_SOCIALE formule ‘di merito’ previste dal codice di rit o penale (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso).
Orbene, nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Como munita di attestato di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamente allegata al ricorso per cassazione.
Non vi è dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base de ll’ avviso di accertamento impugnato siano gli stessi fatti oggetto dell’imputazione penale dalla quale il contribuente è stato definitivamente assolto.
Ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell’ambito del presente giudizio con riferimento all’esistenza dei fatti posti a base RAGIONE_SOCIALE riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono.
4.2. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione del citato ius superveniens , la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
4.3. I primi due motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.
La portata dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE causa, RAGIONE_SOCIALE ius superveniens consiglia la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal contribuente ed annulla l’ avviso di accertamento impugnato.
Compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 20 giugno 2024