Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33117/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA-MILANO n. 1528/2018 depositata il 06/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO concernente il recupero a tassazione di maggiori imposte derivanti dal disconoscimento di costi indebitamente dedotti nell’a.i. 2011, in quanto imputabili ad operazioni oggettivamente inesistenti, essendo emerso che i fornitori del contribuente omettevano la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e svolgevano attività solo cartolare.
La CTP di Pavia, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 92/02/17 depositata il 28 marzo 2017, rigettava il ricorso.
La CTR della Lombardia, adita in appello dal medesimo, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, osservando:
l contribuente chiede riconoscersi soggettivamente inesistenti le fatture contestate dall’RAGIONE_SOCIALE resistente .
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Ebbene, nella fattispecie le prove testimoniali e documentali raccolte e prodotte dall’Ufficio dimostrano la consapevolezza e l’intento frodatorio del contribuente che non può quindi avvalersi del principio di neutralità dell’IVA .
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con un motivo.
Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 27 febbraio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.
In data 21 marzo 2025 il difensore del contribuente formulava articolata istanza di decisione, cui faceva seguito, in data 9 ottobre 2025, altresì il deposito di memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: ‘Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omesso esame di un fatto controverso – Sulla omessa e contraddittoria motivazione’. Il giudice d’appello ‘nulla motiva in ordine alla deducibilità della spesa ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dei contributi previdenziali’.
A fronte di tal emotivo, in memoria, si rappresenta che ‘nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza penale n. 2146/2022 emessa nel procedimento a carico dell’odierno ricorrente dal Tribunale Penale di Pavia il 14.12.2022-13.3.2023, divenuta irrevocabile, poiché passata in giudicato in data 28.4.2023, con la quale ‘assolve COGNOME NOME perché il fatto non sussiste’, invocandosi gli effetti dell’art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000.
La sentenza penale consta depositata nel fascicolo telematico in uno all’istanza di decisione.
Dalla stessa si apprende esser stato assolto il contribuente, ‘perché il fatto non sussiste’, dal ‘delitto di cui all’articolo 2 comma I D.L.vo 7412000’ per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indicando ‘nella dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO relativa all’anno di imposta 2011 elementi passivi fittizi ‘ (capo B della rubrica).
In ragione dell’ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 di rimessione alle Sezioni unite di questa Suprema Corte RAGIONE_SOCIALE questioni inerenti l’ambito di applicazione dell’art. 21 -bis D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché della decisione, sul medesimo ambito, della Corte costituzionale, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso a Roma, lì 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME