Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14346 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.r.g. 26009/2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso , dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 171/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
l’8 maggio 2015 l’amministrazione finanziaria notificò a NOME COGNOME titolare dell’omonima impresa individuale, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ricavi non contabilizzati per complessivi € 29.937,00.
L’atto impositivo , relativo ad Irap e Irpef per l’anno di imposta 2011, traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’indagine, dalla quale era emerso che la contribuente, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker estero non autorizzato.
A l riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett. a ), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.
La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Viterbo, che rigettò il ricorso.
Il successivo appello della contribuente fu accolto dalla C.T.R. del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali rilevarono che la temporanea disponibilità delle somme in capo alla contribuente, per effetto degli accordi intercorsi con il bookmaker estero, era destinata al pagamento delle vincite e,
per differenza, al riversamento in favore della società estera, sì da non poter configurare un reddito imponibile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione deduce -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4bis , della l. n. 537/1993 e 2697 cod. civ.
Secondo l’amministrazione, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere indistintamente deducibili le somme indicate dalla contribuente quali vincite distribuite, senza onerarla della prova del relativo quantum.
In via preliminare va osservato che la controricorrente, con la memoria integrativa depositata il 23 aprile 2025, ha dato atto della propria assoluzione in sede penale, verificatasi medio tempore per effetto della sentenza n. 211/2024 del Tribunale di Civitavecchia (ritualmente depositata), passata in giudicato (come da relativa attestazione del competente cancelliere).
Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del TUIR -in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4 -bis , della l. n. 40/1989 (oggetto della pronunzia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n. 5714/2025 di questa Corte, che ha rimesso alle
Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza attinente al vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”, il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema