Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4138 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12308/2022 R.G. proposto da:
NOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici risulta legalmente domiciliata
-controricorrente-
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale di Torino n. 865/2021 depositata il 03/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza n. 865/2021, depositata in data 03/11/2021 dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale per il Piemonte.
L’accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si fonda sulla presunzione di sussistenza di un’attività di imp r esa rivolta all’acquisto e alla rivendita di opere d’arte (in precedenza, in data 17/12/2018, la contribuente aveva già ricevuto un provvedimento di attribuzione della Partita IVA che, a sua volta, faceva seguito a controllo fiscale conclusosi con il PVC redatto il 26/07/2018, con cui le si contestava lo svolgimento dell’attività di compravendita di opere d’arte sin dal 1° gennaio 2013).
La contribuente riteneva invece di essersi limitata a prestare denaro in alcune occasioni alla figlia NOME NOME, titolare di una Galleria d’arte in Torino, nonché di aver consentito alla stessa di operare sul proprio conto corrente ed utilizzare il proprio nominativo per alcune operazioni di compravendita di opere pittoriche, così come dichiarato dalla propria figlia agli operanti della GdF. In subordine lamentava la mancata deduzione dei costi necessari al compimento dell’attività economica contestata.
La CTP di Asti, con sentenza n.24/2020, ha respinto il ricorso della contribuente.
Anche l’appello non ha avuto miglior sorte.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Piemonte insorge la sig.ra COGNOME, sulla scorta di due motivi di ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria scritta con cui ha ulteriormente illustrato i propri motivi di impugnazione e fatto rilevare che la medesima è stata assolta in sede penale dal reato ascrittole relativamente all’anno d’imposta in contestazione, perché il fatto non sussiste, con conseguente
richiesta di rimessione della causa a nuovo ruolo in attesa che le S.U. si pronuncino sulla questione nomofilattica interferente.
E’stata fissata udienza camerale per l’11.12.2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dalla contribuente si fonda su due motivi di doglianza, di seguito compendiati:
Violazione e/o omessa applicazione artt. 36 d.lgs. 546/92 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 (vizio motivazionale) omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (vizio motivazionale);
Violazione e/o falsa applicazione art. 37 co. 3 d.p.r. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Preliminare ad ogni altra considerazione risulta la questione dell’assoluzione in sede penale della contribuente, documentata con sent. n. 1082/2022, dep. il 23/12/2022, irrevocabile dal 13/02/2023, del Tribunale di Asti, relativa al medesimo anno di imposta oggetto del presente giudizio (annualità 2015).
Va dato conto, a tal punto, che le SS.UU. civili, nel giudizio R.g. 27278/2017, con il decreto dep. in data 09/12/2025, all’esito della udienza pubblica del 07/10/2025, hanno a propria volta disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE pregiudiziali questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74/2000, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Piemonte, con ord. 10/03/2025, n. 64, in relazione all’automatismo del vincolo decisorio ivi previsto, che determinerebbe una compressione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria (art. 24 cost) quale soggetto estraneo al
processo penale, con disparità di trattamento rispetto alla parte privata, e dalla Corte di giustizia tributaria di Roma, con l’ordinanza 13/05/2025, n. 1838, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 53 Cost., stante la situazione di disuguaglianza tributaria tra il contribuente assolto in sede penale, il quale ottiene l’automatico annullamento giudiziale dell’atto impositivo quand’anche egli manifesti una propria capacità contributiva, e il contribuente condannato o che, avendo commesso violazioni tributarie meno gravi (id est: senza rilevanza penale), non abbia potuto godere della disciplina dell’art. 21 bis.
Ritenuto pertanto che la pendenza di tale questione nomofilattica, concernente i riflessi sul processo tributario pendente della sentenza di assoluzione, con formula piena, adottata nei confronti del contribuente in sede penale, abbia indubbio rilievo anche per la decisione della presente causa e che, a propria volta, le stesse SS.UU. hanno ritenuto interferente con una pregiudiziale di incostituzionalità, a sua volta non ancora decisa,
P.Q.M.
La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE S.U. nel giudizio r.g. 27278/2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME