Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19039 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26065/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore ;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 534/1/2017, depositata in data 5/4/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2025;
Rilevato che:
In data 1° marzo 2001 fu notificato alla allora RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE (successivamente trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE , d’ora in poi ‘l’odierna contribuente’ ) un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 , relativamente all’anno 1996, contenente una ripresa Irpef, Ilor e conseguenti sanzioni, per il disconoscimento di costi ritenuti indeducibili.
Venne anche notificato un altro avviso di accertamento in relazione all’anno 1997 .
Gli avvisi furono impugnati dinanzi alla C.T.P. di Vercelli che, dopo averli riuniti, accolse i ricorsi, annullando gli atti impositivi.
La C.T.R. del Piemonte riformò integralmente la sentenza di primo grado e confermò gli avvisi di accertamento impugnati.
In seguito ad un primo giudizio di cassazione, la sentenza d’appello fu cassata per mancata integrità del litisconsorzio, sicché il giudizio ricominciò dal primo grado , previa l’estensione del contraddittorio ai due soci COGNOME e COGNOME
La C.T.P., in esito al ‘nuovo’ giudizio, accolse in parte i ricorsi ed annullò parzialmente le riprese.
In particolare, le pretese annullate afferivano: per il 1996, al recupero del costo per fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE , nonché al recupero del costo per svalutazione della partecipazione nella società
RAGIONE_SOCIALE per il 1997, al recupero del costo per fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), nonché al recupero di ricavi non dichiarati afferenti alla vendita delle quote di RAGIONE_SOCIALE
Le restanti riprese del 1996 e del 1997 furono ritenute legittime.
L’Ufficio appellò la sentenza con due motivi di gravame.
Con il primo, fu denunciata la violazione dei princìpi relativi all’attuale art. 109 Tuir, con riferimento all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 , circa l’inesistenza soggettiva di operazioni fatturate dalla società RAGIONE_SOCIALE , computate da RAGIONE_SOCIALE come costi deducibili nel 1996 e 1997.
Con il secondo motivo di appello, fu dedotta l’erroneità della sentenza appellata con riferimento alla ritenuta illegittimità del recupero dei ricavi inerenti al prezzo di cessione delle quote di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE
Nel resistere in giudizio, gli appellati contribuenti (odierni ricorrenti) eccepirono l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi di appello, si difesero con riferimento ai motivi di appello proposti dall’Ufficio e, in via incidentale, proposero appello avverso la sentenza di primo grado, censurandola per non aver accolto le doglianze relative al procedimento sfociato negli atti impositivi impugnati in prime cure.
La sentenza d’appello della C.T.R. (indicata in epigrafe) accertò il giudicato interno formatosi sulla questione della svalutazione delle quote di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE; rigettò le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale; accertò l’inesistenza soggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE , e dunque la ripresa dei relativi costi; accertò la legittimità del ricorso alle presunzioni sulle quali si fondavano gli atti impositivi, ritenendo inverosimile il valore delle quote di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE
s.r.lRAGIONE_SOCIALE con il conseguente occultamento di imponibile ai danni dell’erario; respinse le doglianze proposte dai contribuenti con l’appello incidentale.
Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti svolgono cinque motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che preliminarmente eccepisce il giudicato che si sarebbe formato a danno dei soci COGNOME e COGNOME, derivante dalle sentenze della C.T.R. del Piemonte nn. 59 e 60 del 2006 (per gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio accomandatario COGNOME), e dalla sentenza n. 61 del 2006 (per l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1997 a carico del socio accomandante COGNOME.
Il 13 gennaio 2025 i ricorrenti hanno depositato istanza di fissazione dell’udienza , seguita dal deposito di una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Sia con l’istanza di fissazione dell’udienza che con la memoria difensiva, COGNOME e COGNOME chiedono che, in applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, sia annullata la ripresa fiscale fondata sugli stessi fatti oggetto del giudizio penale (cfr. capo A dell’imputazione penale) incardinato nei loro confronti e conclusosi con la sentenza dibattimentale di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 10 marzo 2003, munita di attestato di passaggio in giudicato, perché il fatto non sussiste;
Obiettivamente, l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è rilevante nel caso di specie, perché la sua applicazione (non preclusa dall’essere la sentenza dibattimentale assolutoria passata in giudicato nel 2003, prima dell’entrata in vigore della novella, cfr. Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 23570 del 03/09/2024; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 936 del 15/01/2025) potrebbe determinare l’annullamento della ripresa fiscale
fondata sui maggiori ricavi dalla cessione delle quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE
Orbene, ritiene il Collegio che la presente causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi proprio sulla effettiva portata precettiva del citato art. 21 bis in seguito alla ordinanza di rimessione di questa sezione n. 5714 del 4 marzo 2025.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.