Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27236  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
Oggetto: PDA opposta
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7534/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e  difesa dall’AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliata  presso l’indirizzo P.E.C.: EMAIL;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  pro  tempore, rappresentata  e  difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del  Lazio  n.  6141/11/2023,  depositata  in  data  31/10/2023  e  non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 6141/11/2023 veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 592/1/2019 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro il provvedimento di irrogazione sanzioni per l’anno 2013. Con tale atto l’Ufficio contestava alla contribuente la indebita compensazione di inesistenti crediti di imposta con propri debiti previdenziali per un importo superiore ad euro 100.000.
Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di primo grado, nel rigettare  il  ricorso,  tra l’altro, accertava  che  nel  periodo  settembre 2012aprile 2013 venivano inoltrati a ll’ RAGIONE_SOCIALE modelli F24 formalmente intestati a due società “cartiere” quali la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, titolari di crediti di imposta, nei quali venivano tuttavia indicati i  numeri  di  matricola  RAGIONE_SOCIALE  della  RAGIONE_SOCIALE.  La conseguenza era una compensazione dei debiti previdenziali RAGIONE_SOCIALE
con i crediti di imposta in realtà vantati dalle due “cartiere”. Il fatto era stato accertato in tali termini dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito della introduzione di una nuova procedura di controllo, che accanto alla matricola teneva conto anche del codice fiscale e che consentiva così di verificare la non coincidenza fra il soggetto titolare del credito di imposta e quello che beneficiava della compensazione.
Il giudice d’appello condivideva le statuizioni del giudice di primo grado. Con riferimento al lamentato difetto di motivazione, riteneva che l’atto fosse ampiamente motivato, come già il giudice di primo grado. Quanto alla conformità RAGIONE_SOCIALE risultanze della anagrafe tributaria sia con riferimento al nominativo del consulente e sia con riferimento alla corrispondenza fra quanto inviato dal consulente e la sua effettiva volontà, concordava con la CTP che la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, comportava una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione all’anagrafe tributaria e quelli presenti nel moRAGIONE_SOCIALE cartaceo sottoscritto dalla contribuente.
Quindi, in caso di discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non era l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., prova non fornita nel caso di specie. Peraltro, il giudice evidenziava anche che la compensazione risultava operata per l’esatto importo del debito previdenziale della ricorrente. Aggiungeva che solo una persona legata alla società poteva conoscere l’ammontare esatto del debito, ricavabile e desumibile dalla contabilità sociale, e teneva conto del l’ interesse per la società ad abbattere il debito previdenziale.
Avverso la sentenza d’appello la  contribuente ha proposto ricorso per  Cassazione,  affidato  a  sei  motivi,  cui  replicano l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione con un unico controricorso.
Il 3.6.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380bis  cod.  proc.  civ.,  proposta  opposta  dalla  ricorrente  con  istanza  di decisione del giudizio. La contribuente ha depositato  memoria illustrativa a ridosso dell’udienza.
Considerato che:
Il Collegio prende atto del deposito da parte della contribuente in data 5.9.2025 di copia conforme all’originale della sentenza penale del Tribunale di Frosinone n. 1519 del l’11 .3.2020, proc. pen. n. 7317/13 R.G.R.N.,  passata  in  giudicato  il  29.6.2020  e  invoca l’applicazione dell’art. 21-bis, comma 2, d. lgs. n. 74/2000.
La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo posto che nelle more del giudizio è stata sollevata questione di legittimità costituzionale circa gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, con ordinanza del 10.3.2025 della CGT di 2° grado del Piemonte e poi con ordinanza 1838/13/2025 della CGT e, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025, è pendente avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione interpretativa dell’art.21 -bis, incluso il suo effetto circa il rapporto impositivo o limitazione al profilo sanzionatorio e la rilevanza dell’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.. 
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la controversia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME