Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36413/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3565/19 depositata il 17 giugno 2019
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
-all’esito dell’attività di verifica fiscale condotta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7) del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972, sui
conti correnti bancari intestati al contribuente e ai suoi prossimi congiunti, confluita nella redazione del processo verbale di constatazione del 9 aprile 2010, la Direzione Provinciale I di Roma dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava al AVV_NOTAIO tre distinti avvisi di accertamento con i quali rettificava ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA il reddito di lavoro autonomo, il valore della produzione netta e il volume d’affari dallo stesso dichiarati in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, recuperando a tassazione l’imponibile ritenuto evaso;
-il COGNOME impugnava separatamente i predetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi del contribuente, annullando gli atti impositivi;
-la decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza n. 3565/19 del 17 giugno 2019 accoglieva per quanto di ragione l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando l’annullamento degli atti impositivi per la sola parte concernente la ripresa a tassazione ai fini dell’IRAP;
-a fondamento della pronuncia adottata il RAGIONE_SOCIALE regionale osservava che: -con riguardo all’IRPEF e all’IVA doveva ritenersi applicabile la disciplina sul raddoppio dei termini per l’accertamento di cui agli artt. 43, comma 3, del D.P .R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione vigente «ratione temporis» , essendo a tal fine sufficiente la ricorrenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000, indipendentemente dall’esito dell’azione penale eventualmente esercitata nei confronti del contribuente; -diverso discorso andava fatto, invece, per l’IRAP, non essendo la violazione RAGIONE_SOCIALE relative norme presidiata da sanzioni penali; -a fronte della presunzione legale relativa di ricavi occulti operante in favore dell’Amministrazione Finanziaria ai sensi
degli artt. 31, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente non aveva offerto specifica prova contraria atta a dimostrare la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate, essendosi limitato «ad allegazioni generiche e prive di riscontri documentali» ;
-avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
-la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
-nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso;
osservato che:
-con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione di norme di legge: si sostiene che avrebbe errato la CTR laziale nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina sul raddoppio dei termini per l’accertamento dettata dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione operante «ratione temporis» , sebbene la notifica degli atti impositivi fosse avvenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale penale di Roma che aveva escluso la sussistenza del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74 del 2000, astrattamente configurabile a carico del contribuente in relazione ai fatti di evasione fiscale posti a base degli accertamenti tributari impugnati;
-nella parte finale del motivo si deduce, altresì, che ;
-con il secondo mezzo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32, ( recte : comma 1, nn. 2] e 7] -n.d.r.), del D.P.R. n. 600 del 1973: si rimprovera al RAGIONE_SOCIALE regionale di aver erroneamente applicato nei confronti del AVV_NOTAIO, professionista intellettuale, la presunzione legale di ricavi non contabilizzati stabilita dalla disposizione normativa innanzi citata, che ad avviso del ricorrente dovrebbe ormai ritenersi operante, a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, nei riguardi dei soli soggetti che esercitano attività d’impresa; viene, inoltre, contestata la ripresa a tassazione, come redditi occulti, dei versamenti eseguiti su conti correnti intestati a prossimi congiunti (moglie, figli e suocera) del contribuente;
considerato che:
-in data 29 giugno 2024, successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 380 -bis .1, comma 1, c.p.c., è entrato in vigore l’art. 21 -bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D. Lgs. n. 87 del 2024 (), il quale così recita, per quanto qui d’interesse:
« 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in sèguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio»; -risulta dagli atti di causa che con sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14 del 13 febbraio 2014, depositata il 13 maggio 2014 e divenuta irrevocabile, il ricorrente è stato assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia;
ritenuto che , a fronte del rilievo officioso della cennata questione e della sua potenziale valenza decisiva, si renda necessario consentire al Pubblico Ministero e alle parti di formulare eventuali osservazioni in merito all’incidenza dello «ius superveniens» sul presente giudizio;
visto l’art. 384, comma 3, c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte riserva la decisione, assegnando al Pubblico Ministero e alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in Cancelleria di osservazioni sulla questione innanzi esposta, rilevata d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione